DiegoE

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Agente Immobiliare
L'articolo 63 del c.c. dice che il nuovo acquirente di un immobile è obbligato in solido per i soli oneri condominiali ordinari dell'anno in corso e quello precedente.
Nel caso ci fossero oneri straordinari degli anni precedenti, questi rimarrebbero comunque in capo al venditore.
Questo è quello che dice le legge, anche se poi si trova sempre resistenza da parte dei consulenti dell'acquirente.
Cosa ne pensate?
 

francesca63

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Privato Cittadino
Per evitare qualsiasi resistenza o contestazione , buona regola sarebbe inserire espressamente già in proposta e con chiarezza che le spese condominiali straordinarie deliberate fino al momento del rogito sono a carico del venditore, che dovrà saldare prima di vendere, o scontare la somma necessaria dal saldo prezzo.
In questo modo si arriva a rogito con la dichiarazione dell’amministratore che non ci sono spese pregresse non pagate (salvo conguagli da consuntivo).
Se non si fa così, le discussioni sgradevoli sono sempre possibili, anche se alla fine il venditore dovrà pagare, come da legge.
 
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U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Per evitare qualsiasi resistenza o contestazione , buona regola sarebbe inserire espressamente già in proposta e con chiarezza che le spese condominiali straordinarie deliberate fino al momento del rogito sono a carico dell’acquirente, che dovrà saldare prima di vendere, o scontare la somma necessaria dal saldo prezzo.

Forse volevi dire, "del venditore"?
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Appunto, quindi non capisco le resistenze degli acquirenti

Più che cercare di capire gli acquirenti (ognuno vede le cose dal suo punto di vista), cercate di contrattualizzare a rogito ogni possibilità, a costo di sembrare pedanti.
Anche perché così facendo il testo del rogito potrà essere mostrato all'Amministratore di Condominio che sarà legalmente obbligato a seguirne i dettami.
Se nel rogito c'è scritto che la spesa X è a carico del venditore, l'Amministratore non può sognarsi di chiederla all'acquirente.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Di solito i casi da prevedere a rogito sono:
- Gestione conguaglio a credito (a chi dare i soldi?)
- Gestione conguaglio a debito (a chi chiedere i soldi?)
- Esistenza di insoluti pregressi degli ultimi 2 anni;
- Esistenza di insoluti pregressi anteriori agli ultimi 2 anni.

La gestione del conguaglio sembra una questione banale, ma non lo è: l'amministratore può avere rapporti contabili sono con l'ATTUALE proprietà, quindi anche se il venditore (= ex proprietario) risulta con conguaglio a credito, l'Amministratore non può dargli i soldi perché egli non è più condomino.

Queste situazioni vanno discusse, concordate e soprattutto contrattualizzate.
Volendo potete anche contrattualizzare in capo a chi resterà un'eventuale spesa la cui casistica non rientra in quelle gestite!
IF .... THEN PAGA VENDITORE
IF ... THEN PAGA ACQUIRENTE
ELSE
PAGA ACQUIRENTE oppure PAGA VENDITORE
 

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