Grazie per la rispostaSi, potrebbe andar bene anche quello; se si tratta solo di affitti brevi, quanto ricaverai ( con relative incombenze di dichiarazione dei redditi) sarà a tuo carico
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Grazie per la rispostaSi, potrebbe andar bene anche quello; se si tratta solo di affitti brevi, quanto ricaverai ( con relative incombenze di dichiarazione dei redditi) sarà a tuo carico
Buongiorno mi si è accesa una lampadina..se mio marito mi concede l'usufrutto.. può essere una buona soluzione?Forte di un valido titolo, nulla ti vieta di esercitare la locazione breve anche in forma imprenditoriale, fuori dall’ambito dell’art.4 del DL 50/2017, ma per farlo dovrai prima avviare una SCIA presso il SUAP del Comune (vedi art.13-ter, co.8 del DL 145/2023).
Con il comodato le tasse sulle locazioni turistiche brevi effettuate da te, le pagherebbe, però, tutte tuo marito-proprietario comodante, perché tu non saresti un privato (persona fisica) comodatario, ex art.4 del DL 50/2017. Anche il reddito da locazione lunga verrebbe tassato al comodante (il comodato d’uso non trasferisce il diritto reale sull’immobile in capo a te).
Avendo alle spalle una legge regionale, spesso matrigna, che corona la locazione turistica di spine, verifica se è prevista una durata massima e la possibilità di fare locazione turistica in forma imprenditoriale. Alcune Regioni (ad es. Sardegna) e alcuni Comuni (ad es. Roma) fino a qualche tempo storcevano il naso se volevi fare locazione turistica in forma imprenditoriale, nel senso che ti obbligavano ad aprire una “CAV” imprenditoriale, che è una struttura ricettiva che non fa contratti di locazione, ma di alloggio.
I soggetti IVA (anche ditte individuali in IRPEF) godono dell’esenzione IVA sui canoni di locazione, a condizione, però, che, come i privati che fanno locazioni brevi, non forniscano servizi di ospitalità onerosa, perché, quando vengono offerti servizi di guest care alla persona, la locazione cessa di essere una locazione, trasformandosi in prestazione di servizi di tipo alberghiero.
Se vuoi fare locazione turistica senza camuffarti da albergo, devi essere servizievole, ma non offrire servizi: non preparare letti e riassettare le camere (non sei un hotel), non servire alla fame degli altri (non sei una tavola calda), non lavare e stirare indumenti altrui (non sei una lavanderia) non fare il cocchiere da e per la stazione (non sei un taxista).
Se ti servirai di un portale di prenotazione, avendo un numero di partita IVA, dovrai associarlo all’account e questo farà salterà la ritenuta d'acconto. Non potrà, quindi, che configurarsi un reddito d’impresa, tassato secondo l’inquadramento che sceglierai:
° il regime ordinario: in questo regime potrai detrarre le spese inerenti l’attività;
° il regime forfettario: in questo regime non potrai scaricare niente, nessun costo tranne i contributi previdenziali INPS versati l’anno precedente.
Con partita IVA:
° sorge l’obbligo del relativo codice attività che nasconde la tua qualifica professionale: i locatori sono qualificati professionalmente dal nuovo codice ATECO 55.20.42;
° scatta l’obbligo di fatturazione elettronica;
° se utilizzerai una piattaforma online (ad es. Booking) scatta l’obbligo di reverse charge o inversione contabile (anche in regime forfettario), cioè dovrai versare allo Stato il 22% di IVA calcolato sulle commissioni host rilasciate in fattura dai portali entro il 16 del mese successivo alla fattura.
Un vento di perturbanti faccende amministrative, a cui ubbidirai come una formica carpentiere schiavizzata, ti strapperà dal tuo mondo. Eccitanti materie, come comunicazione statistica dei flussi turistici (sul portale della Regione), segnalazione degli alloggiati (sul portale della Questura), imposta di soggiorno (sul portale del Comune) riempiranno il calice della tua pazienza.
Frastornata, debilitata da questi e altri triboli (ad es. dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate), dopo un po’ capirai che affittare appartamenti da concedere in locazione a fragile umanità in transito non è una sinecura, ma è un lavoro vero e proprio. Oggi hai il fuoco dentro. Domani chissà.
Dovrai inerpicarti con fatica sulle scale periclitanti di una locazione lampo. Ascoltare una combriccola di turisti festanti e provare a capirli. Vellicare l’ospitalità con amorevole cura, come si fa con i capelli dei figli. In un perenne andirivieni di vacanzieri, tutto sarà sforzo, urto, carico: l’esito non è affatto scontato.
Sappi subito che mettere sotto un tetto degli scapestrati goderecci non ti andrà in nessuno dei modi che vorrai e forse neanche in nessuno di quelli che non vorrai, ma alla fine importa soltanto ricevere un giusto compenso e qualche briciola di gioia per tutti gli sforzi profusi, senza troppe contusioni, perché la locazione turistica, sappilo, può contundere, perciò, quando ci s’imbarca in questo lavoro, uno dei tool da tenere sempre a portata di mano è una buona pomata lenitiva.
Se tuo marito è notaio e ti fa l’atto gratuitamente, forse…. (aggiungi però le imposte sull’atto: lo stato non è tuo parente)Buongiorno mi si è accesa una lampadina..se mio marito mi concede l'usufrutto.. può essere una buona soluzione?
Altrimenti mio marito mi potrà fare un contratto di locazione (con sublocazione) a un importo bassissimo, il minimo consentito..(penso sia la rendita catastale?) al che io posso fare affitti brevi o lunghi con o senza partita IVA..in base a quello che mi sarà più congeniale? Lui si pagherà la cedolare secca sugli affitti percepiti da me e io pagherò le mie tasse (in base al regime fiscale che deciderò di affittare..? ) È esatto?Forte di un valido titolo, nulla ti vieta di esercitare la locazione breve anche in forma imprenditoriale, fuori dall’ambito dell’art.4 del DL 50/2017, ma per farlo dovrai prima avviare una SCIA presso il SUAP del Comune (vedi art.13-ter, co.8 del DL 145/2023).
Con il comodato le tasse sulle locazioni turistiche brevi effettuate da te, le pagherebbe, però, tutte tuo marito-proprietario comodante, perché tu non saresti un privato (persona fisica) comodatario, ex art.4 del DL 50/2017. Anche il reddito da locazione lunga verrebbe tassato al comodante (il comodato d’uso non trasferisce il diritto reale sull’immobile in capo a te).
Avendo alle spalle una legge regionale, spesso matrigna, che corona la locazione turistica di spine, verifica se è prevista una durata massima e la possibilità di fare locazione turistica in forma imprenditoriale. Alcune Regioni (ad es. Sardegna) e alcuni Comuni (ad es. Roma) fino a qualche tempo storcevano il naso se volevi fare locazione turistica in forma imprenditoriale, nel senso che ti obbligavano ad aprire una “CAV” imprenditoriale, che è una struttura ricettiva che non fa contratti di locazione, ma di alloggio.
I soggetti IVA (anche ditte individuali in IRPEF) godono dell’esenzione IVA sui canoni di locazione, a condizione, però, che, come i privati che fanno locazioni brevi, non forniscano servizi di ospitalità onerosa, perché, quando vengono offerti servizi di guest care alla persona, la locazione cessa di essere una locazione, trasformandosi in prestazione di servizi di tipo alberghiero.
Se vuoi fare locazione turistica senza camuffarti da albergo, devi essere servizievole, ma non offrire servizi: non preparare letti e riassettare le camere (non sei un hotel), non servire alla fame degli altri (non sei una tavola calda), non lavare e stirare indumenti altrui (non sei una lavanderia) non fare il cocchiere da e per la stazione (non sei un taxista).
Se ti servirai di un portale di prenotazione, avendo un numero di partita IVA, dovrai associarlo all’account e questo farà salterà la ritenuta d'acconto. Non potrà, quindi, che configurarsi un reddito d’impresa, tassato secondo l’inquadramento che sceglierai:
° il regime ordinario: in questo regime potrai detrarre le spese inerenti l’attività;
° il regime forfettario: in questo regime non potrai scaricare niente, nessun costo tranne i contributi previdenziali INPS versati l’anno precedente.
Con partita IVA:
° sorge l’obbligo del relativo codice attività che nasconde la tua qualifica professionale: i locatori sono qualificati professionalmente dal nuovo codice ATECO 55.20.42;
° scatta l’obbligo di fatturazione elettronica;
° se utilizzerai una piattaforma online (ad es. Booking) scatta l’obbligo di reverse charge o inversione contabile (anche in regime forfettario), cioè dovrai versare allo Stato il 22% di IVA calcolato sulle commissioni host rilasciate in fattura dai portali entro il 16 del mese successivo alla fattura.
Un vento di perturbanti faccende amministrative, a cui ubbidirai come una formica carpentiere schiavizzata, ti strapperà dal tuo mondo. Eccitanti materie, come comunicazione statistica dei flussi turistici (sul portale della Regione), segnalazione degli alloggiati (sul portale della Questura), imposta di soggiorno (sul portale del Comune) riempiranno il calice della tua pazienza.
Frastornata, debilitata da questi e altri triboli (ad es. dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate), dopo un po’ capirai che affittare appartamenti da concedere in locazione a fragile umanità in transito non è una sinecura, ma è un lavoro vero e proprio. Oggi hai il fuoco dentro. Domani chissà.
Dovrai inerpicarti con fatica sulle scale periclitanti di una locazione lampo. Ascoltare una combriccola di turisti festanti e provare a capirli. Vellicare l’ospitalità con amorevole cura, come si fa con i capelli dei figli. In un perenne andirivieni di vacanzieri, tutto sarà sforzo, urto, carico: l’esito non è affatto scontato.
Sappi subito che mettere sotto un tetto degli scapestrati goderecci non ti andrà in nessuno dei modi che vorrai e forse neanche in nessuno di quelli che non vorrai, ma alla fine importa soltanto ricevere un giusto compenso e qualche briciola di gioia per tutti gli sforzi profusi, senza troppe contusioni, perché la locazione turistica, sappilo, può contundere, perciò, quando ci s’imbarca in questo lavoro, uno dei tool da tenere sempre a portata di mano è una buona pomata lenitiva.
Grazie mille, risposta complicata ma chiara ed esaustiva..aggiungo regione Lombardia, provincia di Mantova, nel caso le venisse in mente qualcosa d'altro.@orianna
Senza avventurarsi in onerose cessioni di usufrutto, le modalità più fruibili per un privato (aprire una partita IVA per locare un solo immobile, salvo non sia di lusso, mi pare un azzardo, anche in termini di adempimenti fiscali) sono o un comodo comodato o una casalinga locazione e successiva sublocazione.
Ma non pensare che sia una partita già vinta. Prima di iniziare dovrai farti largo tra le maglie della burocrazia regionale come Rambo. Alcune Regioni (ad es. Emilia-Romagna) consentono la locazione turistica solo ai proprietari e usufruttuari (no comodatari, no conduttori).
Solo se la legge regionale e i decreti di Giunta non ti mettono i bastoni tra le ruote, potrai fare il tuo esordio sul palcoscenico dell’hospitality turistica.
In caso di locazione breve posta in essere dal comodatario persona fisica, quest’ultimo è il soggetto passivo della stessa, e il relativo reddito è qualificato reddito diverso cedolarizzabile (il comodante deve dichiarare solo la rendita catastale rivalutata).
Diversamente, in caso di locazione lunga posta in essere dal comodatario, continuano a restare applicabili le regole tradizionali: il soggetto passivo della locazione lunga rimane il comodante, e il relativo reddito fondiario deve essere da lui dichiarato, in sostanza, incassi tu, ma dichiara tuo marito.
I redditi derivanti da contratti di locazione breve effettuati dal comodatario e i contratti di sublocazione breve sono cedolarizzabili, ma le spese non sono scomputabili.
Quindi, sullo stesso immobile potrebbero verificarsi due ipotesi di applicazione della cedolare secca: una relativa al contratto di locazione concluso tra te e tuo marito, l’altra riferita al contratto di sublocazione breve, tra te-sublocatore e il subconduttore, ma nulla vieta che i regimi fiscali siano diversi.
Solo se assoggetti i canoni della locazione breve effettuata dal comodatario o della sublocazione breve al regime ordinario, le spese sostenute, purchè documentate con fatture o ricevute con il tuo codice fiscale, possono essere dedotte.
La sublocazione lunga, invece, non è cedolarizzabile. Profilo collaterale del discorso: le spese sono deducibili.
Fermiamoci qui.
Casa non di lusso.Grazie mille, risposta complicata ma chiara ed esaustiva..aggiungo regione Lombardia, provincia di Mantova, nel caso le venisse in mente qualcosa d'altro.
Salve,Buongiorno vorrei fare locazioni brevi sulla seconda casa intestata a mio marito. Abbiamo la divisione dei beni. Vorrei svolgerla in modo imprenditoriale a mio nome, con ditta individuale e mi pagherei le tasse e i contributi. È possibile? Che adempimenti burocratici ci sono da intraprendere a livello fiscale?
Gratis per sempre!