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La Corte Costituzionale dichiara illegittima la riduzione dell'indennità di esproprio in relazione ai valori dichiarati ai fini ICI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 338 del 2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' articolo art. 16, c. 1°, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, sostituito dall'art. 37, c. 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio.

L'articolo, infatti, è stato ritenuto idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità, pregiudicando il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato.

http://venetoius.myblog.it/media/01/00/623925629.pdf
 

Carlo Garbuio

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art.16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
"Indennità di espropriazione.
Testo: soppresso dal 01/01/2002
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. "

art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
"L'Indennità' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennita' nei modi stabiliti dall'articolo 20, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennita' di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. "

La norma prevedeva dunque, per le sole aree fabbricabili, una riduzione della indennità di espropriazione, quando il valore venale, dichiarato o denunciato dall’espropriato ai fini ICI, risultasse inferiore all’indennità. Quale effetto ulteriore era prevista (senza una distinzione tra aree fabbricabili e altri immobili) una maggiorazione della indennità, pari alla differenza (con l’aggiunta degli interessi) tra l’importo della imposta (ICI) pagata dall’espropriato o dal suo avente causa per il medesimo bene, negli ultimi cinque anni, e quello risultante dal computo dell’imposta sulla base della indennità liquidata.

Per quanto sopra esposto è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale

Aggiunto dopo 11 minuti...

mi viene un dubbio professionale:
nella sentenza si legge pure di una opposizione alla stima redatta, credo, su questi articoli ora abrogati ...
ci possono essere conseguenze per il perito e perchè?
La soluzione, credo, si dovrebbe trovare nel mandato, che non si vede, conferito al perito.
Bisognerebbe quindi capire cosa è stato chiesto al perito.
 

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