Jonny1234

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Ciao a tutti ho una domanda. Se ingaggio un'azienda per fare dei lavori sul tetto, sono responsabile io se si fanno male? cioe'...io non me ne intendo, come posso sapere se loro lavorano con attrezzature a norma e in sicurezza?
 
Certo, come Committente sei responsabile, anche se non sei non hai competenze specifiche.
La legge ( dlgs 81/08 testo unico sulla sicurezza sul lavoro) prevede che tu debba verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa che incarichi.
(Cioè devi accertarti che sappia fare il lavoro per cui lo hai assunto)

Questa verifica consiste nel richiedere e conservare alcuni documenti, tra cui:
• visura camerale dell’impresa;
• DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
• copia del documento d’identità e codice fiscale del titolare;
• attestati sulla formazione e l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
• a seconda dei casi, copia del POS (Piano Operativo di Sicurezza), certificati medici che assicurano che il lavoratore non ha problemi a lavorare in quota

Non devi entrare nel merito tecnico dei lavori, ma hai l’obbligo di accertarti che l’impresa sia regolare e abbia le carte in regola per lavorare in sicurezza.

In caso di incidenti, se non hai fatto questa verifica, il rischio di essere ritenuto corresponsabile è concreto

Se hai dubbi, ti consiglio di farti assistere da un tecnico
 
anche dopo le eccezioni della comunità europera l'art 90 dell' 81/08 è chiaro

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

il rischio particolare di caduta dall'alto non è una condizione per dover nominare un coordinatore
che coordina soltanto i rischi interferenti fra più imprese
una sola impresa con chi interferisce...

il rischi dell'allegato 6 per lavori oltre i 2 metri li deve valutare i datore di lavoro


lo stesso articolo al comma risponde alla richiesta di @Jonny1234

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

b-bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).
 
Articolo 100, comma 1, in riferimento al pac:

< 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI .....>

rimango dell'avviso che in presenza di rischi particolari (All. XI), tra cui la caduta dall'alto, si dovranno espletare tutti i dettami in materia di sicurezza.
 
anche dopo le eccezioni della comunità europera l'art 90 dell' 81/08 è chiaro



il rischio particolare di caduta dall'alto non è una condizione per dover nominare un coordinatore
che coordina soltanto i rischi interferenti fra più imprese
una sola impresa con chi interferisce...

il rischi dell'allegato 6 per lavori oltre i 2 metri li deve valutare i datore di lavoro


lo stesso articolo al comma risponde alla richiesta di @Jonny1234
Scusate, ma che differenza c'è tra "committente" e "responsabile dei lavori"?

Inoltre, il mio dolce nonnino che già a fatica riesce a leggere il giornale, come fa ad adempiere agli obblighi? Gli è sufficiente delegare la verifica ad una terza parte? E così facendo, si può scaricare della responsabilità?
 
la differenza:

il Committente è la persona per conto della quale viene realizzata l’opera

Quindi semplicemente chi fa fare i lavori (es. tuo nonno che fa sistemare il tetto di casa).
Ha una serie di obblighi di legge, tra cui:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa;
- nominare il Coordinatore per la Sicurezza se previsto;
- inviare le notifiche ad asl e provveditorato del lavoro

il Responsabile dei lavori nel cantiere privato non è obbligatorio, ma:
il committente può nominare una persona di fiducia (anche un familiare o un tecnico) che assuma il ruolo di “responsabile dei lavori”;

questa persona si fa carico degli obblighi che il committente gli delega espressamente, quindi la responsabilità può essere trasferita, ma solo se la delega è chiara e documentata.*

Nel caso di tuo nonno, sì: può delegare la verifica a te o un tecnico che agirà come responsabile dei lavori. In questo modo, il nonno si alleggerisce di molte responsabilità, ma resta responsabile se non nomina nessuno o se la nomina è solo “a parole”.

Nei cantieri pubblici, invece, il Responsabile dei Lavori è sempre obbligatorio ed è una figura ben distinta, prevista dal Codice dei Contratti.


* per esempio quando il commttente assume una ditta scarsa e senza la minima dotazione di mezzi e dpi "perchè costa poco" e poi astutamente incarica l'architetto di fare da Responsabile dei Lavori...
sta solo buttando i soldi, perchè la ditta l'ha comunque incaricata lui
 

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