Sul tema delle proprietà comuni nel condominio una recentissima ordinanza della II sezione civile della Cassazione pubblicata il 2 marzo 2017 ha espresso il principio per cui «nel caso di un edificio costruito da più soggetti su suolo comune, il condominio insorge nel momento in cui avviene l'assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli appartamenti». E, «per effetto dell'assegnazione delle singole porzioni, insorge altresì la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento, destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso». A meno che non risulti chiaramente la volontà di riservare «esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri».
Con l'ordinanza n. 5335 citata, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un condomino che rivendicava la proprietà esclusiva dei sottotetti e per questo aveva impugnato una delibera assembleare.
Nell'ipotesi di edificio costruito da una sola persona i giudici romani hanno precisato che «la situazione di condominio edilizio si ha per costituita nel momento stesso in cui l'originario unico proprietario ne operi il frazionamento, alienando ad un terzo la prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione
Con l'ordinanza n. 5335 citata, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un condomino che rivendicava la proprietà esclusiva dei sottotetti e per questo aveva impugnato una delibera assembleare.
Nell'ipotesi di edificio costruito da una sola persona i giudici romani hanno precisato che «la situazione di condominio edilizio si ha per costituita nel momento stesso in cui l'originario unico proprietario ne operi il frazionamento, alienando ad un terzo la prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione
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