Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
diciamo che qualsiasi professionista può se incaricato farti l'attestazione. però chiedi alla società prima esponi la richiesta e senti cosa ti dicono.
 
M

mata

Ospite
Credo senza boiler Mata.
La manutenzione straordinaria richiede sempre la presentazione di una pratica edilizia (progetto, relazioni, ecc.) asseverata da un professionista; nel caso di opere strutturali è obbligatoria la SCIA, con nomina direttore dei lavori e redazione del progetto esecutivo approvato alla pratica antisismica. L'attività libera è solo per la manutenzione ordinaria (non agevolabile se non per le parti condominiali).Di seguito l'art. 6 L. 22/5/2010 n. 73 che, al comma 2, lett. d) prevede la necessità di presentazione della pratica con comunicazione inizio lavori VIL (cioè senza che il Comune rilasci il titolo abilitativo) anche per i pannelli solari e fotovoltaici privi di serbatoio esterno.
“Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici

comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina

dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,

di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti

interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la

realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma

dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro

edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-

pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento

dell’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via

telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono

essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa

l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti

strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non

implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a

novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano

contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi

compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta

delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli

edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le

autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli

interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale

intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica

provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico

abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con

il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli

strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e

regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
 
M

mata

Ospite
Così mi disse all'epoca il geometra che seguiva la ristrutturazione dell'appartamento per conto del venditore (dal quale poi l'acquistai). Può darsi che ci volessero le pratiche edilizie visto che ha il boiler incorporato,nessuno me lo disse ed ora non saprei come fare. Comunque quello che più mi preme è avere quest'attestato che ne certifichi la conformità dell'installazione e la sicurezza del suo ancoraggio sul tetto. Non pensate che sia lui che mi debba garantire la regolare esecuzione della posa in opera e che ne debba rispondere per 10 anni (o forse per sempre)? L'amministratore ed i consiglieri temono che se non è fissato bene in caso di un tornado possa volare via visto che si trova sul tetto al 7 piano. Mi viene freddo solo a pensarci! Certo che ormai sono passati 5 anni e temo che l'installatore non risponda a questa mia richiesta. Non so come fare. Il direttore dei lavori fra l'altro so che si è trasferito
Se non hai fatto la pratica edilizia (comunicazione o SCIA) non puàò esserci un Direttore dei Lavori, forse ti confondi. La direzione dei lavori può essere assunta solo da un professionista del settore, non dal costruttore. Comunque quest'ultimo è corresponsabile, avendo installato un impianto in assenza dei relativi adempimenti edilizi.
 

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