andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
A Dicembre 2019 arriveremo a 12 anni dalla stipula del contratto 4+4 automaticamente rinnovato nel 2015.

L'occupante è una persona che, seppur pagando, sta causando grosse problematiche al condominio e a noi con frequentazioni non chiare dell'immobile da parte di terzi.
Per farla breve vorremmo capire se un contratto 4+4, nelle successive rinnovazioni mantiene la possibilità della disdetta per finita locazione dopo gli ulteriori 8 anni (quindi 2 finestre in 16 anni) oppure consente, solo dopo il primo rinnovo, di avere queste finestre ogni 4 anni.

Su un sito, che non cito, si parla di una sentenza dell'1 febbraio 2016 che così dispone:
“ove la disdetta non sia stata intimata entro la scadenza del secondo quadriennio – come nel caso di specie – il contratto è rinnovato ulteriormente alle medesime condizioni, ma tale previsione legislativa non può che intendersi nel senso di un rinnovo quadriennale, risultandone altrimenti una situazione difforme dalla volontà della legge ed eccessivamente sbilanciata a favore del conduttore.
La disposizione, infatti, riguarda solo il primo rinnovo dopo la modifica legislativa; per cui, permanendo il silenzio del locatore fino alla seconda scadenza, il rinnovo tacito può avere luogo per soli altri quattro anni e non per altri quattro più quattro”.

In rete non ho trovato risposte univoche e certe, forse non so interpretare o cercare bene.

La domanda è la seguente... Posso o non posso inviare disdetta per finita locazione entro giugno 2019 (preavviso di almeno 6 mesi)?

Grazie per il vostro tempo,
Andrea
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il 4+4 è un contratto libero per cui di sicuro, secondo la legge 431/98, si rinnova di altri quattro anno la prima volta ma ció non toglie che un locatore possa decidere di rinnovare il contratto la seconda volta, per altri 4 + 4 anni. Cosa hai scritto sul contratto?
 

andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
durata: anni 4 (quattro), con decorrenza dal 01 dicembre 2007 e scadenza al 30 novembre 2011, con applicazione dell’art. 2 comma 2 l. 431/98. Il conduttore potrà tuttavia recedere dal presente contratto e quindi ad nutum con preavviso da comunicarsi a mezzo lettera racc.ta A/R almeno un mese prima della data di recesso. La facoltà di recesso ad nutum potrà tuttavia essere esercitata solo posteriormente al 01 dicembre 2008.
 

andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sto per completare una lettera di disdetta di un contratto per finita locazione, il quale aveva una durata dal1° dicembre 2007 al 30 novembre 2011 sempre rinnovato ogni volta per 4 anni, che recita così:

La invito, pertanto, a rilasciare libero da persone e cose l’immobile da Lei condotto in locazione per il giorno ______________________.

Per il giorno s'intende naturalmente il 30 novembre?

Mi sembra ovvio ma è la prima lettera per finita locazione che scrivo e ho bisogno delle conferme più basilari...
 

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