Andreasky

Membro Junior
Privato Cittadino
A dicembre 2018 ho fatto un preliminare per la nuda proprietà di un'appartamento con le figlie della proprietaria (che hanno la procura a vendere) ma la venditrice è venuta a mancare a febbraio di quest'anno, prima di concludere il rogito. Nel preliminare abbiamo anche inserito la clausola che se la morte della venditrice fosse avvenuta prima del rogito (cosa che è avvenuta), il bene sarebbe stato lo stesso trasferito al sottoscritto agli stessi termini del preliminare. A questo punto le eredi non hanno intenzione di concludere, affermano che è venuto meno l'oggetto del contratto, che quindi è nullo, e che la procura le vincolava a vendere solo la nuda proprietà che ora non c'è più e non la proprietà . Cosa ne pensate di questo curioso caso?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Come già risposto nell’altro forum “gemello”, ilcontratto che hai firmato non è “ a prova di bomba”. Postalo anche qui, per far capire meglio la situazione.

Le procuratrici hanno firmato in quanto tali, non per se. poi c'è da chiarire il discorso “ater”, e il riferimento ai 65 anni.
Ti serve un avvocato, per capire bene se hai dei diritti “forti”; ma secondo me ti dovresti accontentare di riavere i tuoi soldi, od eventualmente di rivedere la cifra.
Le incognite , per riavere il doppio della caparra, sono troppe.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Dico la mia, ma senza presunzione di esattezza, e correggetemi se sbaglio.

Secondo me la clausola inserita è inefficace.

La clausola riguarda la vendita di una ben precisa tipologia di proprietà: la nuda proprietà.

L'intento era che la proprietaria conservasse l'usufrutto vitalizio e vendesse la nuda proprietà, ottenendo in cambio una quantità di denaro contante tanto più alta quanto più la sua speranza di vita (in base a calcoli statistici ufficiali) fosse bassa.

Purtroppo la proprietaria è venuta a mancare, e non è riuscita a ottenere soldi vendendo la nuda proprietà, per sopraggiunta premorienza per cause naturali.

L'oggetto del preliminare (la nuda proprietà messa in vendita) non esiste più: ora l'immobile va in successione, bisogna stabilire chi sono gli eredi, attendere pazientemente che venga fatta la dichiarazione di successione e venga trascritto il tutto, dopodiché si potrà fare un nuovo preliminare, stavolta sulla proprietà piena.

Correggetemi se sbaglio, come sempre.

Ho solo detto il mio pensiero.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Questo è il thread relativo nel forum gemello:

 

Andreasky

Membro Junior
Privato Cittadino
Le procuratrici hanno delega a vendere la nuda proprietà ma in sostanza si impegnano a vendere anche il bene in caso di premorienza. Va bene. Non potevano farlo; ma non si prefigura un falsus procurator?
Dispositivo dell'art. 1398 Codice civile
FontiCodice civileLIBRO QUARTO - Delle obbligazioniTitolo II - Dei contratti in generaleCapo VI - Della rappresentanza
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (1), è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (2).
Note
(1) Tali ipotesi sono diverse da quella in cui il potere, che esiste, viene usato per uno scopo diverso da quello per cui è stato conferito, cioè subisce una deviazione (c.d. abuso di potere) poichè in tal caso l'atto è esistente.
(2) Il contratto è, quindi, inefficace ed il risarcimento è dovuto per la lesione del c.d. interesse negativo (v.
1337 c.c.), con esclusione, cioè, di quanto il terzo avrebbe potuto lucrare dal contratto. Del pari, è escluso che dal contratto possano essere vincolati il terzo o il (non) rappresentato.
 

Allegati

  • rappresentanza-senza-potere-e-tutela-del-terzo.pdf
    89,5 KB · Visite: 39

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto