Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 8 luglio 2010, n.16147: Nessun diritto alla provvigione nella mediazione senza iscrizione all’albo)

“Anche i procacciatori di affari, che svolgono l’attività di intermediazione per la conclusione dell’affare su incarico di una parte, devono essere iscritti nell’albo professionale di cui alla l. n. 39/1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione”.
Mi pare normale, ma lui nella fattispecie lo fa come dipendente/collaboratore dell'agenzia x, quindi non vedo nulla di strano; secondo me può fare tutto, tranne firmare come AI e fatturare al cliente.
 
Mi pare normale, ma lui nella fattispecie lo fa come dipendente/collaboratore dell'agenzia x, quindi non vedo nulla di strano; secondo me può fare tutto, tranne firmare come AI e fatturare al cliente.
Nulla c’entra. Dipendente o meno, se hai abilitazione puoi fare mediazione, sennò no. Ma secondo me questa situazione va avanti da tanti anni.
 
Scusate la domanda ingenua, ma come per gi assicuratori e i notai e avvocati, si può controllare se un nominativo è iscritto all'albo degli agenti immobiliari?
 
Nulla c’entra. Dipendente o meno, se hai abilitazione puoi fare mediazione, sennò no. Ma secondo me questa situazione va avanti da tanti anni.
Il problema vero è capire cosa è mediazione e cosa no e come la pensa l'eventuale giudice.

A meno che uno non sia così ingenuo da fatturare a titolo di mediazione, tutto il resto è a interpretazione.
 
Cosa può fare il Collaboratore Servizi Immobiliari:


  • Utilizzare i propri biglietti da visita con indicato, in marcata evidenza, l’agenzia per cui lavora e la sopraccitata qualifica professionale
  • Ricercare, attraverso il proprio lavoro, i nominativi di potenziali venditori o acquirenti, sempre nel rispetto della privacy professionale
  • Trasmettere al proprio titolare Agente Immobiliare qualsiasi domanda o informazione dei suoi potenziali clienti a cui solo il professionista abilitato alla intermediazione dovrà fornire risposta, anche per il tramite del collaboratore ai servizi immobiliari, partecipare alle visite sia di acquisizione che di locazione/vendita con lo stesso Agente Immobiliare.
  • Eseguire le ordinarie attività di tipo amministrativo/operativo all’interno dell’Agenzia immobiliare, quali rispondere alle telefonate, fissare o confermare appuntamenti, fornire alla clientela le informazioni contenute nelle schede predisposte dall’ agenzia, portare materiale informativo o pubblicitario.
  • Mostrare su carta o far visitare gli immobili ai potenziali clienti e fornire agli stessi il materiale informativo predisposto dall’Agente immobiliare o dall’agenzia immobiliare per cui lavora.
  • Cosa NON può fare il Collaboratore Servizi Immobiliari:

    • Effettuare valutazioni di locazione o vendita, verbali o scritte, di immobili anche nel caso in cui vengano utilizzati programmi o servizi web forniti dall’Agenzia per cui opera
    • Raccogliere incarichi o offerte, scritte o verbali, di locazione o di vendita inerenti gli immobili dell’Agenzia Immobiliare o dell’Agente Immobiliare per cui presta la propria collaborazione
    • Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di conferire un incarico di vendita o di locazione
    • Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di acquistare o locare un immobile
    • Pubblicizzare, direttamente o indirettamente, la vendita o la locazione di un immobile, ad eccezione delle comunicazioni pubblicitarie nelle quali sia evidenziata l’Agenzia Immobiliare o l’Agente Immobiliare per cui lavora.
 

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