masa

Membro Junior
Privato Cittadino
Buon pomeriggio a tutti..
avrei bisogno del vostro aiuto..
Possiedo un immobile con contratto 4 +4 e già da tempo non ho piu la volontà di prolungare il contratto oltre i primi 4 anni..
Già a suo tempo ho inviato agli inquilini la lettera comunicando le mie intenzioni e ho inviato in seguito anche una lettera per il diritto di prelazione..
Oggi ho appreso che entro 6 mesi dalla scadenza dei 4 anni devo inviare una lettera dell avvocato per sfratto..
La mia domanda è..
La procedura non avviene se gli inquilini continuano a star dentro nonostante la scadenza dei 4 anni?
Grazie mille a tutti
 

enrikon

Membro Senior
Entro sei mesi dalla scadenza dei primi 4 anni devi mandare una raccomandata all'inquilino comunicando l'intenzione di non rinnovare il contratto e adducendo la motivazione (che deve per forza rientrare in quelle - poche - previste dalla L. 431/98).

Per l'avvocato ancora è presto :sorrisone:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Possiedo un immobile con contratto 4 +4 e già da tempo non ho piu la volontà di prolungare il contratto oltre i primi 4 anni..
Già a suo tempo ho inviato agli inquilini la lettera comunicando le mie intenzioni e ho inviato in seguito anche una lettera per il diritto di prelazione..
Oggi ho appreso che entro 6 mesi dalla scadenza dei 4 anni devo inviare una lettera dell avvocato per sfratto..
La mia domanda è..
La procedura non avviene se gli inquilini continuano a star dentro nonostante la scadenza dei 4 anni?

Suppongo che le tue intenzioni siano quelle di risolvere anticipatamente il contratto perché intendi vendere un immobile locato a terzi. Tale possibilità sussiste solo ed unicamente se non hai altri immobili ad uso abitativo tranne quello eventualmente adibito a tua abitazione. In tal caso ai conduttori è riconosciuto il diritto di prelazione legale (da non confondersi con la prelazione volontaria in caso di alienazione dell’immobili in corso di rapporto contrattuale) da esercitarsi con le modalità di cui agli artt. 38 e 39 della legge n°392/1978.

Qualora tu voglia usufruire di detta facoltà, devi darne comunicazione ai conduttori con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, indicando il corrispettivo richiesto per l’acquisto, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Ricevuta la comunicazione, i conduttori devono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni, sempre con atto a te notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario, offrendo condizioni analoghe a quelle comunicate loro e provvedere al pagamento del prezzo nei successivi trenta giorni.

Se i conduttori non esercitano il diritto di prelazione, devono riconsegnare l’immobile alla fine del primo quadriennio, vale a dire alla prima scadenza. Avvenuta la comunicazione di diniego e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità, ovvero quando tale data è trascorsa senza che i conduttori abbiano rilasciato l’immobile, tu puoi convenire in giudizio i medesimi osservando le norme previste dall’art. 447-bis c.p.c. con apposita procedura giudiziale prevista dall’art. 30 della legge n °392 del 1978, cui rinvia l’art. 3, comma 4 della legge n°431 del 1998: condizione di procedibilità è l’assolvimento dell’onere di disdetta che deve semplicemente evidenziare l’intenzione seria e realizzabile di vendere l’immobile, di cui chiedi il rilascio (è nullo il diniego di rinnovazione generico).

Nulla comunque ti impedisce di alienare l’immobile occupato senza passare dal diniego di rinnovazione, vale a dire nel corso della durata del contratto, lasciando, quindi, inalterata la sua durata o a terzi o agli stessi conduttori, ma solo se contrattualmente viene concessa la prelazione volontaria (espressa clausola scritta) ai medesimi, perché, in caso contrario, in corso di rapporto, ai conduttori non spetta alcun diritto di prelazione.
 

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