pieromeloni

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E' stato approvato il disegni di legge atto senato 1078-B, in sintesi si evince che per operare come mediatore creditizio e/o agente in attività finanziaria occorre costituire una società (non viene menzionato il tipo di società ed l'entità del capitale da versare), oltre il fatto di sottoscrivere una polizza a tutela dei rischi professionali. Altro punto saliente è quello di indicare tra i costi bancari anche i compensi di mediazione, questo per determinare il costo del denaro per non ricadere nei tassi usura...

di seguito l'articolo 33 relativo al disegno di legge.

PS: il mio timore era quello che venisse imposto di operare si in forma societaria, ma con ben 120mila euro di capitale, di conseguenza spa, visto i costi di gestione e quant'altro.

Buon lavoro a tutti

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1078-B
DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati
—- —-
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di
recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Identico.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
Mostra rif. normativi
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5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità
di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni
i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
Identico.
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che
espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli
53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1078-B Pagina 2 di 66
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la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi
vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
Identico.
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obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
(Modifica all’articolo 9 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni
e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le
entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto
articolo, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui
agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo
strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
1. All’articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe
determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».
Art. 5. Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle
materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse
materie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della
presente legge, testi unici o codici di settore delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite dalla presente legge per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le altre norme legislative vigenti nelle
stesse materie.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1
riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono
essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se
non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
2. Identico.
Art. 6. Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11) (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti
italiani presso il Comitato delle regioni) – 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri propone al
Consiglio dell’Unione europea i ventiquattro
membri titolari e i ventiquattro membri supplenti
del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in
base all’articolo 263 del Trattato istitutivo della
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Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i
membri del Comitato delle regioni sono così
ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale
rappresentanza tiene conto anche delle
assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è
formulata previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
4. In caso di modifica del numero dei membri
titolari e supplenti spettanti all’Italia, la
ripartizione di cui al comma 2 è effettuata
mantenendo ferme le proporzioni di cui al
medesimo comma»;
a) all’articolo 8, comma 5, l’alinea è sostituito dal
seguente: «Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui
al comma 4 il Governo:»;
b) identica;
b) all’articolo 11-bis, comma 1, le parole: «per le quali la
Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono
alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di
attuazione».
c) identica;
d) dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Parità di trattamento) – 1. Le
norme italiane di recepimento e di attuazione di
norme e princìpi della Comunità europea e
dell’Unione europea assicurano la parità di
trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
europea residenti o stabiliti nel territorio
nazionale e non possono in ogni caso comportare
un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non
trovano appplicazione norme dell’ordinamento
giuridico italiano o prassi interne che producano
effetti discriminatori rispetto alla condizione e al
trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale».
Capo II Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ
PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
Art. 7. Art. 7.
(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in
materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE)
nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e
183/2005)
(Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la
normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e
con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le
modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
coordinare le disposizioni attuative della direttiva
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con
la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché
con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia
di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,
854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio
2005, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
2. Identico.
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della
produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e
dei mangimi, anche mediante l’abrogazione totale o parziale
delle vigenti disposizioni in materia;
b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute
dell’uomo, degli animali e dei vegetali, dell’ambiente, della
protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei
prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di
assicurare competitività alle imprese;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese
inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più
adeguate all’evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;
d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione
dell’apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati
all’articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una
sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro
e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della
dimensione dell’impresa e del relativo fatturato, al fine di
rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente
effettivo;
e) conferma del principio della prescrizione «a priori»
preventiva rispetto all’accertamento ed alla contestazione o
notificazione delle violazioni nel relativo procedimento
sanzionatorio;
f) reintroduzione e definizione delle modalità di
semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle
micro e piccole imprese, in conformità ai criteri di flessibilità
riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004;
g) semplificazione delle procedure esistenti in materia di
registrazione e riconoscimento delle imprese del settore
alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni
comunitarie;
h) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;
i) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli
organi di vigilanza e controllo nell’attuazione del Piano integrato
di controllo nazionale pluriennale di cui all’articolo 41 del
regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale
punto di contatto con gli organi comunitari;
l) individuazione, da demandare a decreti di natura non
regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli
alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari
impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti
fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per
l’effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;
m) individuazione di adeguate modalità e procedure di
collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle
altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei
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mangimi;
n) definizione delle modalità di coordinamento e delle
procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni
tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei
mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità
della Politica agricola comune (PAC);
o) programmazione di una capillare e puntuale azione
formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e
interessati dalle norme in questione.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai
medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi.
3. Identico.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Identico.
5. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Identico.
Art. 8. Art. 8.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007,
che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva
90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva
90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
anche i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.
1. Identico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì,
alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46,
al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria,
una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di
eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in
vigore, assicurando:
2. Identico.
a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli
incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti
destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da
comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche,
differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di
dispositivi mai utilizzati sull’uomo da quelle concernenti tipi di
dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza
delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti
privati e affidando ai comitati etici previsti per le
sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in
tema di sperimentazioni con dispositivi medici;
c) la revisione delle norme sull’uso compassionevole dei
dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per
l’applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il
trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e
di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti
legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;
d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi
medici, individuando, nell’ambito dei dispositivi per i quali è
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consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non
necessitano di autorizzazione ministeriale;
e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con
continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati
nazionali e la banca dati europea Eudamed;
f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio,
prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì,
alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi
medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994, n. 542, assicurando:
3. Il Governo è autorizzato a riformulare le
previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza
magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, n. 542, assicurando:
a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale
riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva
2007/47/CE;
a) identica;
b) l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla
evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare
riferimento alla sicurezza d’uso ed alle indicazioni cliniche dei
dispositivi medici in relazione all’intensità del campo magnetico
statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema
autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze
regionali e delle province autonome in materia di
programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando
conseguentemente alle regioni e province autonome
l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature per
risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza
magnetica ritenute di carattere sperimentale.
b) identica;
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Identico.
Art. 9. Art. 9.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE
riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione ed impiego
(rifusione), il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Identico
Art. 10. Art. 10.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, il Governo
è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
1. Identico:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di
approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti
a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente nel
quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali
per l’attuazione dei compiti definiti dalla legislazione
comunitaria;
a) identica;
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b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed
alla programmazione della qualità dell’aria ambiente con le
norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli
impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione
veicolare, allo scopo di permettere l’attuazione dei piani e
programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali
norme di settore;
b) identica;
c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione
delle competenze, in materia di qualità dell’aria, relativamente
all’approvazione degli strumenti di campionamento e misura,
delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione,
all’accreditamento dei laboratori, alla definizione delle
procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia
della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli;
c) introdurre una specifica disciplina e una
ripartizione delle competenze, in materia di qualità
dell’aria, relativamente all’approvazione degli
strumenti di campionamento e misura, delle reti di
misurazione e dei metodi di valutazione,
all’accreditamento dei laboratori, alla definizione delle
procedure di approvazione e di accreditamento, alla
garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi
controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri
omogenei su tutto il territorio nazionale, che le
relative linee guida siano definite dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare
situazione di inquinamento dell’aria presente
nella pianura padana, promuovere l’adozione di
specifiche strategie di intervento nell’area
interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul
predetto bacino;
d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di
qualità dell’aria ambiente, abrogare espressamente le
disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del
Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del
22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le
opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la
tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il
nuovo quadro normativo in materia di qualità dell’aria.
e) identica.
2. Ai fini dell’adozione del decreto legislativo di cui al
presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 4.
2. Identico.
Art. 11.
(Delega al Governo per il riordino
della disciplina in materia
di inquinamento acustico)
1. Al fine di garantire la piena integrazione
nell’ordinamento nazionale delle disposizioni
contenute nella direttiva 2002/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale, e di assicurare
la coerenza e l’omogeneità della normativa di
settore, il Governo è delegato ad adottare, con le
modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
e la riforma delle disposizioni vigenti in materia
di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti
acustici degli edifici e di determinazione e
gestione del rumore ambientale, in conformità
all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle
relative norme di attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati
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anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle
disposizioni vigenti, con particolare riferimento
all’armonizzazione delle previsioni contenute
nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle
recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
194, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia;
b) definizione dei criteri per la
progettazione, esecuzione e ristrutturazione
delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti nonché determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici nel rispetto
dell’impianto normativo comunitario in materia
di inquinamento acustico, con particolare
riferimento alla direttiva 2002/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nonché con gli altri Ministri competenti
per materia, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a
seguito di deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine
per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al
presente comma scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti per
l’esercizio della delega, questi ultimi sono
prorogati di tre mesi.
4. Contestualmente all’attuazione della delega
di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il
Governo provvede all’adozione di tutti gli atti di
sua competenza previsti dalla legislazione
vigente e al loro coordinamento e
aggiornamento, anche alla luce di quanto
disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui
al comma 1.
5. In attesa del riordino della materia, la
disciplina relativa ai requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei
rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti
tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi
sorti successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, è abrogato.
7. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 11. Art. 12.
(Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)
(Modifica all’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di
origine)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992,
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n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona
non si possono impiantare e iscrivere vigneti all’albo dei vigneti
del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.».
Identico
Art. 12. Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino
e la revisione della disciplina
in materia di fertilizzanti)
(Delega al Governo per il riordino
e la revisione della disciplina
in materia di fertilizzanti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità
di cui all’articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
Identico
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
«concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante»
e di «immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come
stabilita dall’articolo 6 del citato regolamento (CE)
n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con
l’indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per
valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell’articolo 29,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di
effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell’articolo 36
del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006,
n. 217.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività
previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Art. 14.
(Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
(Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE)
n. 555/2008, relativi all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo)
1. Ai sensi dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le
superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza
disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante
versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non
è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999.
1. Ai sensi dell’articolo 86 del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i
produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate
prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei
corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento
di una somma di 6.000 euro per ettaro; il
versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato
entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata
entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1º luglio
2010, la sanzione di cui al comma 3.
2. Identico.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha
estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998
senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito
con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non
ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31
agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di
impianto, è punito con la sanzione amministrativa di
12.000 euro per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici
vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è
punito con la sanzione di cui al comma 3.
4. Identico.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni
dodici mesi, secondo le modalità previste all’articolo 55 del
5. Identico.
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regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi
dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, l’intenzione di
ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31
maggio di ciascuna campagna.
6. Identico.
7. Le facoltà previste dall’articolo 57 del regolamento (CE)
n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro
competenze.
7. Identico.
8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a
0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o
inesatto agli obblighi previsti dall’articolo 56, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni
ettaro o frazione di ettaro di superficie.
8. Identico.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai
seguenti termini:
9. Identico.
a) in caso di mancata presentazione del contratto di
distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla
diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in
materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell’anno civile
considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8,
non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
10. Identico.
11. Ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11,
comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del
presente articolo si applicano, per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora
provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti
(CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
11. Identico.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel
presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro
competenze.
12. Identico.
13. Se i produttori non eseguono l’estirpazione delle viti,
come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti
delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a
carico degli stessi produttori le relative spese.
13. Identico.
Art. 15.
(Delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (CE)
n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le
politiche europee, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della
giustizia, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
uno o più decreti legislativi per l’attuazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del
29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena
integrazione tra l’organizzazione comune del
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mercato del vino e la normativa nazionale,
apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le
procedure previste dall’articolo 1, commi 2, 3 e
4, e nel rispetto dei princìpi e criteri generali di
cui all’articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori
princìpi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l’elevato livello
qualitativo e di riconoscibilità dei vini a
denominazione di origine e indicazione
geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza
del settore vitivinicolo e la tutela dei
consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni
di contraffazione, usurpazione e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento
amministrativo tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e le regioni, in
particolare per quanto concerne la gestione del
settore dei vini a denominazione di origine
protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli
strumenti di semplificazione amministrativa in
ordine agli adempimenti procedurali a carico dei
produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il
sistema sanzionatorio secondo i criteri di
efficacia e applicabilità, individuando gli
organismi e le azioni per garantire l’elevato
livello qualitativo delle produzioni vitivinicole
nell’interesse dei produttori e dei consumatori.
2. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, né
minori entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 14. Art. 16.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,
e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,
e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)
1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le
seguenti modificazioni:
Identico
a) all’articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non
superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai
responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell’allegato
XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, e dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.»;
b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento, che viola l’obbligo di identificazione e di
classificazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 3.000 a euro 18.000.»;
c) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura
o etichettatura difforme da quanto previsto dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche
agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall’articolo 2 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto
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2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.000 a euro 6.000».
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004,
n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o
l’organizzazione, come definiti dall’articolo 12 del regolamento
(CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della
commercializzazione non apponga, o apponga in maniera
errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a
dodici mesi un’etichetta recante le indicazioni obbligatorie,
previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo
regolamento, e dal punto IV dell’allegato XI-bis del regolamento
(CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2
e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall’articolo 3 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13
ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».
Art. 17.
(Disposizioni per l’applicazione del regolamento
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del
regolamento (CE) n. 1019/2002 della
Commissione, del 13 giugno 2002)
1. Al fine di dare attuazione al regolamento
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di
bevande spiritose, la lettera a) del comma 1
dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997,
n. 297, è abrogata.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute
a indicare nell’etichetta l’origine degli oli
extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della
Commissione, del 13 giugno 2002, e successive
modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che
commercializzano gli oli extravergini di oliva e
gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle
prescrizioni e alla tenuta della documentazione,
stabilita secondo le modalità di cui al comma 5,
per l’identificazione dell’origine del prodotto e
per la verifica della conformità alle indicazioni
facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive
modificazioni.
4. Ai controlli previsti dal presente articolo
provvede l’Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalità di attuazione del presente articolo e
dell’articolo 23 del regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
6. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni
sanzionatorie amministrative per le violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo e al
citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e
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successive modificazioni.
7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 15. Art. 18.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in
tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo)
(Modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986,
n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)
1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
a) al comma 1, dopo le parole: «del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti:
«, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti:
«ad euro 3.999,96»;
a) al comma 1, le parole: «del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite
dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di
garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale» e le parole: «a lire sette milioni
settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle
seguenti: «ad euro 3.999,96»;
b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti:
«, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono
sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».
b) al comma 2, le parole: «del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite
dalle seguenti: «del Fondo europeo agricolo di
garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle
seguenti: «detti Fondi».
Art. 16. Stralciato
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva
79/409/CEE)
1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare
le popolazioni delle specie di uccelli di cui all’articolo 1
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, ad un livello corrispondente alle esigenze
ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle
esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della
“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici“ della Commissione europea quale documento di
orientamento relativo alla caccia per un prelievo
praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva
79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo
proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei
princìpi generali sui quali si basa la legislazione
comunitaria nella specifica materia.»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto
con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione
europea tutte le informazioni a questa utili al fine di
coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione,
la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui
all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle
sull’applicazione pratica della presente legge,
limitatamente a quanto previsto dalla direttiva
79/409/CEE».
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«I termini di cui al comma 1 possono essere modificati
per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di
garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo
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1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione
e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei
confronti delle specie migratrici, durante il periodo di
riproduzione e durante il ritorno al luogo di
nidificazione».
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«I termini devono comunque garantire il rispetto della
direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
4. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, per quanto concerne le specie di uccelli che non
vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio
europeo degli Stati membri dell’Unione europea, previa
consultazione della Commissione europea».
5. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente
nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie
protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività
venatorie previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per
vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per
vendere,».
Art. 17. Art. 19.
(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva
2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all’alimentazione umana)
(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva
2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all’alimentazione
umana)
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49,
di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all’alimentazione umana, è abrogato.
Identico
Art. 18. Art. 20.
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2008/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008)
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva
2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2008)
1. All’elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le
parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e
veterinaria» sono soppresse.
Identico
2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione
della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici
utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.
Art. 19. Art. 21.
(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento della loro conformità)
(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento della loro conformità)
1. Il comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
Identico
«4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante
mediante l’indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di
serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile
dell’immissione sul mercato.».
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Art. 20. Art. 22.
(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206)
(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Identico
a) all’articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente
alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente
sezione»;
b) l’articolo 144-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la
tutela dei consumatori). – 1. Il Ministero dello sviluppo
economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria,
assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle
autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le
funzioni di autorità competente ai sensi dell’articolo 3, lettera
c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni
vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la
competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di
autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera
c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla
parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo
II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III,
capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla
parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo
I, sezione II;
h) contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo
IV, capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri
di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di
cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli
interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del
Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso
attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di
collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
Limitatamente ai poteri di cui all’articolo 139, può avvalersi
delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui
all’articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di
indicazione dei prezzi di cui all’articolo 17 del presente codice e
le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell’applicazione del
regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo
economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
può avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma
2, nonché relativamente all’applicazione delle sanzioni di cui ai
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commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni
richieste, nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero
dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni
nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti
documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei
confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti
interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o
intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27,
comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche
commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, in relazione
alle funzioni di autorità competente attribuite all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato. Per i profili
sanzionatori, nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi
dell’articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico
di collegamento responsabile dell’applicazione del citato
regolamento (CE) n. 2006/2004».
2. Alle attività e agli adempimenti di cui all’articolo 144-bis
del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 21. Soppresso
(Abrogazione dell’articolo 1 della legge
3 aprile 1961, n. 286)
1. L’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è
abrogato.
Art. 23.
(Vendita e somministrazione
di bevande alcoliche)
1. In conformità alle linee di indirizzo
contenute nella strategia comunitaria in materia
di riduzione dei danni derivanti dal consumo di
alcol, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM (2006) 625 def., del
24 ottobre 2006, dopo l’articolo 14 della legge 30
marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di
bevande alcoliche in aree pubbliche). – 1. La
somministrazione di alcolici e il loro consumo sul
posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere
effettuati esclusivamente negli esercizi muniti
della licenza prevista dall’articolo 86, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su
spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze
degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle
ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori
automatici, si applica la sanzione amministrativa
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pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le
violazioni di cui al presente comma è disposta
anche la confisca della merce e delle attrezzature
utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14
della presente legge, dall’articolo 6-bis del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decretolegge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
e successive modificazioni».
2. All’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole:
«devono interrompere la somministrazione di
bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte»
sono inserite le seguenti: «, ovvero,
successivamente, almeno mezz’ora prima
dell’orario di chiusura del locale,»;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché il divieto, per un anno
dalla data del fatto, della somministrazione di
bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte».
Art. 22. Art. 24.
(Adeguamento comunitario
di disposizioni tributarie)
(Adeguamento comunitario
di disposizioni tributarie)
1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal
seguente:
1. Identico.
«3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota
del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti
nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel
comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti
finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9,
lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta
è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di
risparmio. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento
sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e
dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via
definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del
competente ufficio fiscale dello Stato estero».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili
distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Identico.
3. Fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
3. Identico.
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1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
4. Identico.
a) all’articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) è
sostituita dalla seguente:
«f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad
operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente
comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto
passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel
territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi
soggetto passivo d’imposta, sempre che le operazioni cui le
intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della
Comunità»;
b) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Base imponibile) – 1. La base imponibile delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri
e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso
terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da
altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo
comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui al
numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente
dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal
commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni
di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza,
di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3,
rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di
acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del
secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in
mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per
le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del
terzo comma dell’articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto
passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della
temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione
diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della
temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di
un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è
limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto
dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile è
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto
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un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate da società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il
quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del
comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile è costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di società che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto
soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle
assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un
soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è
limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base
imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi
se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le
operazioni sono effettuate nei confronti di società che
direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore
nonché delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro
nei confronti del proprio personale dipendente la base
imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto
un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è
stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio
del giorno antecedente più prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui
acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi
dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità
oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la
percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo
determinato ai sensi dei commi precedenti.»;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Determinazione del valore normale) – 1. Per
valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di
quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di
servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad
un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o
servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni
di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal
soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera
d), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti appositi criteri per l’individuazione del valore normale.»;
d) all’articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi
dell’articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante
fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai
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cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese,
arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma,
lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con
stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi
relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo
periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, quarto
comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti
a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero ovvero
a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all’estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti
medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, arti o
professioni.»;
e) all’articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri dell’Unione europea, che non si siano identificati
direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter e che non abbiano
nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma
dell’articolo 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno
il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni
in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative
prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’articolo 9,
nonché delle operazioni indicate nell’articolo 17, commi terzo,
quinto, sesto e settimo, e nell’articolo 74, commi settimo ed
ottavo, del presente decreto e nell’articolo 44, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono
ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso
dell’imposta, se detraibile a norma dell’articolo 19 del presente
decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati,
sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento
euro.»;
f) all’articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del
contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per
ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o
l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno
diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in
via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri
2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi
allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché
da altri atti e documenti in suo possesso».
5. Il primo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal
seguente:
5. Identico:
«Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede
alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle
perdite e dell’eventuale prospetto di cui al comma 1 dell’articolo
3;
a) identica;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni
del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni;
c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli
elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai
numeri 2) e 4) del primo comma dell’articolo 32, dagli atti,
documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3)
dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste
negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell’ufficio;
c) identica;
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d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli
elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui
all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza
e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture
e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati
e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo
32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di
passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».
d) identica.
6. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
comma 4, lettera c), del presente articolo, è emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le
disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a
motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale
dipendente si assume come valore normale quello determinato
a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle
somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto
dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.
6. Identico.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
apportate le seguenti modifiche:
7. Identico:
a) all’articolo 38: a) identico:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: 1) identico;
«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa l’alcole, le bevande
alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il
gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e
l’energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in
vigore»;
2) al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 2) identico:
«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi
e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel
comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è
totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta
nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3,
del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non
ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso,
tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli
acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al
netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma
4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa»;
«c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa,
effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c),
dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente
indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo
34 dello stesso decreto che non abbiano optato per
l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se
l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari
e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del
presente decreto, effettuati nell’anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a
quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al
netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4
del presente articolo e degli acquisti di prodotti
soggetti ad accisa»;
b) all’articolo 40: b) identica;
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di
beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel
corso dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché
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tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La
disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3
effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che
hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio
dello Stato»;
2) il comma 8 è abrogato;
3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 nonché le
prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto
intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di
intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti
passivi d’imposta in altro Stato membro»;
c) all’articolo 41, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
c) identica;
«b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e
simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o
trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro
Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad
applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non
hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non
si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La
disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni
effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno
solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro,
ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da
questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è
ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro
Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella
dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa
all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della
prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se
esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal
1º gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in
cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel
corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata
all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in
corso»;
d) l’articolo 43 è sostituito dal seguente: d) identica;
«Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota). – 1. Per gli acquisti
intracomunitari di beni la base imponibile è determinata
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma
4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a
formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta,
se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.
2. La base imponibile, nell’ipotesi di cui all’articolo 40,
comma 2, primo periodo, è ridotta dell’ammontare assoggettato
ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se
indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in
mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all’articolo 38, comma 3, lettera
b), e per gli invii di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), la
base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in
mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota
relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
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n. 633»;
e) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: e) identica;
«2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal
cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui
agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e
6, rese da soggetti passivi d’imposta non residenti, dal
committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato»;
f) l’articolo 46 è sostituito dal seguente: f) identica;
«Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). –
1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere
numerata e integrata dal cessionario o committente con
l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli
altri elementi che concorrono a formare la base imponibile
dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché
dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei
beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle
fatture relative alle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-
bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello
Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento
dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare
dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo
unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e per
le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non
soggette all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a
norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo
dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non
imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della
relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione
del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato
membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al
cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura
deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la
cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in
altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a
norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve
contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario
dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione
dello stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o
trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi
dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato
membro, deve recare anche l’indicazione del numero di
identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di
cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati
anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è
effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo
della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione
equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto
intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e
c), o committente delle prestazioni di cui all’articolo 40, commi
4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve
emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura
di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di
identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di
appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un
corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura
integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla
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registrazione della fattura originaria»;
g) all’articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: g) identica;
«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi
1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo 40,
commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione
dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dallo Stato membro di appartenenza»;
h) all’articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente: h) identica.
«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti
all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio
numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle
operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto
di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non
operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni».
8. Le disposizioni di cui al comma 5, capoverso, lettere b) e
c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni
effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c),
e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni
effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le
operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2008 per le
quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali
disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si
applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a
decorrere dal 1º gennaio 2008 per le quali sia stata già
applicata la disciplina risultante da tali disposizioni,
resta fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all’articolo 1, comma 1,
ultimo periodo, della presente legge, può adottare decreti
legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di
quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di
effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria
in tema di imposta sul valore aggiunto.
10. Identico.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei
consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta
al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata
nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in
materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del
Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione,
necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 30
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la
tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei
giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di
non discriminazione, necessità, proporzionalità e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente
articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di
raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi,
anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei
cavalli, nonché su altri eventi;
a) identica;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; b) identica;
c) giochi di ippica nazionale; c) identica;
d) giochi di abilità; d) identica;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i
giocatori;
e) identica;
f) bingo; f) identica;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; g) identica;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. h) identica.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta
ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli
16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
12. Identico.
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modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina,
con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di
singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e
delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta
unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo
di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al
gioco, nonché della relativa variazione in funzione
dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in
rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti
o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta
del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun
gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi
di cui al comma 11, lettere da a) ad f), ferma la facoltà
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
stabilire, ai sensi del comma 30, in funzione delle effettive
esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le
concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da
attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:
13. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma
la facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in
funzione delle effettive esigenze di mercato, in un
numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla
lettera a) del presente comma da attribuire in fase di
prima applicazione, è consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli
obblighi di cui al comma 15, ai quali l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la
durata di nove anni;
a) identica;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono già titolari di concessione per l’esercizio e
la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso
rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
b) identica.
14. L’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al
comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di
scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di
concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi.
Su autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11,
lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma
13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza
con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai
titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte
della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di
concessione.
14. Identico.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13,
lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i
seguenti requisiti e condizioni:
15. Identico.
a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi,
anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di
valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un
fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad
euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una
capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta
dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma
16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da
soggetto indipendente, nonché rilascio all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria
ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di
importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con
sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,
anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori
e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità
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richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma
16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e
software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della
concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica
ed amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari
ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione
riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad
euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al
gioco di cui al comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui al comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la
concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero
completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già
abilitati all’esercizio e alla raccolta a distanza, versano
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il
contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
16. Identico.
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione
riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza
dei giochi di cui all’articolo 1, comma 287, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo
38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui
al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi,
non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a
domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11,
lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui
modello è reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì
l’assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti
obblighi valevoli per l’intera durata della concessione:
17. Identico:
a) dimostrazione, su richiesta dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e
delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e);
a) identica;
b) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle
condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
b) identica;
c) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del
concessionario dedicata all’offerta dei giochi di cui al comma 11,
lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica
da parte del sistema centrale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) identica;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti
diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto
previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso
concessionario, direttamente ovvero attraverso società
controllanti, controllate o collegate;
d) identica;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione
dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori,
nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli
ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
e) identica;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di
f) identica;
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misure a tutela del consumatore previste dal codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta
dei giochi di cui al comma 11, svolgimento
dell’eventuale attività di commercializzazione
esclusivamente mediante il canale prescelto;
g) trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime
relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti
effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché,
utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con
provvedimento dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica,
relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
h) identica;
h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità
indicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
all’atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni
occorrenti per l’espletamento delle attività di vigilanza e
controllo della medesima Amministrazione;
i) identica;
i) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla
stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi
del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai
medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione
a tali dipendenti o incaricati;
l) identica;
l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla
gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità
dei giocatori.
m) identica.
18. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
effettua l’istruttoria delle domande di concessione entro
novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta
la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e
delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza
della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine
è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è
altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali
ovvero di chiarimenti chiesti dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro
ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle
condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella
forma dell’autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà. In caso di decorso del termine
per l’istruttoria senza l’adozione di un provvedimento conclusivo
espresso da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
18. Identico.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è
subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un
contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo
schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso
disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle
seguenti condizioni minime, cui restano senz’altro soggetti i
contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge:
19. Identico.
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e
che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie,
nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con
esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie
medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
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riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante
disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun
giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un
giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui,
improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore,
nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme
depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di
addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei
giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al
giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non
oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi
dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa
disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni
dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della
richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il
giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla
data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali
rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla
trasmissione da parte del concessionario all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest’ultima, di
tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco
decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere
adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)
pubblicato dall’ISTAT.
20. Identico.
21. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in
tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare
riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e).
21. Identico.
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del
comma 30, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali
sono già consentiti l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi
di cui al comma 11, sottoscrivono l’atto di integrazione della
convenzione accessiva alla concessione occorrente per
adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 30.
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi
del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera
b), ai quali sono già consentiti l’esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono
l’atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza
giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e
raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al
comma 11 che non siano previamente istituiti
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Soppresso
24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza
giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste
dai commi da 11 a 22 è punito con l’arresto da tre mesi a
un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Soppresso
25. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, organizzati senza
la prescritta concessione, è punito con l’arresto fino a tre
mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Soppresso
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26. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma
23, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al
comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è
punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da
euro 200 a euro 2.000.
Soppresso
27. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a
26, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di
carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro
180.000.
Soppresso
23. All’articolo 4, comma 1, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «È punito altresì con la reclusione da sei
mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e
raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o
disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare
della prescritta concessione, organizza, esercita
e raccoglie a distanza qualsiasi gioco isituito o
disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalità e tecniche
diverse da quelle previste dalla legge è punito
con l’arresto da tre mesi a un anno o con
l’ammenda da euro 500 a euro 5.000».
28. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di
cui ai commi 17 e 19, l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato dispone:
24. Identico:
a) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma
17, lettere a), b), d), e) f), h) e i), nonché delle disposizioni di
cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data
in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni
comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui
l’inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla
comunicazione, la revoca della concessione;
a) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonché
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione
della concessione fino alla data in cui il concessionario
non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimento
perduri per i trenta giorni successivi alla
comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al comma
17, lettera g), la sospensione della concessione fino alla data in
cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate
dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimento
perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca
della concessione;
b) per l’inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l’inadempimento
perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione,
la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera l), la sospensione della concessione per la
durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle
medesime disposizioni, la sospensione della concessione per
trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della
concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di
cui al comma 17, lettera m), la sospensione della
concessione per la durata di quindici giorni; al secondo
inadempimento delle medesime disposizioni, la
sospensione della concessione per trenta giorni; al
terzo inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni
di cui ai commi 17 e 19 l’Amministrazione dispone la revoca
della concessione.
d) identica.
29. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 28 sono
ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima
che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso
di terzo inadempimento nell’arco di dodici mesi, è disposta la
revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma
24 sono ridotti a metà in caso di nuovo
inadempimento rilevato prima che siano trascorsi
dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo
inadempimento nell’arco di dodici mesi, è disposta la
revoca della concessione.
30. Con provvedimento del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal
partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in
tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 29. Fino a
tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner
tecnologico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale
riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
26. Con provvedimento del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica
redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla
quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui
ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a
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della presente legge. tale riguardo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
31. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di
concerto con il Ministro dell’interno, sono disciplinati i tornei non
a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono
altresì determinati l’importo massimo della quota di modico
valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i
fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta
esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli
organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e
nella stessa località.
27. Identico.
28. Nel rispetto dell’articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, l’esercizio e la raccolta dei
tornei di poker sportivo non a distanza sono
consentiti ai soggetti titolari di concessione per
l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di
cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai
soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni
di cui al comma 15 previa autorizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
32. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate
recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22
milioni di euro dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del
presente articolo, al netto dei costi sostenuti
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
realizzazione e la gestione degli strumenti informatici
occorrenti.
29. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
integrato di 6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Al relativo
onere nonché alle minori entrate recate dai commi da
1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di
euro dall’anno 2009, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26
del presente articolo, al netto dei costi sostenuti
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per la realizzazione e la gestione degli strumenti
informatici occorrenti.
33. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-
ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
30. Identico.
34. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. Identico.
32. All’articolo 1, comma 287, lettera h), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita
dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le parole: «venticinquemila» e
«settemilacinquecento» sono sostituite dalle
seguenti: «cinquantamila» e
«diciassettemilacinquecento».
Art. 25.
(Modifica all’articolo 41 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207)
1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27
ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità, all’articolo 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 16-
sexiesdecies è inserito il seguente:
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/f ... &id=0042... 15/06/2009
«16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialità delle rivendite di benzina e
gasolio utilizzati come carburante per
autotrazione situate nella Repubblica di San
Marino e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente è istituito, in favore delle regioni
confinanti con la stessa, un fondo per
l’erogazione di contributi alle persone fisiche per
la riduzione del prezzo della benzina e del
gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2009. Le modalità di erogazione e i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, pari a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 39-
ter, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. L’efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma è
subordinata all’autorizzazione del Consiglio
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE».
Art. 23. Art. 26.
(Delega al Governo per l’attuazione
della direttiva 2007/65/CE)
(Delega al Governo per l’attuazione
della direttiva 2007/65/CE)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
Identico
a) l’inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte
le condizioni e i divieti previsti dall’articolo 3-octies, paragrafi 2,
3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata
direttiva 2007/65/CE;
b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla
lettera a) si applicano le sanzioni previste dall’articolo 51 del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità,
sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di
inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui
violazione si applica la sanzione di cui all’articolo 35, comma 2,
del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Art. 24. Art. 27.
(Disposizioni per l’attuazione
della direttiva 2007/68/CE)
(Disposizioni per l’attuazione
della direttiva 2007/68/CE)
1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della
Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l’allegato
III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto concerne l’inclusione di alcuni ingredienti
alimentari, all’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
a) la sezione III è sostituita dalla seguente:
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«Sezione III
Allergeni alimentari
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati,
tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e
prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello
di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal
quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati,
purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità
valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono
derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di
alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati
di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante
nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché
il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato
dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a
base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio
vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o
di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di
anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya
illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di
origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a
10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO
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2
.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati.»;
b) la sezione IV è abrogata.
2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento
delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni
del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul
mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.
2. Identico.
3. Le modifiche della sezione III dell’Allegato 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal
comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il
recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. All’articolo 29 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Le modifiche della sezione III dell’Allegato
2, rese necessarie per il recepimento di direttive
comunitarie in materia, sono adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta».
4. Sono abrogati l’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del
comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni.
4. Identico.
Art. 25. Art. 28.
(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di
composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei
prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella
causa C-177/89)
(Delega al Governo per la modifica della disciplina in
materia di composizione e denominazione degli estratti
alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e
completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89,
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di
composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei
prodotti affini.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalità di cui all’articolo 1 e
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare
piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno
1990, nella causa C-177/89, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di composizione
e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti
affini.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1953, n. 567.
2. Identico.
Art. 26. Art. 29.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/23/CE
relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul
mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire,
oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa
all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di
trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande
ed i procedimenti per l’accertamento della conformità degli
articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva
medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei
a) identica;
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prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di
prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto,
degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;
b) identica;
c) assicurare la produzione, l’uso e lo smaltimento
ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli
pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall’accensione
di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina
specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali
prodotti e dei prodotti scaduti;
c) identica;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici
pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed
anche mediante l’adozione di codici alfanumerici, la corretta ed
univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio
nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed
il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed
incolumità pubblica;
d) identica;
e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura
per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e
prova;
e) identica;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di
ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi
nell’acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad
escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque
ritenute pericolose;
f) identica;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del
comitato competente al controllo delle attività degli organismi
notificati responsabili delle verifiche di conformità,
assicurandone l’alta competenza e l’indipendenza dei
componenti;
g) identica;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della
legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE,
l’introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di
pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2
ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110,
ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela
dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità
delle persone e della protezione ambientale.
h) identica.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Ai componenti
del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è
corrisposto alcun emolumento, indennità o
rimborso spese.
Art. 27. Art. 30.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/43/CE
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un
sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso
civile)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e
tracciabilità degli esplosivi per uso civile)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4
aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
Identico
a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione
dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le
licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione,
importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario,
trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca
degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia
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assicurato dal Ministero dell’interno, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai
titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile,
modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione,
rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di
polizia;
c) prevedere l’introduzione di sanzioni penali, nei limiti di
pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al
divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale
degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca
e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l’introduzione di sanzioni,
anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione
nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 28. Art. 31.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di società quotate)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di
società quotate)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, in
quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
Identico
a) definire l’ambito di applicazione delle norme di
recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della
delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli
organismi di investimento collettivo, armonizzati e non
armonizzati, e le società cooperative;
b) individuare le norme di recepimento della direttiva
2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente
articolo applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il
pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori
mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in
mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante;
c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la
pubblicazione dell’avviso di convocazione e la data di
svolgimento dell’assemblea in prima convocazione, tenendo
conto dell’interesse a un’adeguata informativa degli azionisti e
dell’esigenza di una tempestiva convocazione dell’assemblea in
determinate circostanze, e assicurando il necessario
coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e
7 della direttiva 2007/36/CE;
d) adeguare la disciplina del contenuto dell’avviso di
convocazione a quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 3,
della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di
diffusione, al fine di garantirne l’effettiva diffusione nell’Unione
europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della
società emittente;
e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare
l’ordine del giorno dell’assemblea di cui all’articolo 126-bis del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE,
non avvalendosi dell’opzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il
suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale,
nonché quanto previsto dal citato articolo 126-bis, comma 3;
f) adeguare la disciplina della legittimazione all’intervento
in assemblea e all’esercizio del voto a quanto previsto
dall’articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le
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opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di
legittimazione all’esercizio dei diritti sociali conferiti da
strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di
disciplina dell’assemblea, di impugnazione delle delibere
assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino
delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e
dematerializzazione;
g) individuare la data di registrazione tenendo conto
dell’interesse a garantire una corretta rappresentazione della
compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione
all’assemblea, anche tramite un rappresentante, dell’azionista,
nonché dell’esigenza di adeguata organizzazione della riunione
assembleare;
h) al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sociali,
riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del
libro dei soci, valutando altresì l’introduzione di un meccanismo
di identificazione degli azionisti, per il tramite degli
intermediari;
i) disciplinare il diritto dell’azionista di porre domande
connesse all’ordine del giorno prima dell’assemblea, prevedendo
che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle
domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione
assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 9,
paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;
l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea,
al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per
l’esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all’articolo
10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al
paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo
comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto
dall’articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice
civile;
m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di
interessi fra il rappresentante e l’azionista rappresentato,
avvalendosi delle opzioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3,
lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE;
n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione
delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte
alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione
della delega di cui al presente articolo e preservando un
adeguato livello di affidabilità e trasparenza;
o) disciplinare, ove necessario, l’esercizio tramite mezzi
elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva
2007/36/CE;
p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari
necessari per l’attuazione delle norme emanate ai sensi della
delega di cui al presente articolo;
q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in
attuazione della direttiva 2007/36/CE l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e
non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 29. Art. 32.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e
2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica
delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e
2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga
la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
Identico
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princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell’Area
unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il
principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell’uso di contante nelle
operazioni di pagamento e privilegiare l’utilizzo da parte delle
pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di
strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione
dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di
servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte
effettuate in altri Paesi dell’Unione europea e della necessità di
preservare la posizione competitiva del nostro sistema
finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei
servizi di pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati
alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle
attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta
elettronica;
f) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente ad
autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività e a esercitare il
controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare
il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per
l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a
specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di
pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra
le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai
prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli
utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i
requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi,
al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello
strumento di pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento
di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per
l’esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di
responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, al fine di
garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare
funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei
confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale
delle controversie relative all’utilizzazione di servizi di
pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i
soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di
cui all’allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al
diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30
aprile 2011;
p) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a
emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a
recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla
Commissione europea con procedura di comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il
migliore coordinamento;
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r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in
attuazione della direttiva l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e
non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30. Art. 33.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la
direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni
alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e
previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina
relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per
l’attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori, che
provvederanno ad apportare al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le
necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva 2008/48/CE e delle relative misure di
esecuzione nell’ordinamento nazionale;
soppressa
b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del
contraente debole previsti in attuazione della direttiva
2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei
consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla
luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti
di protezione del contraente debole previsti in
attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie
di finanziamento a favore dei consumatori, qualora
ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle
caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;
c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per
contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale
testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al
consumo, al fine di assicurare un’adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi
inibitori e l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se
concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al
fine di assicurare un’adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La
misura delle sanzioni amministrative è pari a
quella prevista dall’articolo 144 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, e dall’articolo 39,
comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
e successive modificazioni;
d) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad
oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del
medesimo testo unico, contenute nel decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) coordinare, al fine di evitare
sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con
le altre disposizioni legislative aventi a oggetto
operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI
e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per
garantire il rispetto di queste ultime disposizioni,
i meccanismi di controllo e di tutela del cliente
previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993;
e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti d) identico:
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operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all’articolo 155
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla
base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei
consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l’iscrizione al fine di
consentire l’operatività nei confronti del pubblico soltanto ai
soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell’iniziativa
imprenditoriale;
1) identico;
2) prevedere strumenti di controllo più efficaci,
modulati anche sulla base delle attività svolte
dall’intermediario;
2) identico;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e
dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d’Italia la
competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione
delle eventuali sanzioni;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza,
la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori,
attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento
alla Banca d’Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e
proporzionate, quali, tra l’altro, il divieto di intraprendere nuove
operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel
contempo, il potere di cancellazione;
4) identico;
f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in
attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina
degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
introducendola nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell’operato e la
professionalità delle sopraindicate categorie professionali,
prevedendo l’innalzamento dei requisiti professionali;
1) identico;
2) istituire un organismo associativo avente
personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria,
ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti
nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in
attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari,
sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, con il compito di
tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività
finanziaria, proponendo alla Banca d’Italia l’adozione delle
misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione
delle regole di condotta, in relazione alla gravità
dell’infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al
successivo numero 3); prevedere che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento dell’organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, l’autorità di vigilanza ne proponga lo
scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze;
2) istituire un organismo avente personalità
giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed
eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti
nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi,
degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli
intermediari finanziari, con il compito di gestire gli
elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività
finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla
vigilanza della Banca d’Italia, che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo
scioglimento al Ministro dell’economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca
d’Italia, siano determinate le modalità di funzionamento
dell’organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina:
di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario
ad assicurare il corretto funzionamento dell’organismo e delle
sue eventuali articolazioni territoriali; dell’iscrizione negli elenchi
dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le
relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione,
da parte dell’organismo o delle sue eventuali articolazioni
territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e
dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire
lo svolgimento dell’attività; delle modalità di tenuta della
documentazione concernente l’attività svolta dai mediatori
creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di
aggiornamento professionale di tali soggetti;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze adottato, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, siano
determinate le modalità di funzionamento
dell’organismo di cui al numero 2) e sia individuata la
disciplina: dei poteri dell’organismo e delle sue
eventuali articolazioni territoriali, necessari ad
assicurare un efficace svolgimento delle funzioni
di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di
verifica e sanzionatori; dell’iscrizione negli elenchi
dei mediatori creditizi e degli agenti in attività
finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della
determinazione e riscossione, da parte dell’organismo
o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di
contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai
richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento dell’attività; delle modalità di
tenuta della documentazione concernente l’attività
svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività
finanziaria; delle modalità di aggiornamento
professionale di tali soggetti;
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4) applicare, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresì che la Banca
d’Italia possa prescrivere specifiche regole di
condotta. Con riferimento alle commissioni di
mediazione e agli altri costi accessori, dovranno
essere assicurate la trasparenza nonché
l’applicazione delle disposizioni previste per la
determinazione degli interessi usurari dagli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
dall’articolo 1815 del codice civile;
4) prevedere la disciplina della determinazione delle
sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della
cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni
accessorie, disciplinando le modalità per l’irrogazione delle
sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti
sanzionatori;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie,
nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi
e le sanzioni accessorie, prevedendo che
l’organismo sia competente per i provvedimenti
connessi alla gestione degli elenchi e la Banca
d’Italia per quelli relativi alle violazioni delle
disposizioni di cui al numero 4);
5) prevedere la possibilità di presentare ricorso,
avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e
sanzionatorie assunte dall’organismo o dalle sue
eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca
d’Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla
delibera adottata dall’organo di vigilanza dinanzi al
giudice ordinario;
soppresso
6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la
contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;
6) individuare cause di incompatibilità, tra cui
la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine
di assicurare la professionalità e l’autonomia
dell’operatività;
7) prescrivere l’obbligo di stipulare polizze assicurative
per responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio delle
attività di pertinenza;
7) identico;
8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il
trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in
attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla
nuova disciplina;
8) prevedere disposizioni transitorie per
disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei
mediatori e degli agenti in attività finanziaria già
abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla
nuova disciplina;
9) prescrivere per i mediatori creditizi l’obbligo di
indipendenza da banche e intermediari e l’obbligo di adozione di
una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività e
prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi
all’attività svolta da tali soggetti, in modo che sia
assicurata la trasparenza sulle commissioni di
mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori
forme di controllo per le società di mediazione creditizia di
maggiori dimensioni;
9) per i mediatori creditizi prevedere
l’obbligo di indipendenza da banche e intermediari e
l’obbligo di adozione di una forma giuridica societaria
per l’esercizio dell’attività; introdurre ulteriori forme
di controllo per le società di mediazione creditizia di
maggiori dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme
di responsabilità dell’intermediario che si avvale del loro
operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;
10) prevedere per gli agenti in attività
finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si
avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni
causati ai clienti;
11) prevedere che le banche possano utilizzare
direttamente gli agenti in attività finanziaria;
soppresso
g) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come
oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che
devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le
modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta
congiunta di più prodotti, dell’obbligatorietà o facoltatività degli
stessi.
f) identica.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Identico.
Art. 31. Art. 34.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di
modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e
successive direttive di modifica, relativa ad un codice
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medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE)
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono
apportate le seguenti modifiche:
Identico
a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo la lettera c) è inserita
la seguente:
«c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto
quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
sui medicinali per terapie avanzate»;
b) al comma 1 dell’articolo 3, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale
definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su
base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di
qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l’esclusiva
responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una
prescrizione medica individuale per un prodotto specifico
destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi
prodotti è autorizzata dall’AIFA. La stessa Agenzia provvede
affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di
farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui
alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello
comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie
avanzate per i quali è richiesta l’autorizzazione a norma del
regolamento (CE) n. 726/2004.»;
c) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul
territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione
dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del
regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il
regolamento (CE) n. 1394/2007»;
d) al comma 5 dell’articolo 119, le parole: «farmaceutica,
che è titolare di altre AIC o di un’autorizzazione alla produzione
di medicinali» sono soppresse.
Art. 32. Art. 35.
(Modifica del termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decretolegge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87)
(Termine del procedimento di cui all’articolo 2
della legge 13 luglio 1965, n. 825)
1. All’articolo 2 della legge 13 luglio 1965,
n. 825, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Il termine per la conclusione del
procedimento di cui al presente articolo è di
novanta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della richiesta».
2. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
è abrogato.
1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del
procedimento di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, stabilito dall’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto
a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche
per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al
dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il nuovo termine di cui all’articolo 2, terzo
comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
introdotto dal comma 1 del presente articolo,
trova applicazione anche per le richieste di inserimento
nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui
procedimento non è ancora concluso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 33. Art. 36.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al
controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi)
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, anche i
seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
1. Identico:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro
parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle
armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la
segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o
trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il
più efficace controllo;
a) identica;
b) adeguare la disciplina relativa all’iscrizione nel Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di
assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul
reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi
da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1º luglio 1969, di cui
alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle
armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle
munizioni;
b) identica;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di
marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle
munizioni, attribuendo al Ministero dell’interno le relative
competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta
tracciabilità e del controllo sull’uso delle stesse, anche mediante
il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e
sulla ricarica delle munizioni;
c) identica;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei
con registrazioni informatizzate ai fini dell’attività di
annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai
titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e
le munizioni, garantendo l’interoperabilità con i relativi sistemi
automatizzati del Ministero dell’interno e la conservazione dei
dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data
dell’annotazione stessa;
d) identica;
e) prevedere il controllo dell’immissione sul mercato civile
di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché
procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;
e) identica;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e
la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare,
anche ai fini dell’autorizzazione per la loro detenzione;
f) identica;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela
delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di
raccolta ai fini culturali e collezionistici;
g) identica;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per
l’acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la
previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli
interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per
l’ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo
scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario
nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine, utili a prevenire
possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali,
per l’acquisizione e la detenzione delle armi, anche
attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche
fisici e psichici, degli interessati all’acquisizione e
alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per
gli stessi, nonché per l’ordine e la sicurezza pubblica,
prevedendo a tal fine un’idonea informazione alle
persone conviventi con il richiedente e anche lo
scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio
sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine,
utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti
detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della
Carta europea d’arma da fuoco;
i) identica;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate
nell’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di
polizia per l’esercizio delle attività di intermediazione delle armi
l) identica;
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e per l’effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino
l’utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi,
anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;
m) identica;
n) prevedere l’introduzione di sanzioni penali, nei limiti di
pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18
aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della
legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
n) identica.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Identico.
3. Agli adempimenti derivanti dall’esercizio della delega di cui
al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Identico.
Art. 34. Art. 37.
(Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione,
per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)
(Disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della
Commissione, per quanto riguarda la
commercializzazione delle uova, nonché delle
direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE
della Commissione, concernenti la protezione
delle galline ovaiole)
1. Qualora i centri d’imballaggio delle uova, definiti
all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della
Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le
condizioni previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento, si
applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della
sospensione dell’autorizzazione.
1. Identico.
2. In caso d’inosservanza delle disposizioni contenute nella
specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto
non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
2. Identico.
a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le
prescritte autorizzazioni:
1) effettui l’imballaggio, il reimballaggio e la
classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;
2) svolga l’attività di raccoglitore, oppure produca o
commercializzi uova;
b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che
mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di
altre specie;
c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori
che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o
non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell’articolo
23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli
articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;
d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei
centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di
comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza
ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni
dall’avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d’indirizzo
e la cessazione dell’attività;
e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei
titolari dei centri d’imballaggio, dei produttori e, limitatamente
agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all’utilizzo della
dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei
rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del
regolamento (CE) n. 589/2008:
1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative,
al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di
classificazione delle uova;
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2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei
centri d’imballaggio;
3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la
lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e
delle uova;
4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi
all’etichettatura degli imballaggi e delle uova;
f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che
violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del
regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle
uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari,
all’indicazione della durata minima ed al reimballaggio;
g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che
omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi
della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli
articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi
all’uso di diciture facoltative;
h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei
centri d’imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla
stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui
all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all’articolo 9 del regolamento
(CE) n. 589/2008, nonché all’articolo 15 del regolamento (CE)
n. 589/2008, relativo all’indicazione del tipo di alimentazione.
3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono
aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è
superiore alle 50.000 uova.
3. Identico.
4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al
comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Identico.
5. Per l’applicazione delle sanzioni si applica il procedimento
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Identico.
6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano
non conformi alle disposizioni previste dalla normativa
comunitaria e nazionale, l’Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le
disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, del regolamento
(CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in
regola.
6. Nel caso di partite di uova commercializzate che
risultano non conformi alle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e nazionale, l’Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui
all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in
regola.
7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite, nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità
uniformi per l’attività di controllo ai fini dell’irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.
7. Identico.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esercita il controllo per l’applicazione delle disposizioni del
presente articolo tramite l’Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche
l’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
8. Identico.
9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive
1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e
2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio
2002, concernenti la protezione delle galline
ovaiole, il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni per la riorganizzazione del
settore nazionale della produzione di uova, in
conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) interventi per la riconversione,
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delocalizzazione in aree conformi alle norme
urbanistiche o acquisizione di strutture di
allevamento che adottano, al momento della
realizzazione, le norme relative alla protezione
delle galline ovaiole allevate in batteria o con
sistemi alternativi (a terra o all’aperto), come
indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul
benessere degli animali;
b) priorità agli interventi di riconversione,
delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il
cui beneficiario autonomamente adotta
disciplinari di produzione che migliorano
ulteriormente le condizioni di benessere animale
previste dalla direttiva 1999/74/CE;
c) realizzazione di filiere certificate che
integrano le varie fasi del ciclo produttivo:
allevamento, produzione di mangime,
lavorazione, trasformazione e distribuzione dei
prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);
d) priorità per le filiere integrate e
certificate che utilizzano materie prime di
provenienza esclusivamente nazionale;
e) priorità per la realizzazione di filiere
integrate per la produzione di uova e ovoprodotti
biologici;
f) interventi per l’acquisizione e la
ristrutturazione di mangimifici e strutture di
stoccaggio specifici a supporto delle filiere di
produzione;
g) interventi per l’ammodernamento e la
realizzazione di impianti di calibratura, selezione
e produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la
commercializzazione di uova e ovoprodotti
italiani sui mercati esteri;
i) interventi per favorire la ricerca e lo
sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con
università e centri di ricerca;
l) interventi per il trattamento e la
valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero
di energia.
10. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 29
luglio 2003, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti). 1.
La realizzazione e l’adeguamento degli impianti,
al fine della sostituzione delle gabbie di cui al
numero 1 dell’allegato C, possono avvenire con il
ricorso alle misure di cui agli accordi di
programma quadro, promossi dalle regioni e
sottoscritti ai sensi del comma 203 dell’articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, oppure ai contratti di
filiera e di distretto previsti dal decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 1º
agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 29 settembre 2003».
11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 35. Art. 38.
(Controlli della Commissione europea,
a tutela della concorrenza, in locali
non societari)
(Controlli della Commissione europea,
a tutela della concorrenza, in locali
non societari)
1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione Identico
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europea ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
articoli 81 e 82 del Trattato CE, l’esecuzione delle decisioni è
autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in
conformità all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.
Art. 36. Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in
data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di
infrazione n. 2005/2200)
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio
2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione
n. 2005/2200)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
Identico
a) all’articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro
100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei
lavori.»;
b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta
la seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 90, comma 1».
Art. 37. Art. 40.
(Disposizioni per l’accreditamento
dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)
(Disposizioni per l’accreditamento
dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai: Identico
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo
per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre
imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito
indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o
gruppi di prove, da un organismo di accreditamento
riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17011.
3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nell’ambito delle rispettive competenze, sono definite le
modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione
in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per
l’effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla
valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al
comma 2.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza
pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste
dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle
iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative
all’elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese
secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con
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successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo
del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 38. Art. 41.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno)
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del
Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per
la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai
princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, anche i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
1. Identico:
a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed
uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul
territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettere e) ed m), della Costituzione;
a) identica;
b) promuovere l’elaborazione di codici di
condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare,
a promuovere la qualità dei servizi, tenendo
conto delle loro caratteristiche specifiche;
b) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si
applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall’articolo
2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di
servizi, anche dall’articolo 17 della direttiva;
c) identica;
c) definire puntualmente l’ambito oggettivo di
applicazione;
d) identica;
d) semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso
alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano
nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi
autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 della
direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in
allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la
dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale
salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto
autorizzatorio esplicito;
e) identica;
e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa
comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti
eventualmente previsti per l’accesso ad un’attività di servizi o
per l’esercizio della medesima siano conformi ai princìpi di
trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
f) identica;
f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo
requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora
siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto
dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;
g) identica;
g) prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio
di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio
nazionale. Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione
possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di
interesse generale;
h) identica;
h) ferma restando l’applicazione del principio di prevalenza
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di
garantire, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il
carattere unitario nazionale dell’individuazione delle figure
i) identica;
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professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti,
individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti
compatibili con la direttiva medesima e necessari per l’accesso
alla relativa attività e per il suo esercizio;
i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le
formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il
suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da
tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti
sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con
quanto già previsto al riguardo dall’articolo 38 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente
coordinamento fra le relative disposizioni;
l) identica;
l) prevedere che le procedure e le formalità per l’accesso e
l’esercizio delle attività di servizi possano essere espletate
attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via
elettronica;
m) identica;
m) realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete,
l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed
i collegamenti tra la rete centrale della pubblica
amministrazione e le reti periferiche;
n) identica;
n) prevedere forme di collaborazione con le autorità
competenti degli altri Stati membri e con la Commissione
europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro
servizi, in particolare fornendo al più presto e per via
elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla
Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati
membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può
riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le
sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative
all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle
autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano
direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla
sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti
stabiliti dalla direttiva;
o) identica;
o) prevedere l’abrogazione espressa della normativa
statale in contrasto con i princìpi e le disposizioni della
direttiva comunitaria;
soppressa
p) prevedere che, relativamente alle materie di
competenza regionale, le norme per l’adeguamento, il
coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
autorizzatori concernenti l’esercizio della libertà di stabilimento
e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in
caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità
all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso
di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere
sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione;
p) identica;
q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della
direttiva nell’ambito dell’ordinamento nazionale siano finalizzate
a rendere effettivo l’esercizio della libertà di stabilimento e la
libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del
Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
q) identica;
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro
sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l’accesso
ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l’effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione
della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori
princìpi e criteri:
r) identica;
1) salvaguardia dell’unitarietà dei processi decisionali,
della trasparenza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione
amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
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2) semplificazione, accorpamento, accelerazione,
omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di
servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in
attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di
informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche
mediante utilizzo di sistemi telematici;
s) garantire l’applicazione della normativa
legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in
cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti
salvi trattamenti più favorevoli al prestatore
previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai
Paesi di provenienza con oneri a carico di questi
ultimi, evitando effetti discriminatori nonché
eventuali danni ai consumatori in termini di
sicurezza ed eventuali danni all’ambiente;
s) prevedere che venga garantita un’effettiva parità di
trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati
membri dell’Unione europea, evitando l’insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui
questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di
quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri
Stati membri.
t) prevedere idonee modalità al fine di
assicurare un’effettiva applicazione del principio
di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a
quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, ed
evitare effetti discriminatori a danno dei
prestatori italiani di servizi, nonché eventuali
danni ai consumatori in termini di sicurezza ed
eventuali danni all’ambiente.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della
Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie
disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai
princìpi e criteri di cui al comma 1.
2. Identico.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Identico.
Art. 39. Art. 42.
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio
per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di
società)
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva
68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i
requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)
1. All’articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma
sono aggiunti i seguenti:
Identico
«Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria
l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua
ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un
esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene,
salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della
loro versione in lingua italiana.
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una
rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale
mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e
quarto comma».
2. All’articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le
parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «,
ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella
rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250,
primo, secondo, terzo e quarto comma,».
Art. 43.
(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008,
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n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonché misure urgenti di tutela
ambientale)
1. Il comma 2 dell’articolo 2-ter del decretolegge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210, è abrogato.
Art. 44.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il
termine e con le modalità di cui all’articolo 1, uno
o più decreti legislativi volti a recepire la
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE
del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi è
acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi previsti dal comma
1, possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative nel rispetto delle
medesime procedure di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della delega di cui al presente
articolo, per stazione appaltante si intendono i
soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni
altro soggetto tenuto, secondo il diritto
comunitario o nazionale, al rispetto di procedure
o princìpi di evidenza pubblica nell’affidamento
di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali
di cui all’articolo 2, nonché dei seguenti princìpi
e criteri direttivi specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle
disposizioni elencate nel presente articolo e
comunque a quanto necessario per rendere il
quadro normativo vigente in tema di tutela
giurisdizionale conforme alle direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla
direttiva 2007/66/CE, previa verifica della
coerenza con tali direttive degli istituti
processuali già vigenti e già adeguati, anche alla
luce della giurisprudenza comunitaria e
nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi
istituti nel vigente sistema processuale, nel
rispetto del diritto di difesa e dei princìpi di
effettività della tutela giurisdizionale e di
ragionevole durata del processo;
b) assicurare un quadro processuale
omogeneo per tutti i contratti contemplati dal
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
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2006, n. 163, ancorché non rientranti nell’ambito
di applicazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, e operare un recepimento unitario
delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come
modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente
sistema processuale, prevedendo le abrogazioni
necessarie;
d) recepire integralmente l’articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e
l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione
appaltante, tempestivamente informata
dell’imminente proposizione di un ricorso
giurisdizionale, con una indicazione sommaria
dei relativi motivi, si pronunci valutando se
intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera
b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis
e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
fissando un termine dilatorio per la stipula del
contratto e prevedendo termini e mezzi certi per
la comunicazione a tutti gli interessati del
provvedimento di aggiudicazione e degli altri
provvedimenti adottati in corso di procedura;
f) recepire l’articolo 2, paragrafo 6, e
l’articolo 2-quater della direttiva 89/665/CEE,
nonché l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo
capoverso, e l’articolo 2-quater della direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo:
1) che i provvedimenti delle procedure di
affidamento sono impugnati entro un termine
non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i
bandi entro un termine non superiore a trenta
giorni dalla pubblicazione;
2) che i bandi, ove immediatamente
lesivi, e le esclusioni sono impugnati
autonomamente e non possono essere contestati
con l’impugnazione dell’aggiudicazione
definitiva, mentre tutti gli altri atti delle
procedure di affidamento sono impugnati con
l’aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva
l’eventuale riunione dei procedimenti;
3) che il rito processuale davanti al
giudice amministrativo si svolge con la massima
celerità e immediatezza nel rispetto del
contraddittorio e della prova, con
razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti
termini di deposito del ricorso, costituzione delle
altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e
provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;
5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima
procedura di affidamento sono concentrati nel
medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non
ostacoli le esigenze di celere definizione;
g) recepire l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della
direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2, paragrafi 3 e
3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la
sospensione della stipulazione del contratto in
caso di proposizione di ricorso giurisdizionale
avverso un provvedimento di aggiudicazione
definitiva, accompagnato da contestuale
domanda cautelare, e rivolto al giudice
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competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per
materia, è inderogabile e rilevabile d’ufficio
prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del
contratto opera fino alla pubblicazione del
provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino
alla pubblicazione del dispositivo della sentenza
di primo grado, in udienza o entro i successivi
sette giorni, se la causa può essere decisa nel
merito nella camera di consiglio fissata per
l’esame della domanda cautelare;
3) il termine per l’impugnazione del
provvedimento cautelare è di quindici giorni
dalla sua comunicazione o dall’eventuale
notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-
quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva
89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-
quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, nell’ambito di una giurisdizione
esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
1) prevedere la privazione di effetti del
contratto nei casi di cui all’articolo 2-quinquies,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva
89/665/CEE e all’articolo 2-quinquies, paragrafo
1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con
le deroghe e i temperamenti ivi previsti,
lasciando al giudice che annulla l’aggiudicazione
la scelta, in funzione del bilanciamento degli
interessi coinvolti nei casi concreti, tra
privazione di effetti retroattiva o limitata alle
prestazioni da eseguire;
2) nel caso di cui all’articolo 2-sexies,
paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e
all’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva
92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla
l’aggiudicazione la scelta, in funzione del
bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi
concreti, tra privazione di effetti del contratto e
relativa decorrenza, e sanzioni alternative;
3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2),
lasciare al giudice che annulla l’aggiudicazione la
scelta, in funzione del bilanciamento degli
interessi coinvolti nei casi concreti, tra
privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente
del danno subito e comprovato;
4) disciplinare le sanzioni alternative
fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;
i) recepire l’articolo 2-septies della direttiva
89/665/CEE e l’articolo 2-septies della direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di
ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei
citati articoli 2-septies, e il termine di trenta
giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati
articoli 2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva
89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, individuando il Ministero
competente e il procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici
dell’arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l’accordo bonario;
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2) prevedere l’arbitrato come ordinario
rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti
indichino fin dal bando o avviso di indizione della
gara se il contratto conterrà o meno la clausola
arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al
negozio compromissorio successivamente alla
stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del
giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo
20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali
ivi previsti.
5. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli
adempimenti previsti dall’attuazione del
presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
Art. 45.
(Modifica all’articolo 8-novies del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
Parere motivato nell’ambito della procedura
d’infrazione n. 2005/5086)
1. All’articolo 8-novies, comma 4, del decretolegge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
le parole: «in base alle procedure definite
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21
novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e
successive modificazioni e integrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformità ai criteri
di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009».
Capo III Capo III
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO
2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE (GECT)
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL
5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
Art. 40. Art. 46.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT) (Costituzione e natura giuridica dei GECT)
1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo,
aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono
l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo
di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza
fini di lucro.
1. Identico.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità
giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità
giuridica con l’iscrizione nel Registro dei gruppi europei di
cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro»,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di
personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT
acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel
Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale,
di seguito denominato «Registro», istituito presso la
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Segretariato generale, ai sensi dell’articolo 41. Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato
generale, ai sensi dell’articolo 47.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE)
n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un
GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono
rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Identico.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli
articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono
approvati all’unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma
pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile,
a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia,
nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze
e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono
stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti
ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella
convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE)
n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:
4. Identico.
a) il ruolo di Autorità di gestione, l’esercizio dei compiti del
segretariato tecnico congiunto, la promozione e l’attuazione di
operazioni nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai
fondi strutturali comunitari e riconducibili all’obiettivo
«Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e
l’attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite
nell’ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali comunitari;
b) la promozione e l’attuazione di operazioni inserite
nell’ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale
2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità
elencate dall’articolo 6 del citato regolamento (CE)
n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti
con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli
obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i
territori nazionali.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può
essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di
cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di
rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto
degli impegni internazionali dello Stato.
5. Identico.
Art. 41. Art. 47.
(Autorizzazione alla costituzione
di un GECT)
(Autorizzazione alla costituzione
di un GECT)
1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta,
anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla
costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e
dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel
termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei
pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto
attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica
estera, del Ministero dell’interno per quanto attiene alla
corrispondenza all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del
Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene alla
corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del
Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili
concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione del
Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai
profili concernenti le compatibilità comunitarie, del Dipartimento
per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità
con l’interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni,
province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni
centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT
1. I membri potenziali di un GECT presentano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato
generale, una richiesta, anche congiunta, di
autorizzazione a partecipare alla costituzione di un
GECT, corredata di copia della convenzione e dello
statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede
nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa
acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli
affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con
gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero
dell’interno per quanto attiene alla corrispondenza
all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del
Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e
contabili, del Ministero dello sviluppo economico per
quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza
con le politiche di coesione, della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti
le compatibilità comunitarie, del Dipartimento per
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intende esercitare le proprie attività. gli affari regionali per quanto attiene alla
compatibilità con l’interesse nazionale della
partecipazione al GECT di regioni, province autonome
ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali
eventualmente competenti per i settori in cui il GECT
intende esercitare le proprie attività.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione
dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace,
ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione,
se già operante, chiede l’iscrizione del GECT nel Registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Segretariato generale, allegando all’istanza copia autentica della
convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni
successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la
conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a
quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo
statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del
GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione alle
amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.
2. Identico.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono
altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli
stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì
comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale è prescritta l’iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è
rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per
corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo
amministrativo.
3. Identico.
4. L’autorizzazione è revocata nei casi previsti dall’articolo 13
del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006.
4. Identico.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli
qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate
dall’Unione europea, di cui all’articolo 6 del citato regolamento
(CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto
utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla
Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.
5. Identico.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già
costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle
modifiche dello statuto comportanti, direttamente o
indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.
6. Identico.
Art. 42. Art. 48.
(Norme in materia di contabilità e bilanci
del GECT)
(Norme in materia di contabilità e bilanci
del GECT)
1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e
pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il
rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai
membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di
cui all’articolo 41, comma 5.
1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo
annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto
economico, il rendiconto finanziario e la nota
integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano
sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all’articolo
47, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci
pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di
rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da
consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede
il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di
appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai
competenti organi dell’Unione europea, di comparare le gestioni
dei GECT, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto
interministeriale, le norme per la gestione economica,
finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili
internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono
2. Identico.
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un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le
predette norme.
3. Dall’attuazione del presente articolo e degli articoli 40 e 41
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all’attuazione del presente articolo e degli articoli
40 e 41 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Dall’attuazione del presente articolo e degli
articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all’attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e
47 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Capo IV Capo IV
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A
DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA
COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA
PENALE
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE
A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL’AMBITO
DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE
Art. 43. Art. 49.
(Delega al Governo per l’attuazione
di decisioni quadro)
(Delega al Governo per l’attuazione
di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle seguenti decisioni quadro:
Identico
a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6
ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge;
c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della
loro esecuzione nell’Unione europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del
presente articolo sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’economia e delle finanze, dell’interno e con gli altri
Ministri interessati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, è adottato, nel rispetto dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di
essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è
emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
quaranta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il
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testo, corredato dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono
essere espressi entro venti giorni.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
adottati ai sensi del citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle
Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti
giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
Art. 44. Art. 50.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro
2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca)
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della
decisione quadro 2006/783/GAI relativa
all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla
decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono
uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
Identico
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui
all’articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l’autorità centrale ai sensi dell’articolo 3,
paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel
Ministero della giustizia;
c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa
essere avanzata dall’autorità giudiziaria italiana anche per le
confische disposte ai sensi dell’articolo 12-sexies del decretolegge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della
decisione quadro;
d) prevedere che l’autorità competente a chiedere il
riconoscimento e l’esecuzione ai sensi dell’articolo 4 della
decisione quadro sia l’autorità giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di
riconoscimento della confisca di beni emessi dall’autorità
giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della
cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei
punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di
individuare l’autorità competente, e assicurando in ogni caso
modalità di trasmissione degli atti che consentano all’autorità
giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità;
f) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana che ha
emesso, nell’ambito di un procedimento penale, un
provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul
territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere
direttamente all’autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la
richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento
medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di
contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di
individuare l’autorità competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e)
ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei
riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
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h) prevedere la trasmissione d’ufficio delle richieste
provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte
dell’autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente,
direttamente all’autorità giudiziaria italiana competente,
dandone comunicazione all’autorità giudiziaria dello Stato di
emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni di confisca, l’autorità giudiziaria
italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei
casi e per i reati previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della
decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità
giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli
previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro,
l’autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia
incriminabilità;
m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di
impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale,
anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento
e l’esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che
l’impugnazione non possa mai concernere il merito della
decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità
competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare
l’esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l’esecuzione della decisione di confisca sarebbe in
contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della
decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non
costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di
esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana
e di cambio, l’esecuzione della decisione di confisca non può
essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di
esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o
non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di
imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di
emissione;
3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello
Stato italiano che impedirebbero l’esecuzione di una decisione di
confisca nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di
buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono
impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, anche
quando tale impossibilità risulti conseguenza dell’applicazione di
mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti
penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in
parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti
penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge
italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il
reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del
codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e
l’esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione,
l’autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di
consultazione con l’autorità competente dello Stato di
emissione, anche tramite l’autorità centrale di cui alla lettera
b);
p) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità
competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare
l’esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di
confisca nazionale, anche nell’ambito di un procedimento di
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prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione
di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente
una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il
valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare
l’importo specificato nella decisione suddetta a causa
dell’esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato
membro;
4) qualora l’esecuzione della decisione di confisca possa
pregiudicare un’indagine penale o procedimenti penali in corso;
q) prevedere che l’autorità giudiziaria, in veste di autorità
competente dello Stato di emissione, possa convenire con
l’autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad
oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a
quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o
detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della
decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di
Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla
quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte
dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il
debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione
del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di
un’impresa, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle
imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione
nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo
34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica
l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170;
s) prevedere che, dopo l’esecuzione delle formalità di cui
alla lettera r), l’ufficiale giudiziario proceda all’apprensione
materiale dei beni con, ove disposta, l’assistenza della polizia
giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere
allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza
pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti
dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale,
ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell’ambito di un
procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei
modi previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite
dallo Stato italiano nei casi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1,
lettere a) e b), e dall’articolo 18, paragrafo 1, della decisione
quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all’articolo 16, paragrafo
2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta
ai sensi dell’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni
confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei
beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano
per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di
confisca richiesto dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di
emissione, l’esperibilità del procedimento previsto dalla
decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato
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italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 45. Art. 51.
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro
2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge)
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della
decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni e
intelligence tra le autorità degli Stati membri
dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della
legge)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra
le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate
dell’applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
Identico
a) prevedere che:
1) per «autorità competente incaricata dell’applicazione
della legge» debba intendersi quanto definito dall’articolo 2,
lettera a), della decisione quadro;
2) per «indagine penale» debba intendersi quanto
definito dall’articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per «operazione di intelligence criminale» debba
intendersi quanto definito dall’articolo 2, lettera c), della
decisione quadro;
4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi
quanto definito dall’articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
5) per «reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano
intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che
corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella
suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti,
quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;
b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni
possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati
membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di
operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle
comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall’articolo
4 della decisione quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste
ai fini dell’individuazione, della prevenzione o dell’indagine su
un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le
informazioni e l’intelligence pertinenti siano disponibili in un
altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi
di fatto nonché le finalità cui sono destinate l’informazione e
l’intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto
delle informazioni e dell’intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo
i criteri fissati dall’articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento
delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza
dell’indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all’articolo 10 della
decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio
spontaneo di informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all’articolo 3,
paragrafo 3, della decisione quadro, un’autorità competente
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possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l’intelligence solo nel
caso in cui sussistano le ragioni indicate all’articolo 10 della
medesima decisione quadro;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della
decisione quadro, che quando le informazioni o l’intelligence
richieste da altro Stato membro siano correlate a un
procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte
dell’autorità nazionale richiesta sia subordinata
all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista
dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l’autorità nazionale
competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di
informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro
Stato membro, ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro,
quando esse siano correlate a un procedimento penale.
2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 46. Art. 52.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea)
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione
quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre
2008, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali
stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste
dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
Identico
a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è
consentito all’autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta
della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che
abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di
trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello
allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci
una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di
esecuzione di accertarne l’autenticità, all’autorità competente di
un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini della sua
esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l’esecuzione sia finalizzata a favorire il
reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello
Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata
in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme
idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio
consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non
è richiesto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione
quadro;
4) che il reato per il quale la persona è stata
condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della
durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una
pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della
libertà personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i
quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro
consente il trasferimento ai sensi dell’articolo 6 della decisione
quadro;
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b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali
prevedere la possibilità per l’autorità giudiziaria italiana di
riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una
sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a
un certificato conforme al modello allegato alla decisione
quadro, dall’autorità competente di un altro Stato membro
dell’Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla
lettera a), nonché alle seguenti:
1) che il reato per il quale la persona è stata
condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della
durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una
pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate
nell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro,
indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell’articolo 7,
paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la
persona è stata condannata nello Stato membro di emissione
costituisca reato anche ai sensi della legge italiana,
indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla
sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello
Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana,
salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti
dall’articolo 8 della decisione quadro;
c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di
esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da
un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i
motivi tra quelli indicati all’articolo 9 della decisione quadro e
con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare
riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa,
nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della
sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua
manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli
10 e 11 della decisione quadro;
d) introdurre una o più disposizioni relative al
procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con
riferimento all’autorità giudiziaria competente, ai termini e alle
forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di
rinvio a norma dell’articolo 11 o dell’articolo 23, paragrafo 3,
della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento
della sentenza e sull’esecuzione della pena sia comunque presa
entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del
certificato;
f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui
alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l’autorità
giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona
condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari
provvisorie, anche a seguito dell’arresto di cui alla lettera i), allo
scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato
membro;
g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie
di cui alla lettera f):
1) che esse possano essere adottate alle condizioni
previste dalla legislazione italiana vigente per l’applicazione
delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i
limiti previsti dalla medesima legislazione;
2) che il periodo di detenzione per tale motivo non
possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di
emissione;
3) che esse perdano efficacia in caso di mancato
riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di
emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro
esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta
giorni in caso di forza maggiore;
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h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere
all’arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi
sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo
scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa
del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato
membro;
i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona
arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre
ventiquattro ore, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che
questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore
dalla ricezione del verbale d’arresto e che, in caso di mancata
convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in
libertà;
l) introdurre una o più disposizioni relative al
trasferimento e alla presa in consegna della persona
condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b);
m) introdurre una o più disposizioni relative al
procedimento di esecuzione della pena a seguito del
riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento
all’ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefìci di cui la
persona condannata può godere in base alla legislazione
italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e
informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione
quadro;
n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni
e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o
condizionale, dell’amnistia, della grazia o della revisione della
sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;
o) introdurre una o più disposizioni relative all’applicazione
del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita
in Italia per l’esecuzione della pena non può essere perseguita,
condannata o altrimenti privata della libertà personale per un
reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla
lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il
trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste
dall’articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul
territorio italiano della persona condannata in uno Stato
membro, in vista dell’esecuzione della pena in un altro Stato
membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e
tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la
persona condannata per il tempo strettamente necessario al
transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere
g), h), i) ed l);
q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle
modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere
fornite dall’autorità giudiziaria italiana nel procedimento di
trasferimento attivo e passivo.
2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui
al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono
svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti,
nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 53.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la
criminalità organizzata)
1. Il Governo adotta un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione
alla decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta
contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla
presente legge e con le modalità di cui ai commi
3, 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 49.
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pieromeloni

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La sintesi lo riportata prima del testo di legge, solo dopo ho inserito il testo di legge per utilità di chi lavora professionalmente in questo settore.

Per il resto non comment............
 

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