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Tina12

Ospite
Buongiorno. Abito in una villetta a schiera facente parte di un complesso di un totale di 24 edifici ripartiti in 4 blocchi da 6. Finora non è stato costituito fiscalmente un condominio, avendo in comune solo il viale di accesso e la relativa illuminazione. Pertanto non esiste un amministratore e neppure un regolamento condominiale a cui far riferimento. Vorrei sapere se la facciata di ciascuna villetta venga considerata parte comune o meno, e quindi se un proprietario possa decidere autonomamente, mediante una ristrutturazione straordinaria, di modificarne in parte l'aspetto mantenendone il decoro, come da art. 1117 c.c.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Buongiorno. Abito in una villetta a schiera facente parte di un complesso di un totale di 24 edifici ripartiti in 4 blocchi da 6. Finora non è stato costituito fiscalmente un condominio, avendo in comune solo il viale di accesso e la relativa illuminazione. Pertanto non esiste un amministratore e neppure un regolamento condominiale a cui far riferimento. Vorrei sapere se la facciata di ciascuna villetta venga considerata parte comune o meno, e quindi se un proprietario possa decidere autonomamente, mediante una ristrutturazione straordinaria, di modificarne in parte l'aspetto mantenendone il decoro, come da art. 1117 c.c.

Se non cambia l'estetica e il colore lo potresti fare.

In assenza di amministratore, opportuno e' informare preventivamente gli altri condomini sugli interventi che intendi fare.

Nessuno vuole farlo sulla propria abitazione..?

Magari nel prossimo futuro si..

Cio ti eviterebbe i costi della pratica, piano sicurezza e tutto cio' che prevede la normativa, costi che se farai da sola dovrai sostenere da te anziche' dividere.
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Vorrei sapere se la facciata di ciascuna villetta venga considerata parte comune o meno
Da quello che mi risulta, nelle villette a schiera le facciate (cioè, per capirsi, i lati anteriore e posteriore) non fanno parte della proprietà comune e il loro rifacimento, mantenendone le caratteristiche e non alterando il "decoro" dell'intero complesso, competono al proprietario (avvertendo i proprietari delle altre villette, come giustamente suggerito). Diverso il caso delle due pareti laterali del complesso, appartenenti una al primo villino e una all'ultimo, che sono considerate parti comuni, perchè rappresenterebbero i "confini" ed i "sostegni" del complesso: il rifacimento di queste ultime competerebbe al condominio (che da te non è stato costituito, ma che, secondo me, sarebbe opportuno costituire nella forma "minima", cioè meno di 8 condòmini, ma con un regolamento chiaro ed un facente funzione di amministratore per le parti comuni: bollette elettriche, pavimentazione, tubazioni, posteggi, eventuali parti verdi, recinzione, etc..).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
al condominio (che da te non è stato costituito, ma che, secondo me, sarebbe opportuno costituire nella forma "minima", cioè meno di 8 condòmini, ma con un regolamento chiaro ed un facente funzione di amministratore per le parti comuni: bollette elettriche, pavimentazione, tubazioni, posteggi, eventuali parti verdi, recinzione, etc..).
In sostanza concordo su quasi tutto: meno un aspetto di principio.

Secondo il mio modesto parere, il condominio "non si costituisce" ma "esiste di per sè"
E' del tutto insignificante che nessuno abbia provveduto a chiedere un codice fiscale per il condominio, e non sia stato nominato un amministratore.

Nel caso specifico occorre , sempre secondo me, risalire agli atti di compravendita delle villette, e rilevare eventuali vincoli "condominiali", parti comuni, ecc.
Occorrerebbe poi sapere in che forma sono state realizzate le villette e su quale proprietà: se il terreno ad esempio fosse stato frazionato per ciascuna villetta, e non si fossero prescritti ulteriori criteri comuni, di fatto si avrebbe solo una comunione sul passaggio comune, ma non un condominio.

Se invece il lotto del terreno fosse rimasto indiviso, il condominio esisterebbe automaticamente. Ed essendo 24 u.i. sarebbe obbligatoria la nomina di un amministratore.

Per quanto sopra sarebbe oltremodo opportuno concordare al più presto, "a bocce ferme" un regolamento di condominio che stabilistca a priori proprio i criteri che il nostro sta sollevando.
 

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