Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Dal sedici Marzo per le nuove richieste di edificazione.
Qualche collega ha altre informazioni in merito?
 

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Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Nuovo obbligo a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire o in costruzione. E' stata integrata la legge 122/2005, gli articoli che riguardano la fideiussione a garanzia dei pagamenti, verrà modificato il testo e la polizza decennale postuma.
Di fatto il notaio dovrà supervisionare che il costruttore adempia agli obblighi.
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
In base all'articolo che ho postato non c'è obbligo e ne sanzioni, ma non stipulando il notaio in forma pubblica il preliminare, in caso di contenzioso si incappa nella nullità del contratto, effetto giuridico NON DA POCO!
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
La nullità c'era anche prima, se il costruttore non consegnava la fideiussione.

, in caso di contenzioso si incappa nella nullità del contratto, effetto giuridico NON DA POCO!
certo, ma non potrebbe essere altrimenti.
Il notaio verificherà il rilascio della fideiussione conforme al testo standard, perché anche in questo mondo c'è stata un po' di creatività e nei casi di crisi gli acquirenti non si sono visti restituire tutte le somme effettivamente versate.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Non ne fate menzione ma credo che il tutto sia stato articolato dal nuovo:
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155“,
il cui fine è di rafforzare il sistema di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire.
Il provvedimento, che reca anche modifiche ad alcuni articoli del D. Lgs. 122/2005, prevede infatti maggiori garanzie in favore degli acquirenti di immobili “su carta”, ossia da costruire, in caso di fallimento dell’impresa.
gli articoli rilevanti 385, 386, 387 e 388
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
da un articolo che ho letto
  • il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare
  • nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della fideiussione (obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria nelle more dell’adozione del decreto ministeriale il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti
va bene la tutela per chi acquista su carta, ma nel primo caso gli si impone anche l'obbligo di registrare e trascrivere > ergo imposte che vanno all'erario.
 

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