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Isabella Tafuro

Ospite
NUOVA APPLICABILITA'GENERALE DEL VALORE NORMALE

Finalmente la Legge Comunitaria 2008, ai fini della armonizzazione della normativa interna ai principi comunitari,modificando la definizione di valore normale contenuta nell’art. 14 del D.P.R. 633/1972, dal quale scompare ogni riferimento ai listini e alle tariffe dell’impresa.

Quando non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghi a quelli da stimare, il valore normale si intende riferibile al prezzo di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

L’allineamento della normativa italiana alle disposizioni europee prevede anche riduzioni alle casistiche di utilizzo del valore normale e un contestuale rafforzamento del suo impiego a scopi antievasivi.

Nel caso di cessioni gratuite, destinazione di beni a finalità estranee all’impresa o professione e di assegnazione ai soci, anziché fare riferimento al valore normale, ossia al prezzo di mercato, la base imponibile è individuata nel prezzo di acquisto o, in mancanza, nel prezzo di costo dei beni o di beni simili.

Alla luce di tali interventi, l’impiego del valore normale diventa un’ipotesi residuale, limitata alle operazioni permutative e dazioni in pagamento e, a scopo antielusivo, a quelle effettuate con parti correlate.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge n. 88/2009.
 

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