Birillo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Un mio cliente vorrebbe acquisire un immobile nel centro storico della città, abitazione regolarmente accatastata di 5,5 vani,costruita nel 1700 ed abitata fino ad alcuni anni fa da due signore che l'avevano ricevuta dai genitori i quali, a loro volta, dai nonni. Ovviamente oggigiorno la casa è da ristrutturare, fare impianti a norma, creare un bagno che possa chiamarsi tale etc. L'abitazione quindi è priva di alcun certificato di agibilità (del resto le nonnette che vi hanno abitato fino ad alcuni anni fa nemmeno sapevano cosa fosse). Fin qui nulla di strano, preliminare e rogito possono effettuarsi nello stato di fatto, così come piaciuto alla parte acquirente.
Il problema sorge adesso: il cliente ha chiesto il mutuo ad una banca e l'erogazione è subordinata alla presentazione anche del certificato di agibilità che, per lo stato di fatto dell'immobile, non si puo' assolutamente produrre.
Leggevo in rete che alcune Banche non lo richiedono, quindi ritengo sia una politica dell'Istituto di credito.....o mi sbaglio?
Il certificato di agibilità è comunque necessario anche per immobili costruiti prima del 1/9/1967?
Attendo lumi.
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A che sappia io la legge non lo richiede per immobili costruiti "ante 1967", ma purtroppo ogni banca è libera di fare ciò che meglio crede. :?
Dì al cliente di non scoraggiarsi e di continuare a cercare .... sicuramente troverà! :ok:

;)
 

naco17

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
:disappunto: la banca decide se vuole o no . circuito bancario nazionale quasi tutti rispettano il fantomatico 1967 ,io come consulente finanziario per miei clienti mi sono rivolto anche presso unicredit,con ottimi risultati :disappunto:
 

nino moschetto

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Alcune banche pur di non concedere un mutuo a volte cercano documenti che sanno di non poter richiedere.
Per immobili costruiti ante 1-9-67 come sappiamo non è necessario esibire non solo il certificato di abitabilità( l'agibilità vale solo per uffici, negozi ecc.) ma neanche la licenza edilizia, oggi concessione edilizia.
L'importante è che dopo tale data non siano state apportate modifiche, all'immobile, che avrebbero richesto da parte delle autorità competenti il rilascio di concessione edilizia.
La banca, ovviamente quando manda il tecnico che deve fare la perizia, si accorge se sono state fatte variazioni sostanziali, e quindi la dichiarazione che per legge il venditore può fare in seno al rogito notarile, dichiarando che dopo la data del 1-9-67 non sono state apportate modifiche, potrebbe valere solo nel caso in cui l'acquirente paghi in contanti, e che ovviamente volesse accettare eventuali difformità del bene.
Nel caso specifico è ovvio che il bene valga un pò di meno del prezzo di mercato.
E' importante sapere che in assenza dell'abitabilità , conta avere la conformità del bene immobile, perchè con la conformità puoi facilmente ottenere l'abitabilità (o agibilità nel caso di uffici, negozi ecc.).
Nel caso specifico alcune banche si accontentano anche di una perizia giurata di un tecnico che dichiara "che l'immobile in questione sia stato costruito in conformità al progetto approvato e che nulla osta al rilascio del certificato di abitabilità".

Nino Moschetto
 

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