No, il bonifico è sicuramente rimasto, ma è stata soppressa la comunicazione a Pescara.
Allego un articolo:
14/09/2011
[h=2]DETRAZIONE 36%: MODIFICHE DAL DECRETO SVILUPPO[/h]
Il “Decreto Sviluppo” (art.1, D.L. 13/05/2011, n. 70 – G.U. n. 110 del 13/05/2011, in vigore dal 14/05/2011), convertito in L. 106/2011, ha eliminato due importati adempimenti obbligatori, finora richiesti a pena di decadenza dalla detrazione del 36%. Trattasi:
1. del preventivo invio al Centro Operativo di Pescara, mediante lettera raccomandata, della “Comunicazione di inizio lavori” prima dell’inizio dei lavori stessi che godono dell’agevolazione fiscale;
2. della distinta indicazione nelle fatture/ricevute fiscali del costo della manodopera del personale dipendente,qualora impiegato dalle imprese esecutrici dei lavori.
1. ABOLITA LA “COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI”
A seguito dell’abolizione dell’obbligo di preventivo invio della “Comunicazione di inizio lavori”, il contribuente che intende fruire della detrazione fiscale del 36% dovrà indicare alcuni dati ,finora richiesti nella Comunicazione, nella dichiarazione dei redditi. Questo è quanto si evince dalla modifica operata dal Decreto Sviluppo al Decreto interministeriale del 18/02/1998, n. 41, che reca norme attuative e procedure di controllo al fine della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
Nel dettaglio, i dati che i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi, al fine godere della detrazione in commento, sono:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- gli estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione) nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario o locatario);
- gli altri dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate, che saranno individuati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Resta inteso che le sopra indicate novità riguarderanno la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011 (mod. 730 2012/11 o mod. UNICO 2012/11). Pertanto, i soggetti che hanno iniziato lavori agevolati nel corso del 2010 e non hanno preventivamente inviato la “Comunicazione di inizio lavori” oppure l’hanno inviata tardivamente, non possono avvalersi della nuova semplificazione fiscale e, di conseguenza, decadono dal beneficio fiscale.
Occorre, invece, fare alcune riflessioni in merito ai lavori iniziati nel 2011 prima del 14 maggio (data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo), nel caso in cui i contribuenti non hanno ottemperato all’obbligo di invio preventivo della Comunicazione. La domanda da porsi è la seguente: possono essi avvalersi della possibilità di indicare nella dichiarazione dei redditi per il 2011 i dati richiesti senza decadere, pertanto, dalla detrazione 36%? La risposta è negativa se si considera la data del 14/05/11 come “spartiacque” per definire l’obbligo di invio della Comunicazione (ossia, prima del 14/05/11 esiste comunque tale obbligo, senza deroghe); mentre è positiva se esiste la possibilità di “sanare” il mancato invio compilando, appunto, la dichiarazione dei redditi.
Al riguardo occorrerà attendere future indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo ad oggi assolutamente prematura una risposta in un senso o in un altro.
2. ABOLITO L’OBBLIGO DI DISTINTA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il Decreto Sviluppo ha inoltre abrogato l’obbligo di indicare distintamente nelle fatture (e ricevute fiscali), da parte delle imprese che eseguono i lavori, il costo della manodopera relativa al personale dipendente eventualmente impiegato. Questo, a pena di decadenza dai benefici fiscali della sola detrazione del 36%, visto che, ai fini IVA, già dal 01/01/2008 non sussisteva più tale obbligo al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10%.
Ricordiamo che la necessità di indicare separatamente il costo della manodopera del personale dipendente sussisteva per le fatture emesse a decorrere dal 04/07/2006; nel caso di fatture in acconto, in queste si poteva non fornire l’indicazione richiesta salvo evidenziare, nella fattura a saldo, il costo della manodopera impiegata nell’intera esecuzione dei lavori.
Infine, riteniamo che tale abrogazione si estenda pure alle fatture relative ai lavori che fruiscono dell’agevolazione fiscale del 55%.