andrea boschini

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Agente Immobiliare
iNTERESSANTE da citare ai ns. cari clienti come precedente...



Giudice di Pace di Pistoia - Sentenza n. 1131-06
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pistoia Dott. Laura Loss

Ha pronunciato la seguente Sentenza n. 1131/06
Nella causa n. 28/05 avente ad oggetto: pagamento somma
Promossa da Immobiliare X … attrice
Nei confronti di
Sig.ra Y … convenuta
Decisa in Pistoia in data 05-12-2006 sulle seguenti conclusioni:

per l’attrice.

“Condannare la Sig.ra Y al pagamento in favore della Immobiliare X della somma di euro 2.500,00 a titolo di provvigione per la mediazione o comunque a quella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

Per la convenuta:

“Rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.”

Fatto e processo

Il Sig. ………, quale titolare della Immobiliare X ha citato in giudizio la Sig.ra Y per sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione per l’attività prestata. L’attore assume infatti di aver svolto nel marzo 2004, nella sua qualità di agente immobiliare, opera di mediazione per la vendita di un’abitazione sita in Pistoia, loc. Cireglio, fra la convenuta ed un proprietario, il Sig. Tizio. Lo stesso dichiara di essere stato contattato all’epoca dalla Sig.ra Y per l’acquisto di una casa nella zona collinare di Pistoia, di essere stato informato dal geometra Z dell’esistenza a Cireglio di una casa in vendita di proprietà di Tizio e altri, e di essersi recato varie volte insieme alla convenuta presso tale abitazione. L’attore afferma che durante tali incontri venne anche indicato dal Sig. Tizio il prezzo di vendita dell’immobile pari ad euro 120.000,00/125.000,00 e venne precisato dallo stesso che era in corso un’altra trattativa con una terza persona. L’immobiliare X asserisce che la convenuta dichiarò successivamente di non essere più interessata all’acquisto dell’immobile, immobile che invece acquistò con contratto di compravendita stipulato in data 29-07-2004. A parer dell’attore la compravendita in oggetto si è conclusa grazie all’attività di mediazione svolta dallo stesso, il quale ha diritto pertanto al pagamento della provvigione nella misura del 2%, pari a quella di tariffa ad uso locale per le vendite immobiliari, sul prezzo realmente convenuto fra le parti, pari a non meno di euro 125.000,00. L’immobiliare X precisava pertanto le conclusione sopra indicate. Si è costituita la Sig.ra Y chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto. La convenuta non nega di essere stata accompagnata dal Sig. ……. Dell’Immobiliare X presso l’immobile sito in Cireglio – successivamente acquistato – tuttavia precisa che il Sig. Tizio, durante i loro incontri, aveva sempre dichiarato di non volere affidare la trattativa ad un’agenzia immobiliare, anche perché l’immobile in questione era già stato oggetto di un preliminare di compravendita, con tanto di caparra versata. La Sig.ra Y asserisce pertanto che fra la stessa ed il Sig. Tizio non è mai iniziata alcuna trattativa per mediazione dell’Immobiliare X e quindi allo stesso non spetta alcuna provvigione. In punto di diritto poi la convenuta eccepisce la mancanza del nesso di causalità fra la conclusione dell’affare di cui si tratta e l’attività svolta dal mediatore, posto che il Sig. Tizio, quale semplice comproprietario, non aveva la legittimazione a proporre la vendita dell’immobile e non voleva avvalersi di alcun mediatore. La causa veniva istruita con documenti e prove testimoniali; all’udienza del 11-10-2006 venivano precisate le conclusioni ed il giudicante, ritenendo matura la causa, la tratteneva in decisione, dando termine alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.

Motivi della decisione

E’ pacifico che il Sig. ……., quale titolare dell’Immobiliare X è stato contattato telefonicamente dalla Sig.ra Y interessata all’acquisto di un immobile sulle colline di Pistoia. Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che fra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2004 quest’ultima è stata accompagnata dall’attore due o tre volte presso l’abitazione oggetto della vendita, di proprietà del Sig. Tizio ed altri, sita in Cireglio. Il Geometra F. ha riferito che nel corso di tali incontri venne intrapresa una trattativa con il Sig. Tizio, delegato dagli altri proprietari e venne anche indicato il prezzo di vendita dell’abitazione, pari ad euro 120.000,00. Durante l’ultimo incontro la convenuta dichiarava – così come riferito dalla stessa in sede di interrogatorio formale – di non essere più interessata alla compravendita, anche in considerazione del fatto che tale immobile – così come a lei riferito dal Sig. Tizio – era oggetto di trattative intraprese dagli altri comproprietari. Al contrario in data 29-07-2004 l’immobile in questione veniva acquistato dalla Sig.ra Y con contratto di compravendita stipulato dal Notaio B. Il contratto preliminare era stato stipulato in data 21.06.2004 dal geometra P., marito della Sig.ra Y, con versamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di caparra. A parer del giudicante il breve lasso di tempo intercorso fra il contratto preliminare e l’ultimo incontro avvenuto fra le parti all’inizio del mese di aprile – durante il quale era stato anche parlato del prezzo dell’immobile – è sintomatico del fatto che in realtà le trattatove non si erano mai interrotte. Il geometra F. – incaricato dalla convenuta di redigere la perizia tecnica dell’immobile per la stipula del rogito – ha dichiarato a tal proposito che il P. aveva avanzato nell’aprile/maggio 2004 una proposta di acquisto all’Avv. ……, poi sottoscritta da tutti i comproprietari. Tale proposta, datata 21-06-2004 era di euro 123.000,00, ossia più o meno la somma richiesta originariamente dal Sig. Tizio, di euro 125.000,00. La compravendita di cui si tratta si è conclusa pertanto per effetto dell’intervento dell’immobiliare X, la quale ha messo in relazione le parti per la conclusione dell’affare. L’attore ha diritto dunque al pagamento della provvigione. Per la giurisprudenza della Suprema Corte infatti non è richiesto che tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione del contratto sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, bensì è indispensabile che la messa in relazione da parte del mediatore costituisca l’antecedente necessario alla conclusione dell’affare, seppure attraverso fasi e vicende successive e con l’intervento – come nel caso di specie – di altri soggetti. In altre parole anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell’altro contraente – nella fattispecie in esame uno dei comproprietari dell’immobile – o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione. In conclusione la convenuta Sig.ra Y deve pagare in favore dell’attore a titolo di provvigione per la mediazione prestata la somma di euro 2460,00 pari al 2% sul prezzo di euro 123.000,00, secondo le tariffe ad uso locale per le vendite immobiliari. Conforme a giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice; condanna la convenuta Sig.ra Y a pagare in favore della Immobiliare X la somma di euro 2.460,00; compensa fra le parti le spese di giudizio.

Pistoia 05-12-2006

Il Giudice di Pace Dott. Laura Loss

[Fonte: Studio Legale Caviglia & Giuliani]
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Mi piace che dopo aver visitato la casa 2 o tre volte con l'agenzia l'agenzia abbia formalizzato la proposta con l'avvocato .... (da quando gli avvocati lavorano gratis) e avendo il marito Geometra (probabilmente onniscente) abbiano pensato: che bravo hai trovato la casa per noi ora levati di torno che facciamo da soli, possiamo offrire un caffè per il servizio?
che dire GODO!

Ah un grande, grandissimo :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: :applauso: all'avvocato dell'agenzia.
 

Sandro 7942

Membro Attivo
Agente Immobiliare
compensa fra le parti le spese di giudizio.

Non mi piace solo questo punto...

... Da quando in qua per ottenere quanto mi spetta per legge e diritto devo pagare????
Spese di giudizio e parcella del legale dell'agenzia non avrebbero dovuto essere addebitate alla volpona che ha cercato di scavalcare l'agenzia? :rabbia:
 

Francesca Cecchini

Nuovo Iscritto
Professionista
Spese compensate è una gran brutta cosa..... teoricamente il giudice dovrebbe sempre dare le ragioni per le quali compensa le spese, in realtà.... scrive "sussistono ragioni sufficienti per compensare le spese tra le parti" (quando scrive molto.....)
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
GIA'...se si pensa che la stessa identica causa...con giudici diversi...si posono ottenere risultati opposti...gia' cosi' e' un successo :^^:
 

bartolotti

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Francesca Cecchini ha scritto:
Spese compensate è una gran brutta cosa..... teoricamente il giudice dovrebbe sempre dare le ragioni per le quali compensa le spese, in realtà.... scrive "sussistono ragioni sufficienti per compensare le spese tra le parti" (quando scrive molto.....)

A me pare una istigazione a saltare l'agenzia, male che vada,sempreche si arrivi in fondo, paghi la stessa cifra che avresti dovuto dare all'agenzia, troppo poco , tutte le spese legali dovrebbero essere a carico di chi ha perso la causa, chiaramente l'avvocato della parte che ha perso non deve avere dirito a nulla nulla.

l'avvocato , dovrebbe essere pagato se e solo se la vince la causa.
 

Loredana Paglialunga

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
E' una goccia in mezzo al mare, la gente continuerà ad operare in maniera subdola ed ad usarci come (scusate il termine) i "Vespasiani", una cosa degna di nota negativa è: Gli avvocati o vincono o perdono vengono pagati sempre (noi no), quindi alla fine sono loro i veri vincitori sempre e comunque, un saluto.
 

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