Melegna

Membro Attivo
Privato Cittadino
all'atto pratico non vuol dire niente. Praticamente c'è scritto che incarichi un geometra e basta... Entro l'accettazione il tecnico non riesce a fare niente di sicuro

C'è scritto che si deve incaricare un geometra prima di firmare l'accettazione. Proposta in scadenza dopo 7 giorni dalla ricezione della stessa. Quindi un obbligo di ingaggiare un professionista in massimo 7 giorni. A me sembra inaccettabile, ma magari sbaglio io.

1) no, a meno che sia stato espressamente scritto nell'incarico
2) si se non ci sono clausole particolari nell'incarico
3) Quali complementi?

Per il numero 1, deve essere espressamente scritto nell'incarico che il venditore è obbligato ad accettare anche offerte interamente subordinate alla concessione del mutuo? Intendi quello? In questo caso si fa menzione di casi in cui c'è un mutuo, ma non c'è scritto nulla riguardo eventuali obblighi o accettazioni di clausole subordinate al mutuo.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti,

tre domande:

1) una proposta di acquisto con prezzo conforme a quanto pattuito, ma interamente subordinata all'ottenimento del mutuo è da ritenersi necessariamente da accettare per evitare la penale di rifiuto alla vendita con prezzo conforme?

2) una proposta di acquisto con prezzo conforme a quanto pattuito che include un testo del tipo: "la parte venditrice si impegna a incaricare un geometra prima dell'accettazione della proposta al fine di sanare l'abitazione per renderla coerente con lo stato di fatto dell'immobile" è da ritenersi necessariamente da accettare per evitare la penale di rifiuto alla vendita con prezzo conforme?

3) una proposta di acquisto con prezzo conforme a quanto pattuito che però includa complementi extra non concordati nel mandato è da ritenersi necessariamente da accettare per evitare la penale di rifiuto alla vendita con prezzo conforme?

Grazie

Non si può rispondere a queste domande se non dopo aver letto il mandato conferito.

Il mandato prevede oltre al prezzo di vendita (pattuito) anche altri contenuti che la proposta dovrà rispettare.

Se la proposta risulterà conforme al mandato di vendita, sarà possibile dichiarare il venditore inadempiente. Nel caso in cui per quel determinato inadempimento (mancata accettazione di una proposta conforme) sia prevista una penale (inferiore alla mediazione, come richiesto dal codice del consumo) sarà dovuta questa penale. In caso di assenza della penale... si potrebbe anche procedere con la quantificazione del lucro cessante.

Nel caso in cui invece la proposta non soddisfi tutte le condizione presenti sul mandato potrà essere rifiutata dal venditore senza alcuna conseguenza.

Va rilavato che alcune condizioni potrebbero essere indicate non esplicitamente. Ad esempio, il punto (2) mi pare compatibile con un incarico nel quale il venditore si sia obbligato a cedere l'immobile conforme alla normativa urbanistica e catastale, come generalmente è appunto specificato un po' in tutti i mandati a vendere.

Direi che, rispetto alla stragrande maggioranza degli incarichi, il venditore potrà rifiutare con buona probabilità le casistiche riconducibili alla 1 ed alla 3 mentre la casistica 2 mi sembra rientrare nell'obbligo di vendere l'immobile conforme.
 

Michela_

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Allego una pagina dell’incarico di vendita pubblicato dal postante in un altra discussione, a marzo.
 

Allegati

  • IMG_1334.jpeg
    IMG_1334.jpeg
    241,1 KB · Visite: 44

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
No. Quella clausola sta a significare che l'erogazione del mutuo potrebbe non essere contestuale al rogito ma al consolidamento dell'ipoteca.

Manca sull'incarico la firma per l'esclusiva che, essendo una condizione particolarmente vincolante, necessità di una sua approvazione specifica.

Direi che l'incarico non è in esclusiva e non prevede obblighi per il venditore.

La penale è ovviamente illegittima perché non rispetta i dettami a tutela del consumatore secondo i quali dovrebbe essere significativamente inferiore alla mediazione.

In tutti i casi non andrebbe applicata alla fattispecie in quanto non è prevista penale nel caso di mancata accettazione della proposta (ovviamente conforme)...

Direi che l'agente immobiliare stia provando ad arrampicarsi sugli specchi.

Io gli scriverei che, stante la mancata sottoscrizione della forma esclusiva di incarico e la conseguente inapplicabilità di detta clausola, si revoca a tutti gli effetti di legge ogni mandato all'agenzia, inibendola dalla gestione di qualsiasi trattativa ed invitandola a fornire entro 15 giorni, l'elenco completo dei soggetti a cui l'immobile sia stato finora proposto.
 
Ultima modifica:

Melegna

Membro Attivo
Privato Cittadino
No. Quella clausola sta a significare che l'erogazione del mutuo potrebbe non essere contestuale al rogito ma al consolidamento dell'ipoteca.

Manca sull'incarico la firma per l'esclusiva che, essendo una condizione particolarmente vincolante, necessità di una sua approvazione specifica.

Direi che l'incarico non è in esclusiva e non prevede obblighi per il venditore.

La penale è ovviamente illegittima perché non rispetta i dettami a tutela del consumatore secondo i quali dovrebbe essere significativamente inferiore alla mediazione.

In tutti i casi non andrebbe applicata alla fattispecie in quanto non è prevista penale nel caso di mancata accettazione della proposta (ovviamente conforme)...

Direi che l'agente immobiliare stia provando ad arrampicarsi sugli specchi.

Io gli scriverei che, stante la mancata sottoscrizione della forma esclusiva di incarico e la conseguente inapplicabilità di detta clausola, si revoca a tutti gli effetti di legge ogni mandato all'agenzia, inibendola dalla gestione di qualsiasi trattativa ed invitandola a fornire entro 15 giorni, l'elenco completo dei soggetti a cui l'immobile sia stato finora proposto.

Avevo notato anch'io questa cosa, poi leggendo la parte in fondo sotto le firme mi è venuto il dubbio in quanto c'è un testo che indica: ai sensi degli articoli 1341 -1342 Cod. Civ. si approvano specificatamente le clausole n.3 B (esclusiva) , n.6 (irrevocabilità e tacito rinnovo) n. 8 (penali per violazione esclusiva etc etc) con poi sotto le nostre firme.

Ma effettivamente l'amico venditore firmando ha solo accettato il contenuto di quelle clausole e non essendoci la firma in corrispondenza dell'esclusiva, significa che non è stata accettata.

Corretto?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto