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Utente Cancellato 65257

Ospite
Le decisioni che riguardano un condominio circa i lavori straordinari voluttuari devono essere deliberate con le maggioranze di legge. Se i condomini decidono di approvare dei lavori non vi è la possibilitá da parte dell'amministratore di poterlo impedire. Non è ostativo al fine della delibera che alcuni condomini siano morosi. Il dovere dell'amministratore è quello di attuare le decisioni dell'assemblea far pagare le spese condominiali ( in caso di morositá attuare un decreto ingiuntivo che di solito non risolve nulla sia per i tempi che per i modi) e far rispettare il regolamento di condominio. Quindi i condomini hanno il diritto di deliberare spese straordinarie secondo il loro gusto. In assemblea sarebbe il caso di approvare il riparto di queste spese che potrebbero essere caricate solo sui condomini più facoltosi che si prenderebbero l'onere di pagare anche per gli altri. Claudia@
 
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Utente Cancellato 65257

Ospite
Non riesci lo stesso a recuperare in caso di piccole morositá e io intendo fino a 5000€ non conviene. In casi molto gravi di solito il condomino moroso ha altri debiti pendenti. di solito o con Aquitalia o con una Banca in caso di pignoramento dell'immobile e messa all'asta l'amministratore può accodarsi dietro gli altri e comunque le cifre di una vendita in questi termini non rendono soddisfatti i primi figuriamoci i terzi. Diverso sarebbe dotare l'amministratore di clava e aspettare il moroso sotto casa e fregargli il portafoglio che sicuramente sará vuoto.:risata::risata::risata:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Come sospettavo, per piccoli (si fa per dire) importi, forse il giudice non arriva a mettere all'asta?

Su grosse pendenze, è invece chiaro che solitamente ci si trova in coda.
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non riesci lo stesso a recuperare in caso di piccole morositá e io intendo fino a 5000€ non conviene.
L'esperienza di @bit100 è illuminante ma io sono sempre dell'opinione che il disfattismo non è mai un buon punto di partenza.
Per situazioni patrimoniali gravemente compromesse è senz'altro vero. Ma ci sono situazioni che sono per lo più imputabili a cattiva gestione del patrimonio: ad esempio ci sono persone che, trovandosi in ristrettezze economiche, preferiscono mantenere le proprie abitudini di vita (e di spesa), rimanendo indietro col pagamento dei creditori con meno potere negoziale, tra cui il condominio. In questi casi il decreto ingiuntivo funziona anche come solo deterrente: basta nominarlo in assemblea, e magicamente i soldi delle vacanze o dell'auto nuova vengono dirottati sul rientro dalle rate insolute...
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Dipende.
In genere, chi è moroso col condominio è moroso anche con altri creditori, soprattutto le Banche e quindi non vale la pena ricorrere al decreto ingiuntivo.

Se invece si tratta del moroso "spiritoso" che crede di gabbare il condominio , procederei senza pietà...
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Mi sembra un po troppo semplificativo dire che il decreto ingiuntivo sia cosi quasi inutile .

Va premesso che l amministratore ha l obbligo di procedere con decreto ingiuntivo nel termine di 6 mesi. Una volta emesso e dotato di provvisoria esecutività, se senza esito , l amministratore ha l obbligo di attivare la procedura esecutiva

Oltre al lavoro di rito per ottenere il decreto ingiuntivo ( corredo notifiche avvisi assemblee, consuntivi preventivi e riparti ,bilancio condominio le diffide effettuate ) , a livello pratico si tratta di inquadrare ogni singolo moroso , ottenere le informazioni circa il suo stato lavorativo e generale , la storia del condomino , se ricorrente in ritardi , o se cambiamneto improvviso da regolarita a morosita, il perdurare della morosita etc. . sa seguito della diffida di un legale ( preceduta dalal diffida del amministratore) a fronte della quale si addebitano anche su per giu un centinaio di euro per spese legali , già si ha il saggio del debitore , poi il procedere al decreto va valutato su una situazione puntuale col debitore , in caso il debitore si sottragga a dare spiegazioni o a sottoscrivere un impegno di rientro, l amministratore visto che è un suo obbligo deve sottoporre all assemblea il rischio dell ìa infruttuosita dell azione ed eventualmente cosi ottenere l esonero dal obbligoo.
In caso in cui si sia senza esonero l amministratore rischia per legge e dovrebbe procedere col decreto.

Qualora sia infruttuoso anche il decreto , in tal caso lo sara solo nei confronti di chi effettivamente insolvente critico , il passo dell esecuzione non è detto che si debba andare direttamente sul immobile , si puo procedere col precetto verso banca , presso terzi es stipendio, etc , ed in ultima si procede al pignoramento dell immobile.

Quindi l amministratore con ragionevolezza valuta , concede tempo etc quindi seppur magari non rispetta tassativamente i termini di legge , non puo ignorare de plano i suoi obblighi , fatto salvo l esonero.

Nel caso esposto , l ammnistratore deve valutare che in caso di "caldeggiare" o meno , nel sottoporre lavori straordinari voluttuari seppur sottomessi ovviamente alla volontà del assamblea che decide , si espone verso i contrari che procedano per inerzia nel perseguire secondo legge i morosi, specie se non abbia sottoposto la situazione dei recuperi e delle morosita all'assemblea ottenendone l esonero per le posizioni piu critiche e irrecuperabili.


Altresi esiste il fondo delle spese straordinarie.

Il riparto di eventuali spese voluttuarie vanno ripartite secondo legge , non potendo essere ripartite solo sui piu "abbienti " spero di aver capito male ma sarebbe oltre che completamente illeggittimo, sarebbe abberrante .

Pertanto non vi è un divieto diretto nel approvare spese voluttuarie straordinarie , ma queste indirettamente non possono esere approvate qualora la situazione dei morosi determini un dissesto grave finanziario del condominio , in tal caso l Amministratore ,si troverebbe responsabile per la gestione del dissesto, e dovrebbe adottare tutte le cautele del caso , a partire di sottoporre tramite odg , non solo le spese voluttuarie ma anche lo stato di dissesto del condominio.
Ripeto di dissesto secondo regole contabili di analisi del bilancio o secondo situazione patrimoniale provvisoria in corso di esercizio se il dissesto si formi e o concretizzi tale in corso di esercizio.

Spero di essere stato chiaro .
 
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