S

Starla

Ospite
La 39/89 dice esattamente quello che io ti dico, e lo dice anche al realtà dei fatti e qualche sentenza di cassazione, riportata. ;) Ma abbiamo già capito che non sei ancora andato da un avvocato, ma fai bene, don't worry :D

Allora, finchè si scherza e/o si ride ok ridiamo, divertiamoci va bene, ma quando si comincia a superare il limite, dando per c.og.lioni quelli di anama, a sbeffeggiare e fregarsene della 39/89 allora va bene non rido più.....
Anzi, rido, e me ne frego, facciamo così..esiste il pulsante "ignora"?
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Apprezzo la tua osservazione, ma mi sembra che è stato il mediatore a citare Starla e non viceversa. Sarà pertanto in mediatore a dover provare le sue accuse. Starla, fino a prova contraria, ai fini del giudizio è innocente.

Di conseguenza, la mia osservazione non mi sembra trascurabile anzi, è più che mai pertinente.

Piuttosto, sarebbe interessante sapere con chi ha effettuato la prima visita, dal momento che costui/costoro potrebbe/ro essere valido/i testimone/i.

Giustissimo!
Ma..cosa si inventerà (come "prova") uno che ha 'sta faccia tosta???

Basterebbe che come "foglio privacy" il tipetto NON abilitato abbia fatto firmare a Starla o a qualche suo familiare un pezzo di carta che reca l'altra firma in quella dell'abiltato...ed ecco che ne nasce un pandemonio!!!!

Perchè (ripeto) rischiare tutto questo, quando Starla può direttamente (senza se e senza ma) dimostrare che la casa pretende di avergliela mediata uno che non poteva mediare un tubo?

Detto questo : sono sicurissima che l'Avvocato di Starla farà valere TUTTE le argomentazioni possibili, tra cui certamente sono anche quelle che dici tu, Tov.
Ma sono argomentazioni che legalmente vengono elencate e MOTIVATE in ordine successivo di priorità.
Resta sicuro che Starla ne abbia proprio DA VENDERE di motivazioni per opporsi ad una richiesta che fa acqua da mille parti.
Ripeto : la TUA motivazione, Tov, non è nè inutile nè superflua. Ma è una tra le molteplici che l'Avvocato di Starla POTRA' valorizzare! ;)
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
lo trovi cliccando sul mio nome appare un popup e premi ignora. ;)

La 39/89 la state beffeggiando voi con queste ridicole affermazioni.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Che non la poteva compiere lo dici tu, ancora non lo sappiamo. Se è inquadrato lo può fare. ;)

Questo è un passaggio ...Dottrinariamente Saliente, e prego Tutti di NON ingnorarlo, porca miseriaccia!!!

Allora :
- che non la poteva compiere la dici tu : ehm ...no!!! LO dice La Legge (art. 6 L.39/89, chiaro chiaro!)....
- se è in inquadrato lo può fare : :confuso: azz....le fonti le fonti..che sete di fonti! Beh sì..in effetti ...l'unica "fonte" di questa affermazione è il nick anonimo "pensoperme"!!!! Azz!!!!

Te l'ho detto Starla!!!!

Stampa tutta 'sta discussione e portala al tuo Avvocato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E noin meravigliarti se , prima di ridere, lo sentirai (anche, forse, purtroppo, turpiloquiare fra sè!!!!)
Ma... E' anche Lui un essere umano!!! E ...l'overdose di assurdità...è normale e fisiologico che provochi reazioni assurde!!!! Vuol dire che chi le legge è sano!!!! Preoccupanti quelli che alle assurdità si inchinano, eternamente ossequienti e genuflessi !!!! (o ..genu..fessi???????????????:^^:)
 
S

Starla

Ospite
Art. 3
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria perla conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti: tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

:innocente:

Tanto per la precisione.....
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Art. 3
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria perla conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti: tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

:innocente:

Tanto per la precisione.....
dovresti anche leggere il CCNL della categoria....e' ancor piu' illuminante
 

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