namirah

Nuovo Iscritto
buongiorno.
spero di essere nel forum giusto.....sono nuova e ho appena scritto per avere alcune delucidazioni, ma ho dimenticato di fare una domanda.
il monolocale che sto acquistando da un privato ( tramite agenzia ),che non ha l'abitabilita' perche' antecedente al 1967 e che il propietario sta ristrutturando con gli impianti a norma , ha fatto tutti gli impianti e gli attacchi per la cucina posizionati nel corridoio dell'antibagno , che non ha finestre ne' aperture per la cappa di aspirazione .

mi domandavo se e' a norma questa cosa...a me risulta che le cucine non possono essere posizionate vicino ai bagni e che ci deve essere almeno un antibagno che le separa .
quali sono le leggi che regolamentano la disposizione delle cucine in un monolocale inferiore ai 28 metri quadri?

grazie mille per i vostri consigli.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
il fatto che una casa sia ante 01.09.1967 NON VUOL DIRE che non ha bisogno del certificato di agibilità (l'abitabilità non esiste più..ne hanno fatto un tutt'uno), ma semplicemente che per la validità dell'atto NON E' RICHIESTA LA RICERCA.....agibilità e abitabilità sono state rese obbligatorie nel '34 per tutte le case costruite successivamente o successivamente oggetto di modifiche.
questo non vuol dire che non si può rogitare senza certificato, in quanto è ammessa la compravendita anche con la richiesta in corso, per la quale la parte venditrice si impegna nell'atto e che al rilascio dovrà consegnare alla parte acquirente.........MEGLIO VERIFICARE CON UN GEOMETRA O ALTRO TECNICO SE L'IMMOBILE HA I REQUISITI.
il bagno con wc non può avere accesso diretto da soggiorno o cucina (o dagl'altri ambienti abitativi se il bagno con wc è l'unico presente nell'immobile): è richiesto un vano di disimpegno, che può essere esterno al bagno (atrio, corridoio, lavanderia,...) o interno, di 1,2mq con lato minimo da 100cm (ma cambia da comune a comune) e delimitato da porta.
ogni comune prevede la minima unità abitativa, a cui possono fare eccezzione eventuali preesistenze...
DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975

MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE.

Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse;

Decreta:

Art. 1

[1] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

[2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

"[3] Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiri già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".

Art. 2

[1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

[2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

[3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

[4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

[1] Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4

[1] Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

[2] La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5

[1] Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

[2] Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

[3] Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6

[1] Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

[2] É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

[3] Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

[1] La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

[2] Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

[3] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8

[1] I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

[2] All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9

[1] Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
 

namirah

Nuovo Iscritto
Buongiorno.
grazie per la sua risposta esauriente...
quindi , lei mi consiglia di richiedere al propietario di informarsi e richiedere l'abitabilita' prima di passare al rogito.
posso chiedere all'agenzia che sta trattando la vendita di fare tutti i relativi controlli del caso o devo farli io ?
eventualmente posso andare di persona all'ufficio tecnico del comune e chiedere delucidazioni?.
grazie .
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
qui siamo informali....ci si da del tu.......:fiore:
all'agenzia si...probabilmente dovrai fare una proposta d'acquisto condizionata alle verifiche (http://www.immobilio.it/f21/acquisto-monolocale-ante-1967-dubbi-sull-abitabilita-15687/)
comune e catasto chiedono la motivazione delle verifiche...quindi ti servirebbe una delega (o una proposta accettata....seppur condizionata)....comunque non so quanto agile tu sia a muoverti tra gli uffici, quindi valuta di investire 1 centinaio di euro per un tecnico che ti assista
 

namirah

Nuovo Iscritto
mille grazie per la risposta.
meglio un geometra o un architetto?
voi avete degli indirizzi di geometri o architetti abilitati bravi che possono fornirmi tali informazioni?.
la zona dove si trova l'appartamento e' FINO MORNASCO , provincia di como.

ancora grazie!
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
direi che è sufficiente un geometra o un perito edile....se non conosci nessuno prova a farti consigliare o chiedi qualche nominativo all'ordine...prova anche sul web
 

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