La manutenzione straordinaria richiede sempre la presentazione di una pratica edilizia (progetto, relazioni, ecc.) asseverata da un professionista; nel caso di opere strutturali è obbligatoria la SCIA, con nomina direttore dei lavori e redazione del progetto esecutivo approvato alla pratica antisismica. L'attività libera è solo per la manutenzione ordinaria (non agevolabile se non per le parti condominiali).Di seguito l'art. 6 L. 22/5/2010 n. 73 che, al comma 2, lett. d) prevede la necessità di presentazione della pratica con comunicazione inizio lavori VIL (cioè senza che il Comune rilasci il titolo abilitativo) anche per i pannelli solari e fotovoltaici privi di serbatoio esterno.
“Art. 6. (L). - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,
di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli
interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale
intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con
il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.