Avevo postato una risposta ma mi è sparita.
La riposto ( se viene fuori un doppione chiedo venia)
@Lami posto integralmente il comma 48 dell'art 1 della finanziaria 2007 che ci interessa
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: "22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ".
Ma tante volte l'effetto annuncio può valere molto ed incominciare a dare una qualche preoccupazione a chi si avvale dell'opera degli abusivi.
A voler essere ancora più cattivi e per maggiore deterrente segnalo che poichè nel comma si parla di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di mendace o incompleta dichiarazione al fine di alterarne la veridicità può essere ravvisato un comportamento penalmente rilevante - art. 483 codice penale ( falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico)
Per il resto , come dice giustamente Roby, mollare adesso sarebbe ingiusto. Sempre bene non può andare ma neanche sempre male...
