Brigaloto

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Buongiorno.
Mia figlia ha vendito un appartamento acquistato con le agevolazioni prima casa dove aveva la residenza e ne ha acquistato un altro sempre "prima casa" in un altro comune. La nuova residenza è sufficente che sia nel nuovo comune, in altro appartamento, o deve anche essere nell'immobile acquistato.
Grazie a chi mi risponderà
 

Bagudi

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Dipende.
Se ha un mutuo e non ha la residenza non può detrarsi gli interessi passivi.
E pagherà l'IMU come seconda casa.
 

Brigaloto

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preciso che l'appartamento è stato venduto da me a mia figlia, con regolare bonifico bancario e che il mutuo gravante è stato accollato a mia figlia che cmq non detrarrà interessi.
Pertanto l'intenzione è quella di affittarlo. In sintesi mia figlia sposterà la residenza nel nuovo comune, ma in altro immobile, e affitterà quello acquistato ( fermo restando che pagherà l'IMU come seconda casa). Si può fare?
Il quesito nasce perchè mi è stato detto che trattandosi di secondo aceuisto di una prima casa la residenza deve essere nell'immobile e non solamente nel comune. A me sembra starno non avendo trovato nessun riferimento normativo. Grazie
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Pertanto l'intenzione è quella di affittarlo. In sintesi mia figlia sposterà la residenza nel nuovo comune, ma in altro immobile, e affitterà quello acquistato ( fermo restando che pagherà l'IMU come seconda casa). Si può fare?
secondo me dipende. Se ha venduto il primo immobile prima dei 5 anni dovrà trasferire la residenza nell'immobile acquistato, pena la decadenza dei benefici prima casa, mi spiego, chi vende prima dei cinque anni, per non perdere il beneficio dovrà riacquistare un immobile da adibire a propria abitazione principale, questo implica il trasferimento della residenza nell'immobile riacquistato.
 

brina82

Oggi è il mio Compleanno!
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secondo me dipende. Se ha venduto il primo immobile prima dei 5 anni dovrà trasferire la residenza nell'immobile acquistato, pena la decadenza dei benefici prima casa, mi spiego, chi vende prima dei cinque anni, per non perdere il beneficio dovrà riacquistare un immobile da adibire a propria abitazione principale, questo implica il trasferimento della residenza nell'immobile riacquistato.

O comunque, anche se non vi spostasse la residenza (spostandola almeno in un altro immobile del territorio comunale), deve comunque adibirlo ad abitazione principale: cioè significa che non può essere affittato nell'immediato (credo convenga trasferirci la residenza e abitarci per qualche mese, prima di affittarlo).
 

angy2015

Membro Assiduo
La residenza deve essere nell'immobile di nuovo acquisto se ha usufruito del recupero dell'imposta pregressa, comunque il notaio normalmente scrive nell'atto gli obblighi che devono essere rispettati
 

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