bibi7474

Nuovo Iscritto
Buongiorno, vorrei delle delucidazioni circa un caso che sta interessando il mio condominio.
Il proprietario di un locale facente parte del condomio ha chiesto l'autorizzazione per chiudere la parte comune antistante il suo locale per poter costruire una pedana dove poter poggiare altri tavoli. (da alcuni anni senza alcuna autorizzazione formale ha posto su questa parte comune un paio di tavoli, ma senza chiudere).
Lui insiste dicendo che basta la maggioranza dei condomini ma a me non pare. Vorrei qualche riferimento normativo certo da poter portare in assemblea e soprattutto sapere come regolamentare la situazione degli attuali due tavoli mai autorizzati formalmente onde evitare che tra qualche anno possa rivendicare qualcosa. Grazie
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao bibi7474
Piochè il condomino ha manifestato la volontà di delimitare e chiudere la parte da utilizzare così come hai descritto, si creano i presupposti che questi ha chiesto l'uso esclusivo di una parte condominiale, occorre dire che anche senza delimitazioni e chiusure di qualsiasi genere già di fatto sta usufruendo del diritto all'uso esclusivo di parti condominiali.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali sulle parti comuni il C.Civile prevede l'unanimità dei condomini alla cessione del diritto, uno solo voto negativo preclude il tutto.
Ciao salves
 

bibi7474

Nuovo Iscritto
Ti ringrazio! Se ho capito bene anche adesso che non ha materialmente chiuso l'area sta usufruendo di un diritto esclusivo senza una formale cessione di un diritto (visto che nessuno lo ha formalmente autorizzato).Chiedo allora a cosa andiamo incontro noi altri condomini se la situazione resta così come è? In futuro potrà far valere un qualche diritto?
 
S

STUDIO MAROCCO

Ospite
Ciao,
confermo quanto sopra scritto dal mio collega: per la cessione dei diritti sulle parti comuni è richiesta l' unanimità e non la semplice maggioranza. Bisognerebbe che il vostro amministratore dicesse al condomino di sgombrare seduta stante l' area da lui impropriamente occupata. Dopodichè 2 condomini aventi almeno la metà dei millesimi fanno richiesta di un' assemblea straordinaria nel quale venga fissata all' odg la richiesta di cessione dei diritti sulle parti comuni. Sarà poi l' assemblea a decidere in merito, ma con l' unanimità dei voti. Nessun diritto di prelazione potrà far valere il condomino, adducendo l' aver già preso possesso dell' area senza permesso alcuno.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
..........Dopodichè 2 condomini aventi almeno la metà dei millesimi fanno richiesta di un' assemblea straordinaria nel quale venga fissata all' odg la richiesta di cessione dei diritti sulle parti comuni. ....

Cara amministratrice, ;) sbaglio o ti è scappato un lapsus?

Art. 66 d.a.c.c: l'assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore ... o quando ne è fatta richiesta da almeno 2 condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio...

Avrei dei dubbi anche sulla affermazione di merito:

Nessun diritto di prelazione potrà far valere il condomino, adducendo l' aver già preso possesso dell' area senza permesso alcuno

Anche in ambito condominiale varrebbe il principio dell'usucapione se il possesso perdura ininterrotto per venti anni. Come riferimento ti direi di dare una scorsa al vademecum sulla casa recentemente postato dal custode, che per il condominio rimanda ad una interessante guida redatta dall'associazione consumatori della provincia di Bolzano, con la sponsorizzazione della provincia stessa. (pag. 16)
 

Allegati

  • Vademecum Condominiale - Bolzano.pdf
    416,9 KB · Visite: 31
S

STUDIO MAROCCO

Ospite
ebbene sì, è stato un lapsus. Per quel che riguarda l' usucapione, ho avuto dei dubbi anch' io al riguardo ma andrò ad aggiornarmi
 

Fratta

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'usucapione su beni comuni di un condominio è quasi impossibile poichè ogni cambio di proprietà (un nuovo condomine che subentra ad uno vecchio) fa rinnovare e ripartire la numerazione degli anni da capo poichè con il nuovo rogito viene ribadita la proprietà del nuovo condomine sul bene oggetto di usucapione.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
L'usucapione su beni comuni di un condominio è quasi impossibile ...

Interessante la considerazione: che sia quasi impossibile, lo direi comunque in generale. Soprattutto perchè si troverà sempre il condòmino non disposto a tollerare.
Mi rimarrebbero dei dubbi, giusto per ragionare, che basti un passaggio di proprietà: l'art. del c.c. parla solo di uso non interrotto (credo si intenda fisicamente) per 20 anni.
Il passaggio di proprietà è vero che ribadisce, ma non son certo che sia considerata realmente una interruzione valida dell'uso che effettivamente potrebbe continuare .
 

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