faustina

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Privato Cittadino
caso:una persona senza ascendenti e coniuge in vita,ma con 2 figli,può ,invece di dividere l'eredità in 2parti uguali tra i figli ,lasciare ad uno la quota legittima e all'altro oltre alla legittima anche la restante parte di cui si è liberi di disporre ?voglio dire ad uno un terzo e all'altro i due terzi?o non è possibile?mi pareva di aver letto da qualche parte che la parte di cui ognuno può disporre liberamente sia un terzo,sbaglio?
per fare ciò si è obbligati a fare un testamento scritto?lo si può affidare al figlio che riceverà i 2 terzi?può esserci un'opposizione a ciò?
grazie per le info
 
ma quante domande tutte in una volta
per la prima domanda si'. cioe' se io ho un patrimonio e due figli senza coniuge in vita posso fare testamento olografo e lasciare ad un figlio piu' che all'altro figlio. (gli ascendenti quando ci sono i figli non ereditano niente).
cioe' lascio la parte disponibile in piu' a chi voglio.
Due o più figli senza coniuge.
Due o più figli --> 66,66% eredità da dividere in parti uguali
Quota disponibile --> 33,33% eredità
quindi si divide la prima quota in due (FIGLI) e poi il testatore puo' regalare la seconda quota a chi vuole.
queste se sono le volonta' del de-cuius sono solo da rispettare.
 
grazie per la risposta.
e se il detto genitore avesse già provveduto in vita a lasciare ad uno dei 2 figli quel 33%circa del patrimonio liberamente gestibile magari acquistandogli un appartamento,dovrebbe comunque fare testamento,nel senso che in mancanza di un accordo scritto l'altro figlio potrebbe fare opposizione?non bastano i fatti stessi a dimostrare che quella era la sua volontà?
grazie ancora
 
no, mi dispiace sarebbe intesa come donazione indiretta.................quindi in caso di successione l'erede che vede lesa, in quella donazione indiretta anticipata, la sua legittima puo' in sede in successione, giustamente opporsi e ricorrere al giudice per ripristinare le cose.
se nel frattempo il donatario vende l'immobile ricevuto in donazione prima della successione, con la donazione indiretta niente restituzione della cosa, bensì del controvalore. (Cassazione 11496/10)
 

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