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Art. 5. Legge 431/98
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 (ossia il D.M. 16.01.17) definisce le condizioni e le modalità' per la stipula di contratti di locazione di
natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis.

Art. 2 D.M. 16.01.17
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi,
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione
professionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
...... 2, 3, 4, 5, 6
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto tratto (Allegato B) che è approvato ai sensi dell’art. 4 - bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

Allegato B (Locazione abitativa di natura transitoria)
.......
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi/giorni, dal …………. al
………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta. (quindi non è prevista la proroga).

Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore)
...... dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando ………………………………
 

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Si può fare tranquillamente la proroga di un transitorio e registrarla telematicamente. Nessuno se ne accorge, finché non trovi un inquilino litigioso che va dal Giudice e si fa trasformare il contratto in un normale 4 + 4 e allora non lo mandi via per 8 anni. Se uno vuole provare ....
 

Bastimento

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Si può fare tranquillamente la proroga di un transitorio e registrarla telematicamente. Nessuno se ne accorge, finché non trovi un inquilino litigioso che va dal Giudice e si fa trasformare il contratto in un normale 4 + 4 e allora non lo mandi via per 8 anni. Se uno vuole provare ....
Sarei curioso di trovare sentenze così "fiscali".

La lettura del testo ministeriale, presa alla lettera, ti da ragione: ma appare più una dimenticanza che un vero divieto di proroga, purchè non si superino i 18 mesi, che è il vero limite espresso
 

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E' un controsenso legale prorogare un contratto ad uso transitorio la cui scadenza DEVE essere legata ad un evento CERTO e PREVEDIBILE. Se l'evento non fosse CERTO e PREVEDIBILE (ma lo dice esplicitamente la Legge), allora si potrebbe prorogarlo. Quello che non è espressamente vietato - e quindi implicitamente consentito - è stipulare con lo stesso soggetto un nuovo contratto ad uso transitorio legato ad un altro evento come sopra.
 

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