giovanni paoletti

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno, sono un nuovo iscritto ed è la prima volta che scrivo qual'cosa su questo forum. Se sbaglio mi perdonerete.
Vorrei sottoporre il seguente quesito. Gli inquilini del piano terreno del palazzo dove vivo devono o non devono pagare le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore? Faccio presente che tali possiedono una porzione di terrazzo di esclusiva proprietà dove possono andare fare ciò che vogliono usando l'ascensore, addirittura a stendere i panni o coltivare vasi etcc.
Quanto sopra perchè avendo ristrutturato la cabina dell'ascensore si rifiutano di pagare la quota loro spettante in quanto, dicono, che il regolamento condominiale redatto nel 1936 li esclude da tale onere.
Qualcuno sa darmi una risposta in merito? Grazie Giovanni
 

giovanni paoletti

Membro Junior
Privato Cittadino
no, nel 36 l'ascensore non c'era. E stato messo dopo. Aggiungo che in occasione del cambio delle corde tre o quattro anni fa, il vecchio amministratore è riuscito a fargli pagare la quota della spesa ma poichè ora è cambiato non so come ha fatto. Comunque grazie dell'interessamento.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Immaginavo ecco perché ho chiesto l'informazione. Mentre per i condomini nati con l'ascensore lo stesso è di proprietà di tutti i condomini per voi la situazione cambia.sicuramente nel vostro regolamento ci sarà stata un'aggiunta. Capire cosa però. Potrei ci sono per caso dei condomini che non hanno partecipato alla spesa di installazione? É stato messo a verbale? Ma se di fatto lo usano ..... Teniamo comunque presente una cosa che la regola generale ci dice che non è di tanto l'uso che il singoli ne fa ma quello che potenzialmente può fare. Bisogna cercare di usare il buon senso.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
se il condominio è nato senza ascensore non esiste il regolamento dell'ascensore ma delle scale, ora si deve usare lo stesso regolamento, con gli stessi mm. sia per le spese di manutenzione che delle spese straordinarie, questo un amministratore lo deve sapere ciao:stretta_di_mano:
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
L'installazione dell'ascensore successiva alla costruzione del condominio viene effettuata generalmente dopo lunghe discussioni e relativi passaggi assembleari. Dall'analisi dei verbali si può capire come erano gli accordi tra le parti e la successiva evoluzione (se alcuni condomini non avevano aderito e lo hanno fatto successivamente).

Normalmente per evitare il fenomeno del free raider, ovvero di persone che dicono di non volere un servizio e poi lo utilizzano gratis, vengono poste delle gettoniere o delle chiavi abilitanti la pulsantiera.
Se queste non esistono allora possiamo presumere - ma solo l'esame documentale può dirimere la questione - che tutti fossero d'accordo e che quindi sono tutti proprietari (tra l'altro il precedente sembrerebbe favorire questa interpretazione).

Altra ipotesi è che chi ha installato l'ascensore abbia fatto un gesto di liberalità consentendo l'utilizzo a tutti. In questa ipotesi però i condomini che non avevano aderito non sono proprietari bensì semplici utilizzatori con il beneplacito dei reali proprietari, ergo non devono pagare.

Non conoscendo la situazione giuridica nei dettagli evito d'entrare nell'analisi di eventuali usucapioni e relativo titolo di proprietà che scaturirebbe dall'uso nel tempo del bene. Questa fattispecie semplificherebbe il tutto in quanto loro sarebbero proprietari, quindi rientrerebbero tra i soggetti tenuti a pagare le spese.

Per quanto esposto ritengo indispensabile un'analisi dettagliata dei diversi verbali condominiali unica fonte di certezza in simili situazioni.

In linea generale le spese per ascendore andrebbero ripartite tra straordinarie e ordinarie.
Le spese straordinarie competono tutti i proprietari dell'impianto in base ai millesimi di proprietà (usualmente) quelle ordinarie competono applicando il principio delle scale.

Una soluzione alternativa irrituale ma di sicuro effetto sarebbe quella di fare scrivere ai dissenzienti che non sono proprietari dell'ascensore o di fare un passaggio assembleare per fare installare una chiave abilitativa (anche mediante codice elettronico).
Chi riterrà di essere proprietario pagherà e utilizzerà, chi non riterrà d'essere proprietario sarà escluso sia dal bene sia dal relativo costo.
Questa soluzione ha un vantaggio. Forzerebbe la mano a chi dissente perchè per ottenere di nuovo l'utilizzo del bene dovrebbe ammettere d'essere il proprietario e pagare quanto dovuto (inclusi i costi d'installazione della nuova pulsantiera).
Non credo che ci sia pericolo di causa sia perchè chi discute per pochi euro non va da un avvocato per pagare l'avvocato e le spese che vuole evitare (che a seguito di causa dovrebbe pagare sempre) sia perchè pagando avrebbe i codici abilitativi (quindi mancherebbe l'oggetto del contendere).

Ciao
Kurt
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
a integrazione del punto spese.
In linea generale è corretta la risposta di adimecasa in quanto in merito la
Cassazione civile , sez. II, sentenza 17.02.2005 n° 3264 ha dichiarato legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore condominiale in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 Cod. Civ. con riferimento alle scale condominiali, secondo cui le spese sono ripartite fra i condomini, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005, ribadendo l'applicazione della suddetta norma in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente ad oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica disciplina.

Nel caso di ascensori installati successivamente, molto spesso sono stati applicati i criteri da me indicati. A questo mi riferivo nella mia risposta che senza delucidazione sembrerebbe sbagliata

Kurt
 

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