maggie646

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Professionista
ci vuole ben altro per demotivarmi..ma trovo un pò stupidina la tua risposta,prendo molto sul serio il mio lavoro,e trasparenza e chiarezza ne fanno parte ! ma, capisco che ognuno ha il suo modo di lavorare.buona giornata!
 

caviapp

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volevo solo sollevare un problema: è stato più volte enunciato l'art. 1758 c.c. , due righette scritte nel 1942 che ci dicono che se intervengono due o più mediatori devono dividersi il compenso; bene ma ad una prima, logica, lettura appare evidente che il legislatore intendesse che l'intervento sia consenziente. Appare difficile sposare la tesi, singolare, che se un'altro operatore, all'insaputa del primo, si inserisca a vario titolo (anche la semplice apertura della porta) nella trattavia possa determinare il depauperamento del compenso del primo agente immobiliare. Spostando l'esempio in altre professioni è come se per una causa tizio si affidasse a due avvocati senza che questi ultimi ne siano a conoscenza: pensate che si dividerebbero il compenso o pretenderebbero il pagamento in toto ciascuno?

Presidente Passuti, deontologia a parte, se fosse voro quello che Lei sostiene avrebbe allora ragione chi si è proposto di arrotondare inserensosi in qualche modo nelle trattative altrui. Situazione che avrebbe del comico se non fosse che con la crisi in atto, qualche furbetto o più semplicemente qualcuno alla canna del gas possa effettivamente attuare tale strategia.
 

andrea boschini

Moderatore
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Agente Immobiliare
@ cAVIAPP...QUI ci diamo tutti del TU...GRAZIE

Aggiunto dopo 3 minuti :

volevo solo sollevare un problema: è stato più volte enunciato l'art. 1758 c.c. , due righette scritte nel 1942 che ci dicono che se intervengono due o più mediatori devono dividersi il compenso; bene ma ad una prima, logica, lettura appare evidente che il legislatore intendesse che l'intervento sia consenziente. Appare difficile sposare la tesi, singolare, che se un'altro operatore, all'insaputa del primo, si inserisca a vario titolo (anche la semplice apertura della porta) nella trattavia possa determinare il depauperamento del compenso del primo agente immobiliare. Spostando l'esempio in altre professioni è come se per una causa tizio si affidasse a due avvocati senza che questi ultimi ne siano a conoscenza: pensate che si dividerebbero il compenso o pretenderebbero il pagamento in toto ciascuno?

Presidente Passuti, deontologia a parte, se fosse voro quello che Lei sostiene avrebbe allora ragione chi si è proposto di arrotondare inserensosi in qualche modo nelle trattative altrui. Situazione che avrebbe del comico se non fosse che con la crisi in atto, qualche furbetto o più semplicemente qualcuno alla canna del gas possa effettivamente attuare tale strategia.

Non e' proprio una regoletta del 1942 buttata li'...ci sono sentenze un tantino piu' recenti;)

Mediazione immobiliare: dritto alla provvigione e pluralita' di mediatori

Colui che intende realizzare, nel minor tempo possibile, un'operazione immobiliare (vendita o locazione) è libero di affiancare ad un mediatore uno o diversi intermediari.

Infatti, come ha recentemente sottolineato la Cassazione, né il codice civile, né la legge speciale sulla mediazione n.39/1989 prevedono l'incompatibilità di una pluralità di mediatori rispetto al medesimo affare (così Cass. 8 marzo 2002 n.3437).

La regola, piuttosto, è esattamente di segno diverso, cioè nel senso dell'ammissibilità di una pluralità di mediatori, secondo quanto prevede espressamente la norma dell'art.1758 c.c., che consente alla parte di affiancare ad un mediatore altri soggetti con il medesimo incarico.

La fattispecie prevista dall'art.1758 c.c.
E' opportuno rilevare che l'ipotesi prevista dalla norma di cui sopra ricorre non soltanto quando più mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi, da parte sua, ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare. La fattispecie in questione, quindi, presuppone che vi sia una pluralità di rapporti intercorrenti tra lo stesso contraente (o gli stessi contraenti) e più mediatori, ciascuno dei quali abbia effettivamente svolto opera di mediazione, contribuendo efficacemente a mettere in rapporto tra loro le parti contraenti; il che non si verifica quando un intermediario si limiti a segnalare l'affare o un possibile cliente ad un altro collega che provveda a procurare l'incontro tra i contraenti o quando, pur essendo stati incaricati diversi mediatori, la conclusione dell'affare non costituisca il frutto di un'azione collettiva ma il risultato di un intervento autonomo di uno di essi da solo sufficiente a far accordare le parti.

Il diritto dei diversi mediatori ad una quota della provvigione.
In base all'art.1758, qualora l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento di più mediatori, secondo le modalità sopra delineate, a ciascuno di essi spetta una quota della provvigione. Pertanto, la parte che si è avvalsa dell'attività dei mediatori può considerarsi liberata dall'obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota spettantegli: il credito dei vari mediatori, infatti, non è solidale.

Di conseguenza, se la parte corrisponde l'intera provvigione ad uno soltanto dei mediatori, non è liberata verso gli altri e non può agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso colui che l'ha percepita; quest'ultimo, del resto, non è responsabile in solido con la parte che l'ha pagato verso gli altri mediatori. Inoltre, la rinuncia di alcuni mediatori al compenso non autorizza gli altri a pretendere una somma superiore a quella corrispondente alla loro quota. Al contrario, qualora uno dei mediatori risulti non iscritto nell'apposito ruolo della legge n.39/1989 (e, quindi, non possa ottenere alcun compenso), gli altri colleghi potranno percepire la maggior quota che avrebbero potuto pretendere senza la partecipazione del mediatore abusivo. In ogni caso, la parte non è obbligata a pagare una quota della provvigione al mediatore che, pur avendo contribuito alla conclusione dell'affare, abbia agito nell'ombra sulla base di un accordo con l'unico mediatore con il quale il cliente ha trattato: in questa ipotesi il mediatore occulto, per ottenere la sua quota, potrà rivalersi soltanto verso l'altro collega che, per essere stato l'unico ad entrare in relazione con la parte, ha percepito l'intero compenso.

Per quanto riguarda, infine, la misura di ciascun compenso, nel silenzio dell'art.1758, secondo la giurisprudenza, sembra doversi escludere il criterio della parità delle quote, dovendo tale misura essere rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.
 

Floriana Mancini

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Agente Immobiliare
secondo la mia modesta opinione e dalla mia (ancora) breve esperienza direi che il cliente ha tutti i torti...nel senso che avrebbe dovuto avvertire il secondo agente che aveva già visto l'immobile con un altro collega...ora le percentuali di provvigione non le conosco e non saprei in quale modo calcolarle. Per principio gli farei pagare la doppia provvigione...anzi forse anche tripla :D....non ci si comporta cosi..è una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora e ci mette l'anima in quello che fa...ora nn voglio giustificare nessuno anche perchè di AI "infami" ce ne sono in giro è vero, ma quando si trova chi esercita in modo corretto, è il cliente che fa la parte del "cattivo"....:triste:
 

andrea boschini

Moderatore
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Agente Immobiliare
chissa' se Striscia fara' mai un bel filmato con due clienti che si accordano scavallando un buon Agenti Immobiliari:disappunto::disappunto:..VOI CHE DITE??
 

Antonello

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Agente Immobiliare
Fossi stato io la seconda agenzia, avrei preteso il pagamento delle provvigioni dal cliente bugiardo e passato per vittima dalla satirica striscia.
Sarebbe anche stato interessante sapere cosa ha pagato il venditore e a chi.
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Non e' proprio una regoletta del 1942 buttata li'...ci sono sentenze un tantino piu' recenti;)

Mediazione immobiliare: dritto alla provvigione e pluralita' di mediatori

Colui che intende realizzare, nel minor tempo possibile, un'operazione immobiliare (vendita o locazione) è libero di affiancare ad un mediatore uno o diversi intermediari.

Infatti, come ha recentemente sottolineato la Cassazione, né il codice civile, né la legge speciale sulla mediazione n.39/1989 prevedono l'incompatibilità di una pluralità di mediatori rispetto al medesimo affare (così Cass. 8 marzo 2002 n.3437).

La regola, piuttosto, è esattamente di segno diverso, cioè nel senso dell'ammissibilità di una pluralità di mediatori, secondo quanto prevede espressamente la norma dell'art.1758 c.c., che consente alla parte di affiancare ad un mediatore altri soggetti con il medesimo incarico.

La fattispecie prevista dall'art.1758 c.c.
E' opportuno rilevare che l'ipotesi prevista dalla norma di cui sopra ricorre non soltanto quando più mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi, da parte sua, ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare. La fattispecie in questione, quindi, presuppone che vi sia una pluralità di rapporti intercorrenti tra lo stesso contraente (o gli stessi contraenti) e più mediatori, ciascuno dei quali abbia effettivamente svolto opera di mediazione, contribuendo efficacemente a mettere in rapporto tra loro le parti contraenti; il che non si verifica quando un intermediario si limiti a segnalare l'affare o un possibile cliente ad un altro collega che provveda a procurare l'incontro tra i contraenti o quando, pur essendo stati incaricati diversi mediatori, la conclusione dell'affare non costituisca il frutto di un'azione collettiva ma il risultato di un intervento autonomo di uno di essi da solo sufficiente a far accordare le parti.

Il diritto dei diversi mediatori ad una quota della provvigione.
In base all'art.1758, qualora l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento di più mediatori, secondo le modalità sopra delineate, a ciascuno di essi spetta una quota della provvigione. Pertanto, la parte che si è avvalsa dell'attività dei mediatori può considerarsi liberata dall'obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota spettantegli: il credito dei vari mediatori, infatti, non è solidale.

Di conseguenza, se la parte corrisponde l'intera provvigione ad uno soltanto dei mediatori, non è liberata verso gli altri e non può agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso colui che l'ha percepita; quest'ultimo, del resto, non è responsabile in solido con la parte che l'ha pagato verso gli altri mediatori. Inoltre, la rinuncia di alcuni mediatori al compenso non autorizza gli altri a pretendere una somma superiore a quella corrispondente alla loro quota. Al contrario, qualora uno dei mediatori risulti non iscritto nell'apposito ruolo della legge n.39/1989 (e, quindi, non possa ottenere alcun compenso), gli altri colleghi potranno percepire la maggior quota che avrebbero potuto pretendere senza la partecipazione del mediatore abusivo. In ogni caso, la parte non è obbligata a pagare una quota della provvigione al mediatore che, pur avendo contribuito alla conclusione dell'affare, abbia agito nell'ombra sulla base di un accordo con l'unico mediatore con il quale il cliente ha trattato: in questa ipotesi il mediatore occulto, per ottenere la sua quota, potrà rivalersi soltanto verso l'altro collega che, per essere stato l'unico ad entrare in relazione con la parte, ha percepito l'intero compenso.

Per quanto riguarda, infine, la misura di ciascun compenso, nel silenzio dell'art.1758, secondo la giurisprudenza, sembra doversi escludere il criterio della parità delle quote, dovendo tale misura essere rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.[/QUOTE]

Direi che questa sentenza chiarisce molte perplessita' ! :ok:
 

yumatu

Membro Junior
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