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20/10/2010

- L’Agenzia del Territorio è stata condannata a risarcire sei imprese che operano nel settore delle informazioni immobiliari per i danni subiti dall'abuso di posizione dominante messo in atto dall'ente pubblico.
Si tratta della prima volta che un'Agenzia dello Stato subisce una sanzione di questo tipo.
A pronunciare la sentenza è stata la Corte d’Appello del Tribunale di Torino che ha accolto la richiesta di risarcimento a favore del gruppo di imprese private.
L’Avvocatura dello Stato ha già proposto ricorso in Cassazione per la sentenza di Torino.
Ancora presto, dunque, per mettere la parola fine alla vicenda: spetta ora alla Suprema Corte dire l’ultima sul pagamento o meno della sanzione da parte dell'Agenzia.
Sulla questione ricorso, il gruppo di imprese in causa ha già fatto sapere che confida nell’influenza delle posizioni già espresse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Commissione Europea.
Intanto si può ricostruire a sommi capi la vicenda, scorrendo le sentenze numero 218 e 219 con cui i giudici torinesi hanno verificato l’applicazione della Direttiva europea in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e della Disciplina nazionale antitrust, contenuta nella legge finanziaria del 2005, che prevedeva, per il riutilizzo dei dati delle conservatorie dei registri immobiliari e del catasto, l’obbligo di convenzionarsi con l’Agenzia del Territorio e di corrispondere a quest’ultima i diritti per ogni atto di riutilizzo.
Le imprese in questo modo si sono viste bloccare l’attività: hanno allora chiesto all'Agenzia del territorio di disapplicare queste disposizione, l'Agenzia ha rifiutato e le imprese hanno deciso di andando avanti ricorrendo alle vie legali.
Per questo si sono rivolte, con il coordinamento della loro associazione di categoria la ACIF (Associazione consulenti di informazioni finanziarie e immobiliari), alla Corte d’Appello che ha disposto in prima fase - in via cautelare - il mantenimento della disciplina previgente e poi, con le due sentenze 218-219, ha definito la sanzione pecuniaria (700 euro) a favore delle sei imprese.
 

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