tizzle

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Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
ma è vero che per revisionare i millesimi di un condominio non occorre più l'unanimità?
Sarebbe un bel passo in avanti per la gestione condominiale.
Voi sapete qualcosa in merito?
Mille grazie.
 
eccomi qui...ciao ciao tizzle...questa e' la sentenza a sezioni unite che risponde alla tua domanda...a sezioni unite vuol dire che ha validita' nazionale...

sentenza 18477 del 9 agosto 2010...per revisionare i millesimi non occorre piu' l'unanimità!
 
Buon giorno
se le tabelle millessimali sono di natura assembleari cioè se approvvate nel corso di una normale assemblea condominiale allora non serve piu' l'unanimità.
Caso contrario invece se le stesse sono di natura contrattuale cioè se sono inserite nel contratto di acquisto dell'appartamento serve ancora l'unanimità.-
Serve ancora l'unanimità anche quando le tabelle millessimali in atto non seguono i ctiteri di legge ma si rifanno ad un accordo (ex dividere le spese in parti uguali) avvenuto tra tutti i partecipanti al condominio.-
Cordiali saluti
 
le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 18477 del 9 agosto, hanno ribaltato questa prassi. Perché di consuetudine giurisprudenziale si tratta e non di legge. Il collegio ha chiarito, con una lunga motivazione redatta da Roberto Michele Triola, che «la delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino (...) ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica». La delibera che approva le tabelle, quindi, per la Cassazione sancisce «il risultato di una operazione tecnica (...) ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale».

La motivazione smonta decenni di giurisiprudenza della Cassazione stessa. Cancella la teoria per la quale l'approvazione della tabella millesimale costituirebbe un «negozio di accertamento» del diritto di proprietà sulle parti comuni e quella per cui costituisca fonte dell'obbligo dei condomini di concorrere nelle spese, (dato che in realtà tale obbligo deriva direttamente dalla legge); la tabella non incide quindi sul valore dalla proprietà, come ritenuto comunemente, ma semplicemente sugli obblighi contributivi.
 
....non sono un tecnico ma per problemi sempre condominiali mi sono documentato sull'argomento e ricordo di aver letto sempre in qualche post di un altro forum che se le tabelle non seguono i criteri di legge ("SALVO DIVERSA CONVENZIONE"- ART. 1123 CC) serve ancora l'unanimità-
Se così non fosse chiedo scusa ed i forum esistono anche per approfondire le conoscenze.

((((((((((((((((
......sono un lui.
Cordiali saluti
 
oggi navigando per il Web ho trovato l'art. di cui al presente Link
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo636.ashx
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La risposta al quesito è molto semplice: allo stato attuale (sebbene quello espresso dalla Corte di Cassazione sia un’interpretazione delle norme codicistiche e non una norma avente forza di legge)ogni assemblea potrà approvare e revisionare le tabelle millesimali con il voto della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno 500 millesimi. Una sola la condizione: l’approvazione e la modifica devono avere ad oggetto l’adozione di uno strumento di ripartizione delle spese conforme ai criteri legislativi. Qualora si volesse approvare una tabella in deroga a tali criteri, infatti, sarebbe sempre necessaria l’unanimità dei consensi.
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Resto in atteso di chiarimenti

Cordiali saluti
 
Resto in atteso di chiarimenti

A me sembra molto chiaro e anche molto completo lo stralcio che hai tratto da Condominioweb.
In pratica :
la famosa sentenza a Sezioni Unite della Cassazione definitivamente stabilito che per l'approvazione delle Tabelle Millesimali sia sufficiente la maggioranza assembleare.
E tanto è.

Due soli punti potrebbero essere da approfondire:

1) una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite , dal punto di vista della vincolatività, è vero che non è una legge, ma è anche vero che ...forse è persino più vincolante di una legge! Il perchè è molto semplice: quando una questione viene deferita alle Sezioni Unite , ciò avviene perchè esistono reiterati contrasti giurisprudenziali (ossia si sono avute parrecchie sentenze che dicono bianco e parecchie sentenze che dicono nero), mentre si sente l'esigenza di pervenire ad una linean interpretativa coerente ed uniforme , tale da evitare queste "oscillazioni" tra bianco e nero m ovviamente assai deleterie sotto il profilo della "certezza del Diritto".
E' esattamente per questa ragione che...mentre dinanzi ad un testo normativo potrai trovare Giudici che lo interpretano "bianco", altri che lo interpretano "verde", altri che lo interpretano "nero", ....una Sentenza a Sezioni Unite porta tutti i Giudici d'Italia ad attenersi a QUELLA interpretazione che è stata fornita dalle Sezioni Unite (le quali sono stata chiamate ad occuparsene proprio per fissare criteri univoci di interpretazione, da valere nei giudizi futuri sulle stesse questioni).

2) L'articolino di Condominioweb opportunamente ricorda che occorre comunque l'unanimità dei consensi quando i criteri di riparto voluti dal condominio fossero in deroga rispetto a quelli legali. Sembra complicato , ma non lo è.
I criteri legali sono quelli previsti dal codice civile, e in buona sostanza fissano paletti molto logici e molto equi, che potremmo riassumere con questa frase : "il codice civile esige che le spese relative ai beni comuni siano ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà individuali , e , per i beni sucettibili di uso differenziato tra i condòmini, che lo siano anche in misura proporzionale al beneficio potenziale che ciascuna unità privata può trarre dal bene comune.
Ecco , dunque : l''unamimità, oggi come ieri, diviene necessaria ogniqualvolta si intenda ripartire le spese comuni con criteri che non rispettino queste propozionalità. Esempio tipico è quello in cui, per "praticità" si decide di dividere tutte le spese in parti uguali, pur essendoci nel condominio proprietà di consistenza assai diversa: questa divisione in parti uguali, se non sottoscritta all'unanimità, è assolutamente nulla ed impugnabile, appunto perchè non rispetta quei criteri voluti dalla legge e non è stata neanche voluta da tutti coloro ai quali si pretente di applicarla.
 
SCusa STUDIOMINUCCI ma quanto da te scritto nell'ultima parte del tuo post
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Ecco , dunque : l''unamimità, oggi come ieri, diviene necessaria ogniqualvolta si intenda ripartire le spese comuni con criteri che non rispettino queste propozionalità. Esempio tipico è quello in cui, per "praticità" si decide di dividere tutte le spese in parti uguali, pur essendoci nel condominio proprietà di consistenza assai diversa: questa divisione in parti uguali, se non sottoscritta all'unanimità, è assolutamente nulla ed impugnabile, appunto perchè non rispetta quei criteri voluti dalla legge e non è stata neanche voluta da tutti coloro ai quali si pretente di applicarla.
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non è quello scritto da me nell'ultima parte del mio primo post di questa discussione

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Serve ancora l'unanimità anche quando le tabelle millessimali in atto non seguono i ctiteri di legge ma si rifanno ad un accordo (ex dividere le spese in parti uguali) avvenuto tra tutti i partecipanti al condominio.-
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tutti i partecipanti al condominio naturalmente è l'unanimità e per accordo si intende naturalmente una decisione sottoscritta

Cordiali saluti
 
Scusami tu Fox : sarà l'ora ....ma io non vedo quale differenza ci sia tra quel che hai copia.incollato da CW e quello che ho scritto io.O_o

Ci riproviamo, ok?

Ipotesi A) un condominio decide di dotarsi delle tabelle oppure di revisionare quelle esistenti. Bene. Se queste tabelle rispettano i criteri di proporzionalità di consistenza tra le varie unità non ci sono dubbi : la maggioranza dell'assemblea ha il potere di approvarle e renderle obbligatorie per tutti i condòmini.

Ipotesi B) un condominio decide di adottare criteri di riparto che NON rispettano la proporzionalità rispetto alla consistenza delle varie unità (vuoi perchè decidono di ripartire in parti uguali, o per qualunque altra ragione) : la maggioranza dell'assemblea NON ha il potere di approvare questo criterio di riparto. Non solo non ce l'ha la maggioranza, questo potere, ma è proprio che non ce l'ha l'assemblea! Affinchè questo criterio (che è in deroga ai principi codicistici) abbia valore vincolante verso i condòmini occorrerà che TUTTI i Condòmini lo abbiano sottoscritto (e dunque: nel caso di unità immobiliari cointestate, dovrà essere sottoscritto da tutti i cointestatari).
 

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