U

Utente Cancellato 86931

Ospite
Care lettrici e cari lettori,

con la presente, in qualità di avvocato ma non più iscritto all’albo per migliore opportunità di lavoro, vorrei dare il mio contributo al fine di evitare i rischi che incontra l’acquirente all’atto della formulazione di una proposta irrevocabile d’acquisto.
È cosa nota che la maggior parte se non la totalità degli immobili in vendita sono in mano alle agenzie immobiliari.
L’agente immobiliare consente di far sposare offerta e domanda nel mercato delle compravendite immobiliari e garantisce un’assistenza qualificata nella gestione delle trattative fra il venditore e l’acquirente.
Non di rado, tuttavia, capita di imbattersi in agenti immobiliari non esattamente super partes o in soggetti che esercitano abusivamente l’attività in parola.

Passando agli aspetti pratici… a cosa deve stare attento l’acquirente quando si accinge a formulare una proposta irrevocabile d’acquisto e, in genere, interloquisce con un agente immobiliare?

***

A) La figura dell’agente immobiliare

Accertatevi, in primis, che sia un agente immobiliare regolare.
Chiedendogli l’esibizione del tesserino fareste un passo avanti ma, obiettivamente parlando, determinereste un clima di reciproca sfiducia che nuocerebbe, prima ancora che alla trattativa negoziale, al rapporto con l’agente immobiliare stesso.
In alternativa, fate delle indagini in maniera autonoma attraverso l’esame dei contenuti presenti sul bigliettino da visita che l’agente vi ha consegnato o sul sito dell’agenzia: cercate i numeri di telefono – fisso e mobile – su internet e vedete che cosa esce, fate una visura alla CCIAA con la partita IVA dell’agente, leggete le recensioni su internet e così via.
Mediante queste elementari ricerche avrete quantomeno sicurezza sull'affidabilità e sull’identità dell’agente immobiliare che avete di fronte a voi.
Prendere le distanze dagli agenti abusivi e dai millantatori non solo aiuta voi ed evita inconvenienti spiacevoli ma accresce la dignità professionale di chi diligentemente esercita l’attività di mediazione immobiliare.
Visionate, ove possibile, l’incarico di mediazione immobiliare dato dal venditore all’agente immobiliare.

B) La proposta irrevocabile d’acquisto

La proposta irrevocabile d’acquisto deve essere redatta su dei moduli prestampati previamente depositati presso la CCIAA.
Per formularla in sicurezza ponete le condizioni sospensive o, nel linguaggio comune, vincolatela a:
b1) concessione del mutuo ipotecario, se acquistate con esso;
b2) conformità catastale e urbanistica;
b3) assenza di trascrizioni e pregiudizievoli;
b4) certificato di abitabilità;
b5) planimetria recente.
State lontani da chiunque voglia farvi firmare la proposta irrevocabile d’acquisto se prima non vi ha fatto quantomeno visionare l’atto di provenienza dell’immobile che intendete acquistare.
Ultimo, ma non per importanza, se l’immobile in esame proviene da successione legittima, oltre all’atto di provenienza dovrete chiedere ed ottenere la dichiarazione di successione e, in fase di stipula del contratto preliminare o del contratto di compravendita, il notaio rogante chiederà l’accettazione tacita dell’eredità da parte del venditore; se l’immobile in parola proviene da successione testamentaria, essendoci il pericolo dell’azione di riduzione per lesione di legittima, il venditore dovrà fornire all’acquirente atto notorio degli eredi legittimari e, in fase di stipula, il notaio rogante chiederà al venditore erede legittimario di formalizzare rinunzia all’azione di riduzione.

C) Il diritto alla provvigione

La maggior parte degli agenti immobiliari provano a farsi corrispondere la provvigione all’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto sostenendo che il loro lavoro è ormai concluso poiché le parti hanno raggiunto l’accordo.
Non corrisponde esattamente al vero: l’accettazione della proposta così come formulata dall’acquirente costituisce una mera minuta o puntuazione contrattuale inidonea a costituire un vincolo giuridico.
Pertanto, il diritto alla provvigione non sorge in quel momento negoziale poiché esso è subordinato alla costituzione, appunto, di un vincolo giuridico fra le parti (preliminare o rogito).
Sapendo che la provvigione sorge al preliminare o al rogito, l’agente immobiliare proverà a farvi firmare un contratto preliminare da lui predisposto e in agenzia, dopo l’accettazione della proposta: fermatevi!
Se l’acquirente ha necessità di firmare il contratto preliminare lo faccia predisporre dal proprio notaio di fiducia.

D) Il contratto preliminare di compravendita

Il contratto preliminare di compravendita richiede il pagamento di una somma di denaro al venditore (acconto o caparra) e il versamento all’agente della provvigione.
L’acquirente, dunque, si spoglia di un consistente importo (acconto/caparra + provvigione).
Ma siete davvero sicuri che il preliminare – anche notarile – di compravendita tuteli l’acquirente?
Non è affatto così: vi verrà costantemente ripetuto il mantra secondo cui se il venditore è inadempiente dovrà restituirvi il doppio di quanto ricevuto o, in alternativa, potrete attivare gli strumenti che l’ordinamento offre a tutela dell’acquirente per ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto preliminare non onorato… in parole più semplici, una sentenza che faccia le veci del contratto definitivo.
Tutte belle chiacchere: per fare quanto sopra dovrete instaurare una causa civile che durerà anni e dagli esiti incerti e, al contempo, sarete impoveriti del pagamento già dato al venditore e del versamento della provvigione già fatto all’agente, senza considerare la frustrazione e il malessere per esservi trovati in un tritacarne giudiziario con costi legali non trascurabili.
Vi suggerisco di andare direttamente al contratto di compravendita davanti al notaio (cd. rogito).

E) Il contratto di compravendita (cd. rogito)

Il contratto di compravendita (cd. rogito) consente di ovviare a parte dei problemi esposti sopra.
Eccezion fatta per il pagamento della somma di denaro al venditore (anche qui vedremo come tutelarsi), il versamento della provvigione all’agente immobiliare maturerà alla conclusione dell’affare e, dunque, all’effettiva stipula del contratto di compravendita.
In tal modo, l’agente avrà interesse a seguire tutte le fasi successive all’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto semplicemente perché nel frattempo non ha ricevuta alcuna somma di denaro.
Non affidatevi alla promessa che dopo il preliminare sarete seguiti: ricordatevi sempre che qualsiasi problema sorga successivamente alla firma del preliminare sarà soltanto vostro.

F) La tutela dell’acconto/caparra

Nel caso in cui decidiate di andare direttamente al rogito dimostrerete la serietà degli impegni che state assumendo attraverso la corresponsione di un acconto o di una caparra.
Proteggete anche questa somma dando un assegno in deposito all’agente immobiliare con l’obbligo di custodirlo diligentemente e di consegnarlo al venditore perché lo incassi esclusivamente dopo l’avveramento delle condizioni sospensive di cui alla lettera B e alla verifica con esito positivo da parte del notaio di fiducia dell’acquirente dell’assenza di impedimenti fattuali e/o giuridici che impediscano la vendita e/o il godimento del bene.
Sarà fatta una fotocopia dell’assegno e del documento di identità dell’agente e, fra le due immagini, verrà apposta la dicitura: “Per ricevuta dell’assegno di cui sopra, con l’obbligo di custodirlo diligentemente e di non consegnarlo al venditore così come a terzi” seguito dalla firma leggibile dell’agente.
Ultima chance è quella di corrispondere un'esigua somma a titolo di caparra confirmatoria (l'acquirente rischia poco in caso di inadempimento del venditore) e la maggior parte a titolo di caparra penitenziale, il tutto nel limite massimo di euro 10.000,00 per immobili la cui offerta è superiore ad euro 200.000,00.

G) L’immobile in comproprietà

L’incarico di mediazione dovrà essere stato firmato da entrambi i comproprietari, salvo il caso di procura irrevocabile a vendere fatta da un comproprietario in favore dell’altro.
Per la comproprietà derivante da comunione ereditaria valgano le indicazioni di cui alla lettera B ultimo paragrafo.
Qualora uno dei comproprietari risieda in un Paese extra UE e non ci sia la procura irrevocabile a vendere apponete la condizione sospensiva o, nel linguaggio comune, il vincolo della preventiva acquisizione della procura, magari di natura speciale e con l’indicazione del nome dell’acquirente.

H) Conclusioni

Il venditore conferisce l’incarico di mediazione all’agente ragion per cui fra il primo ed il secondo c’è già un elemento fiduciario.
Il primo ha interesse al pagamento del prezzo, il secondo alla corresponsione della provvigione.
In una tale situazione, l’elemento “estraneo” è l’acquirente.
Ricordino gli acquirenti che quando mettono a disposizione il loro denaro devono avere delle certezze e delle sicurezze e, in genere, qualcosa di tangibile in mano che li tuteli.
Tenete sempre a mente che l’acquirente, a fronte del pagamento del prezzo e della provvigione, non deve ottenere solo documenti o promesse ma l’immobile.

***

A disposizioni per chiarimenti e/o informazioni.
Saluti a tutte e a tutti.​
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Gent.mo Avvocato, giusto per pignoleria e per completezza aggiungo alcune osservazioni in quanto, da “addetta ai lavori” non sono totalmente d’accordo con quanto da Lei specificato. È vero che si parla di “tutela della parte acquirente”, però ha “peccato” dimenticandosi di altre cose che potrebbero essere a tutela dell’acquirente (es. incaricare un tecnico a sue spese per controllare la conformità urbanistica e catastale), visto che spesso gli acquirenti pensano sia un “dovere” ed un controllo che dovrebbe fare il Notaio.
Chiedendogli l’esibizione del tesserino
Non esiste più nessun tesserino! Non esiste più l’iscrizione all’albo, Il Ruolo Agenti d'affari in mediazione è soppresso.
Visionate, ove possibile, l’incarico di mediazione immobiliare dato dal venditore all’agente immobiliare.
Questo perché?
La proposta irrevocabile d’acquisto deve essere redatta su dei moduli prestampati previamente depositati presso la CCIAA.
Anche no! Non DEVE essere necessariamente un modulo prestampato, se lo fosse si, è necessario il deposito in Camera di Commercio. È altrettanto possibile utilizzare un file in Word che può essere modificato e personalizzato ogni volta, quello non è un modulo prestampato e non è da depositare.
Non corrisponde esattamente al vero: l’accettazione della proposta così come formulata dall’acquirente costituisce una mera minuta o puntuazione contrattuale inidonea a costituire un vincolo giuridico.
Pertanto, il diritto alla provvigione non sorge in quel momento negoziale poiché esso è subordinato alla costituzione, appunto, di un vincolo giuridico fra le parti (preliminare o rogito).
Una proposta di acquisto irrevocabile, senza vincoli e regolarmente accettata diventa automaticamente un contratto preliminare di compravendita. Quindi, per legge, il diritto alla provvigione si perfeziona in quel momento.
il versamento della provvigione all’agente immobiliare maturerà alla conclusione dell’affare e, dunque, all’effettiva stipula del contratto di compravendita.
Certo, così se nel mentre il venditore cambia idea o l’acquirente cambia idea, o succede qualcosa nel periodo tra preliminare e rogito, l’agente immobiliare ci rimette???
qualsiasi problema sorga successivamente alla firma del preliminare sarà soltanto vostro.
Non è assolutamente vero, ma…
Mi pare che il preliminare sia un contratto con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano a. Sono loro responsabili direttamente.

P.s. Il preliminare di compravendita è soggetto a registrazione obbligatoria in AdE entro 30gg dalla stipula, esclusivamente in via telematica e il costo è a carico della parte acquirente.

P.p.s non so quanta esperienza ne ha lei in merito alle compravendite, ma se vuole, ne possiamo parlare e capirebbe che non è tutto così come da Lei descritto.

Cordiali saluti.
 
Ultima modifica:

Jan80

Membro Senior
Professionista
Per formularla in sicurezza ponete le condizioni sospensive o, nel linguaggio comune, vincolatela a:
b1) concessione del mutuo ipotecario, se acquistate con esso;
b2) conformità catastale e urbanistica;
b3) assenza di trascrizioni e pregiudizievoli;
b4) certificato di abitabilità;
b5) planimetria recente.
A me piacerebbe capire a cosa si riferisce la condizione sospensiva b5
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Caro avvocato, con tutti il rispetto, dire che ha fatto molto bene a cogliere una diversa e "migliore opportunità di lavoro", dato che il suo intervento è ricco di inesattezze e castronerie (moltissime delle quali già evidenziate da Michela che mi ha preceduto), che non sono di alcun aiuto alle parti contraenti un contratto di compravendita, ivi compresa la parte acquirente che Lei dice di voler "aiutare e tutelare".

E' sicuro d'essere del mestiere?
 
Ultima modifica:

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Caro avvocato, con tutti il rispetto, dire che ha fatto molto bene a cogliere una diversa e "migliore opportunità di lavoro", dato che il suo intervento è ricco di inesattezze e castronerie (moltissime delle quali già evidenziate da Michela che mi ha preceduto), che non sono di alcun aiuto alle parti contraenti un contratto di compravendita, ivi compresa la parte acquirente che Lei dice di voler "aiutare e tutelare".

E' sicuro d'essere del mestiere?
Non era mia intenzione ( 🤥 ) polemizzare a fine anno, volevo solo “aprire” la discussione ma poi, nel leggere la discussione mi si è un po’ alzata la pressione!
A me piacerebbe capire a cosa si riferisce la condizione sospensiva b5
Non fare domande alle quali non sei pronto a ricevere risposte 🤦‍♀️
A disposizioni per chiarimenti e/o informazioni.
Un confronto è sempre gradito, sarebbe interessante.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Anche a me tocca evidenziare numerose inesattezze, pur se l’intento di dare indicazioni per salvaguardare gli interessi dell’acquirente può essere considerato lodevole.
Non che il venditore sia meritevole di minor tutela, però…anche lui rischia tempo e soldi, se non tutto fila liscio in una compravendita…
È un buon agente immobiliare non parteggia per nessuno, come il suo ruolo impone.
Accertatevi, in primis, che sia un agente immobiliare regolare.
Chiedendogli l’esibizione del tesserino fareste un passo avanti ma, obiettivamente parlando, determinereste un clima di reciproca sfiducia che nuocerebbe, prima ancora che alla trattativa negoziale, al rapporto con l’agente immobiliare stesso.
Non concordo: non vedo perché un agente in regola dovrebbe risentirsi : anzi, dovrebbe apprezzare che il cliente voglia accertarsi di avere a che fare con un professionista, e non con un abusivo.
Visionate, ove possibile, l’incarico di mediazione immobiliare dato dal venditore all’agente immobiliare.
Premesso che un incarico può essere anche verbale, non ne vedo il motivo e da agente non lo mostrerei.

La proposta irrevocabile d’acquisto deve essere redatta su dei moduli prestampati previamente depositati presso la CCIAA.
No, o non sempre, come ha spiegato @Michela_
Per formularla in sicurezza ponete le condizioni sospensive o, nel linguaggio comune, vincolatela a:
Le condizioni vanno maneggiate con attenzione: vanno formulate bene, altrimenti sono arma a doppio taglio.
Perché non suggerisci una condizione sospensiva per il mutuo ben predisposta ?
Comunque troppe condizioni sono un buon modo per non farsi accettare la proposta.
B5, questa sconosciuta …

State lontani da chiunque voglia farvi firmare la proposta irrevocabile d’acquisto se prima non vi ha fatto quantomeno visionare l’atto di provenienza dell’immobile che intendete acquistare.
Giusto, ma spesso l’acquirente medio non sarebbe in grado di capirne appieno il contenuto. Comunque concordo.
il notaio rogante chiederà l’accettazione tacita dell’eredità da parte del venditore;
Per la precisione, chiederà di provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita, già avvenuta. Costo per il venditore sui 500/600 euro, spesso non messo in conto.
il notaio rogante chiederà al venditore erede legittimario di formalizzare rinunzia all’azione di riduzione.
Servirebbe la rinuncia all’azione di riduzione anche , e soprattutto, dei legittimari non venditori, per stare sereni.

La maggior parte degli agenti immobiliari provano a farsi corrispondere la provvigione all’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto
Come è nel loro sacrosanto diritto: anche se la maggior parte si fa pagare alla stipula del successivo preliminare, se previsto, o quantomeno al versamento di integrazione della caparra.
l’accettazione della proposta così come formulata dall’acquirente costituisce una mera minuta o puntuazione contrattuale inidonea a costituire un vincolo giuridico.
E qui ogni agente che si rispetti salta sulla sedia: una proposta accettata, la cui accettazione sia stata comunicata al proponente costituisce un vincolo giuridico eccome…anche se spesso è prevista la facoltà (non l’obbligo) di firmare un successivo contratto preliminare (comunemente ma erroneamente detto “compromesso”).
Vi suggerisco di andare direttamente al contratto di compravendita davanti al notaio (cd. rogito).
Fattibilissimo se si compra privatamente, e senza mutuo.
Se si compra tramite agenzia, non basta la stratta di mano, ma ci vogliono firme e caparre: l’agenzia non può lavorare “sulla fiducia”.
Se si compra con mutuo, poi, la banca vuole un preliminare firmato (anche la proposta accettata, come detto sopra va bene), per istruire la pratica: senza, non muove un dito.

ricordatevi sempre che qualsiasi problema sorga successivamente alla firma del preliminare sarà soltanto vostro.
Qui noto una scarsissima fiducia nella professionalità e serietà degli agenti: mi dispiace, perché la maggior parte segue ogni aspetto dell’affare fino al rogito, pur se non dovuto “per legge”.
Nel caso in cui decidiate di andare direttamente al rogito dimostrerete la serietà degli impegni che state assumendo attraverso la corresponsione di un acconto o di una caparra.
Senza un contratto firmato, a che titolo versare un acconto o una caparra ?
Mi pare le due cosa siano in contrasto tra loro.
di consegnarlo al venditore perché lo incassi esclusivamente dopo l’avveramento delle condizioni sospensive
Questo avviene comunemente: il contratto resta inefficace fino a condizioni avverate: l’agente tiene l’assegno in deposito, e solo dopo la consegna al venditore si può parlare di caparra.
Solo dopo l’avveramento sorge il diritto alla provvigione.
alla verifica con esito positivo da parte del notaio di fiducia dell’acquirente dell’assenza di impedimenti fattuali e/o giuridici che impediscano la vendita e/o il godimento del bene.
Il notaio spesso fa gli ultimi controlli a ridosso del rogito: nessun venditore, specie se deve a sua volta ricomprare, accetterebbe di vincolarsi senza uno straccio di caparra in tasca.

Tenete sempre a mente che l’acquirente, a fronte del pagamento del prezzo e della provvigione, non deve ottenere solo documenti o promesse ma l’immobile.
Questo è corretto, ma degno di Lapalisse.
A disposizioni per chiarimenti e/o informazioni.
Come detto, apprezzo l’intento, meno la teoria che si scontra con le necessità della pratica quotidiana.
Hai mai lavorato come avvocato nel settore immobiliare ?
Noi siamo aperti al confronto, soprattutto quando serve a chiarire le idee a chi si approccia a vendere/acquistare un immobile: ma senza pregiudizi.
 
Ultima modifica:

IL TRUCE

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Mha..in generale non vedo problemi.
Ho più di una licenza quindi ..
Lavoro solo e solamente in esclusiva qui di nessun problema a mostrare il contratto e l incarico.
Ho sempre tutti o documenti a posto PRIMA di iniziare: sono perlopiu pubblici quindi mostro tutto.
Sono assicurato per milioni di euro contro ogni errore anche grave.
Incasso caro ma incasso sempre a rogito quindi benché non condivida giuridicamente la polemica su accettazione vs preliminare la cosa me ne impippa meno dei diritti dei cassaintegrati
Anche per scelta non esercito la professione forense quindi non condanno chi si trova in situazione inversa..
Post un po’ arruffato forse ma fondamentalmente non avrei nessun tipo di problema.
Anzi..a condizione che SIA CAPACE trovare un collega dall altra parte o da questi assistito..mi semplifica il lavoro
Normalità nelle trattative complesse a cui sono stato chiamato (in aggiunta a volte ad un facility agent) cosa gradita oggi nelle 5/6 operazioni che faccio .
Qualche inesattezza ma post fondamentalmente condivisibile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto