Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Scusa qui dove si parla di attività immobiliare?
L'art. 4 sono le eccezioni quindi l'agente immobiliare rientra nelle liberalizzazioni e l'incompatibilità non sussiste. Il mio post precedente all'art. 4 riprende con il decreto del 2012 quanto già convertito in Legge nel 2011

Anche io rifiuto con sdegno la questione "inganno".

Tuttavia mi pare che un contratto di lavoro a tempo indeterminato purchè sia posto in essere da un soggetto privato e al di fuori dello stesso ramo di attività di intermediazione sia compatibile con l'attività di mediazione.

Diversamente altre attività imprenditoriali autonome la precludono.

A @Manola 62 dico ciò che accadde nel 2012 ad un collega che era riuscito ad accaparrarsi una licenza per un bar in centro storico, nella nostra stessa cittadina di residenza e territorio di intermediazione.

Venti giorni dopo l'iscrizione al registro delle imprese, gli arrivò una comunicazione della camera di commercio che gli "suggeriva" quale attività svolgere.
Se una o l'altra.

Decise di vendere Bar e licenza.

So bene e può capitare che l'addetto non sia informato o prenda iniziative in tal senso sin tanto che non arrivano le circolari. Siamo noi a doverci attivare per dimostrare che esiste un decreto legge convertito in Legge nel 2011 e un'altro decreto del 2012 che non esclude l'agente immobiliare ma solo alcune categorie che riscontri all'ultimo comma del mio primo post.

Gazzetta Ufficiale n. 251/L Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Capo II
Concorrenza
Art. 34
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

al comma 3 vi sono le abrogazioni e alla lettera d)
- la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti
 
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dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ma tu Ti sei attivata presso la Camera di Commercio? Che ti hanno detto?
Puoi spiegare in pratica come farebbe un agente immobiliare a fare anche il salumiere o il dipendente di un falegname?
Spiegami io persona fisica con un codice attivitá legato alla mediazione come faccio a svolgere altri lavori con altri codici attività. Dovrei essere una Societá per poter svolgere tutti quei mestieri.......o no?
Rileggendo l'art.34, siamo categorie noi? Nooooooo.
 

ROSFRUM

Membro Attivo
Privato Cittadino
La tua spiegazione è esaustiva. La ratio della norma probabilmente va ricercata in ambito fiscale, onde evitare per cosi dire il più commistioni imprevedibili di attività da parte della medesima persona fisica.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'art. 34 che ho riportato è semplicemente un'altro elemento ad avvalorare il decreto convertito in Legge nel 2011. Poi se non si legge indipendentemente da quanto ho riportato del decreto legge 2012, ogni opinione espressa è frutto del proprio sapere ma ciò non toglie che le liberalizzazioni sono state attuate e gli ai non sono stati esclusi
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
La liberalizzazione delle attività economiche secondo me si riferisce al fatto che puoi fare l'una o l'altra e non che le puoi fare tutte in una volta, non hai delle limitazioni e se le fai apri una società. Il dipendente non c'entra niente
Mi sai tradurre la parola categoria?
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non vengono poste limitazioni ed anzi:
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

In mancanza di ulteriori leggi o decreti rientriamo a pieno e senza limitazioni di sorta

Siamo categorie noi?
Si! rientriamo in un settore ATECO ben definito e quindi siamo una categoria con tanto di lettera e numero
 
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dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Camera dei Deputati Dossier AP0002
Presupposti normativi
La Relazione del Governo, oggetto di esame parlamentare, è presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1-3, del D.L. 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
L'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede infatti un procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione. Il procedimento mira all'abrogazione delle norme che prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l'iniziativa economica o frenano l'ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario» (art. 1, comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite (art. 1, comma 1, lettera b).
Allo stesso scopo, l'art. 1, comma 2, prevede che «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica una serie d'interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica».
L'intervento di liberalizzazione è articolato in tre fasi.
In via preliminare è prevista l'approvazione da parte delle Camere di una relazione del Governo che specifichi periodi ed ambiti di intervento dei futuri atti regolamentari (comma 3). In attuazione di tale previsione è stato presentato alle Camere il documento in oggetto.
Solo in seguito all'approvazione della Relazione da parte delle Camere il Governo può adottare uno o più regolamenti di delegificazione che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 3, nonché dall'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012 (sulla semplificazione):
- individuano le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso;
- elencano i requisiti per l'esercizio delle attività economiche,
- stabiliscono i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione;
- individuanole disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi(comma 1):
- individuano le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o senza, a mera comunicazione e quelle dl tutto libere (articolo 12, comma 4, D.L. 5/2012).
L'articolo 12, comma 4 del D.L. 5/2012 semplificazioni, ha ampliato la portata del comma in esame prevedendo che con i regolamenti di cui sopra siano altresì individuate le attività sottoposte:
- ad autorizzazione:
- a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni;
- a SCIA senza asseverazioni;
- a mera comunicazione;
- quelle del tutto libere.
Il Governo è tenuto al rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e al principio della concorrenza sancito dal Trattato UE (comma 1). Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'adozione dei regolamenti, la norma di delegificazione rinvia all'articolo 34 del D.L. 201/2012 che a sua volta contiene una serie di previsioni in merito alla liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante.
L'articolo 34 del D.L. 201/2011 tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione di tutte le categorie di attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. A tal fine elenca una serie di principi e alcune tipologie di restrizioni, eventualmente preesistenti, da considerarsi abrogate. Tra queste rientrano le norme che prevedono l'imposizione di distanze minime per l'esercizio di determinate attività e il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti. Tali disposizioni non si applicano alle professioni, al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ad alcuni servizi finanziari e ai servizi di comunicazione
Al riguardo si dispone che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi preventivi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Con l'entrata in vigore dei regolamenti è prevista l'abrogazione di:
- norme che dispongo limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica;
Le restrizioni alle attività economiche potranno permanere solo nel caso in cui siano previste a tutela di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
- norme recanti divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati alle finalità pubbliche perseguite;
- le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale che intralciano l'avvio di nuove attività economiche; condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore; alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici; limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti [comma 1, lettere a) e b)].
La terza fase della procedura di delegificazione prevede che sugli schemi di regolamenti adottati, l'Autorità' garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.
In mancanza del parere nel termine, lo stesso s'intende rilasciato positivamente.
Il termine per l'adozione dei regolamenti di deligificazione di cui la relazione in oggetto è il presupposto, è scaduto il 31 dicembre 2012.
Sebbene si possa intendere il suddetto termine come meramente ordinatorio, non si può fare a meno di osservare che in prossimità della scadenza dello stesso è intervenuta una disposizione, contenuta nella legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 393) che ha prorogato il termine di un anno esclusivamente per le professioni turistiche.
Al riguardo potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine all'intenzione del Governo di considerare non decaduto il termine con riguardo alla generalità dei settori su cui dovranno intervenire i regolamenti.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Esempio semplice: un'attività commerciale di generi non alimentari può vendere anche ad esempio giornali e sempre la stessa attività se si adegua alle normative igienico sanitarie e urbanistiche, può per l'area oggetto di autorizzazione igienico sanitaria, vendere e/o somministrare generi alimentari. È una categoria mista ove però l'attività prevalente è quella del commercio non alimentare ..

Camera dei Deputati Dossier AP0002
Presupposti normativi
La Relazione del Governo, oggetto di esame parlamentare, è presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1-3, del D.L. 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
L'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede infatti un procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione. Il procedimento mira all'abrogazione delle norme che prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l'iniziativa economica o frenano l'ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario» (art. 1, comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite (art. 1, comma 1, lettera b).
Allo stesso scopo, l'art. 1, comma 2, prevede che «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica una serie d'interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica».
L'intervento di liberalizzazione è articolato in tre fasi.
In via preliminare è prevista l'approvazione da parte delle Camere di una relazione del Governo che specifichi periodi ed ambiti di intervento dei futuri atti regolamentari (comma 3). In attuazione di tale previsione è stato presentato alle Camere il documento in oggetto.
Solo in seguito all'approvazione della Relazione da parte delle Camere il Governo può adottare uno o più regolamenti di delegificazione che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 3, nonché dall'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012 (sulla semplificazione):
- individuano le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso;
- elencano i requisiti per l'esercizio delle attività economiche,
- stabiliscono i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione;
- individuanole disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi(comma 1):
- individuano le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o senza, a mera comunicazione e quelle dl tutto libere (articolo 12, comma 4, D.L. 5/2012).
L'articolo 12, comma 4 del D.L. 5/2012 semplificazioni, ha ampliato la portata del comma in esame prevedendo che con i regolamenti di cui sopra siano altresì individuate le attività sottoposte:
- ad autorizzazione:
- a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni;
- a SCIA senza asseverazioni;
- a mera comunicazione;
- quelle del tutto libere.
Il Governo è tenuto al rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e al principio della concorrenza sancito dal Trattato UE (comma 1). Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'adozione dei regolamenti, la norma di delegificazione rinvia all'articolo 34 del D.L. 201/2012 che a sua volta contiene una serie di previsioni in merito alla liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante.
L'articolo 34 del D.L. 201/2011 tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione di tutte le categorie di attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. A tal fine elenca una serie di principi e alcune tipologie di restrizioni, eventualmente preesistenti, da considerarsi abrogate. Tra queste rientrano le norme che prevedono l'imposizione di distanze minime per l'esercizio di determinate attività e il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti. Tali disposizioni non si applicano alle professioni, al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ad alcuni servizi finanziari e ai servizi di comunicazione
Al riguardo si dispone che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi preventivi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Con l'entrata in vigore dei regolamenti è prevista l'abrogazione di:
- norme che dispongo limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica;
Le restrizioni alle attività economiche potranno permanere solo nel caso in cui siano previste a tutela di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
- norme recanti divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati alle finalità pubbliche perseguite;
- le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale che intralciano l'avvio di nuove attività economiche; condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore; alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici; limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti [comma 1, lettere a) e b)].
La terza fase della procedura di delegificazione prevede che sugli schemi di regolamenti adottati, l'Autorità' garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.
In mancanza del parere nel termine, lo stesso s'intende rilasciato positivamente.
Il termine per l'adozione dei regolamenti di deligificazione di cui la relazione in oggetto è il presupposto, è scaduto il 31 dicembre 2012.
Sebbene si possa intendere il suddetto termine come meramente ordinatorio, non si può fare a meno di osservare che in prossimità della scadenza dello stesso è intervenuta una disposizione, contenuta nella legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 393) che ha prorogato il termine di un anno esclusivamente per le professioni turistiche.
Al riguardo potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine all'intenzione del Governo di considerare non decaduto il termine con riguardo alla generalità dei settori su cui dovranno intervenire i regolamenti.
 
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Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in pratica hai riportato quanto da me spostato nel 1° post e quindi hai rilevato che dopo il 31/12/12 in assenza di Leggi o decreti gli AI non hanno più limitazioni a differenza di altre categorie o specifici settori
 

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