bleck

Nuovo Iscritto
Ho ricevuto per successione dai miei genitori un appartamento che gli stessi avevano acquistato, 12 anni fa, in riscatto dal Comune di Napoli( appartamento ex IACP). Il contratto recita all'art. 3: "Il Comune di Napoli vende ai sig. (omissis) ai sensi del D.P.R. 17/01/1959 n. 2 e successive modifiche, nonchè all'art. 27 della L. 08/08/1977 n. 513 l'immobile di sua proprietà ecc.". Vorrei sapere se posso vendere l'appartamento liberamente, visto che sono passati più di dieci anni dal riscatto, o se su di esso possono esistere ulteriori obblighi come per sempio il diritto di prelazione, e, se tale diritto esistesse , se lo stesso può essere estinto attraverso il pagamento all'ente cedente di un eventuale importo. Ringraziandovi anticipatamente Vi invio distinti saluti
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tutte le clausole che regolano la compravendita e eventuali future le trovi sull'atto stesso; se è di difficile interpretazione fallo leggere ad un notaio o ad un buon Agente immobiliare, saparanno sicuramente indicarti eventuali vincoli presenti.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Tutte le clausole che regolano la compravendita e eventuali future le trovi sull'atto stesso; se è di difficile interpretazione fallo leggere ad un notaio o ad un buon Agente immobiliare, saparanno sicuramente indicarti eventuali vincoli presenti.

D'accordo. Inoltre essendo ex IACP non dovrebbe esserci neanche una convenzione allegata, quindi dovresti trovare facilmente eventuali clausole limitative. Se fosse nel mio comune sarebbe una vendita totalmente libera (e credo anche nel tuo a prescindere dal numero di anni passati dal riscatto), ma un controllo in piu è necessario.
In bocca al lupo
 

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Dopo dieci anni dal riscatto, solitamente non ci sono piu' vincoli le leggi su menzionate non sono vincoli.
Comunque ci dovrebbero essere nell'attostesso come detto dai colleghi, le limitazioni relative alla futura vendita.
Cordialmente
Noel
 

bleck

Nuovo Iscritto
Vi ringrazio per l'attenzione prestata, probabilmente, però, nella mia prima ho omesso di dire che in Campania dal 2008 vige una Legge Regionale (n° 1/2008 art. 55) che estende il vincolo della prelazione a tutti gli immobili di edilizia pubblica residenziale riscattati in qualsiasi data e con qualsiasi legge anche antecedente al 2008. Successivamente è stata emenata una legge a correzzione dell'art. 55 della LR Campania n. 1/2008, che è la LR n. 7/2009 che limitava il diritto di prelazione agli immobili riscattati solo ai sensi della L. 513/1977 e la L. 560/1993. Il mio dubbio deriva dal fatto che sull'atto l'immobile veniva venduto ai sensi di due atti legislativi, Il D.P.R. 17/01/1959 n. 2 e l'art. 27 della L. 08/08/1977 n. 513, di cui il D.P.R. non prevede il diritto di prelazione ma vincola solo al trascorrere di dieci anni dalla compravendita, la 513/77 invece prevede il diritto di prelazione. La curiosità e l'onestà mi spinge a cercare di capire perché viene indicato l'art. 27 della 513 e non solo Il DPR n. 2 del 1959 e perché indicare solo l'art. 27 e non tutta la Legge 513. Ringraziandovi per gli ulteriori ragguagli che vorrete darmi vi saluto.
 

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