Donda73

Nuovo Iscritto
Buon giorno premettendo che sono figlio unico, mio padre ( divorziato ).... un mese fa ha acquistato una baita dandomela in donazione ,vorrei sapere visto che dovrei ristrutturarla a mie spese ...se in futuro dovesse sposarsi nuovamente o avere un altro figlio, quest' ultimi potrebbero impugnare la donazione, anche se sono eventi successi dopo l' atto
Distinti saluti
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ammessa e non concessa la possibilità di collazione (questo credo sia il senso della tua domanda), comuque avrai diritto ad essere rimborsato per le migliorie apportate alla baita e le opere di straordinaria manutenzine, restandoti il diritto di possesso sino al completo rimborso delle spese sostenute.
detto ciò, dovresti vedere l'atto di donazione e verificare la motivazione della donazione (se specificata) e se è stata esclusa la collazione (è derogabile), eventualmente chiedendo al notaio che ha redatto l'atto
 
M

marcellogall

Ospite
ammessa e non concessa la possibilità di collazione (questo credo sia il senso della tua domanda), comuque avrai diritto ad essere rimborsato per le migliorie apportate alla baita e le opere di straordinaria manutenzine, restandoti il diritto di possesso sino al completo rimborso delle spese sostenute.
detto ciò, dovresti vedere l'atto di donazione e verificare la motivazione della donazione (se specificata) e se è stata esclusa la collazione (è derogabile), eventualmente chiedendo al notaio che ha redatto l'atto
Sei assolutamente sicuro di quello che scrivi? Non mi risulta che in un atto di donazione si possa escluidere la futura collazione. La nascita di un figlio successivamente alla donazione permette di contestare la donazione.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
cito: "Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556). "

e

"Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione"
Codice Civile
 
M

marcellogall

Ospite
Così va meglio: nella tua precedente risposta non avevi fatto cenno alla quota disponibile e questo avrebbe potuto generare false certezze.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
fatto salvo il diritto di essere rimborsato per le spese sostenute...comunque una chiacchierata col notaio che ha redatto l'atto ti può chiarire ogni dubbio.......e magari anche con tuo padre;)
tra l'altro....nel caso di collazione potresti anche scegliere di conferire l'equivalente del bene.....
mi spiego: supponiamo che, conteggiato il tuo rimborso, il valore netto della baita sarà 100, tu potrai decidere se mettere a disposizione la baita o l'equivalente del valore netto
in realtà il discorso donazioni/successioni non è semplice.......bisogna vedere se ci sono lesioni delle quote di legittima, se negl'anni sono state fatte altre donazioni agli eredi, cosa prevede il testamento (se c'è).....
........diciamo che un domani, in presenza di coeredi, verrà fatto un esame storico del patrimonio di tuo padre e nel caso in cui un erede dimostrerà una lesione dei propri diritti, avrà diritto a un risarcimento
 

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