Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
Può unj proprietario di un immobile liberare i detentori dello stesso (ad es. locatari) dal pagamento della quota TASI di loro spettanza, versandola interamente lui, in pratica versando il 100% dell'imposta?
In caso di appartamento in comproprietà, può un solo comproprietario farsi carico dell'intero tributo, versando anche la quota degli altri comproprietari?
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Credo che una simile ipotesi non sia regolamentata ma nel passato (quando c'era l'IMU) io l'ho fatto per vari anni e lo Stato verificava solo che l'IMU fosse stata pagata.
Voleva cioè che l'appartamento (di proprietà di mia moglie) fosse "coperto" dal pagamento (che faceva mia suocera abitandoci a titolo gratuito non formalizzato contrattualmente)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Può unj proprietario di un immobile liberare i detentori dello stesso (ad es. locatari) dal pagamento della quota TASI di loro spettanza, versandola interamente lui, in pratica versando il 100% dell'imposta?
In caso di appartamento in comproprietà, può un solo comproprietario farsi carico dell'intero tributo, versando anche la quota degli altri comproprietari?


Tra detentori, ossia coloro che utilizzano l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (ad es. conduttori) e possessori (proprietari-locatori) non esiste solidarietà, poiché a ciascuna di queste categorie di contribuenti corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in sostanza il possessore non risponde per il detentore (Legge n°147/2013, art. 1, co. 671). Il locatore, in linea di principio, non potrebbe liberare il locatario, semplicemente versando il 100% dell’imposta dovuta poiché – in questa eventualità – si determinerebbe, da un lato, una posizione creditoria (in capo al locatario) e dall’altro una violazione tributaria (in capo al locatore).

C’è da dire, però, che anche se il regolamento municipale non lo disciplina, detentore e possessore potrebbero sottoscrivere un accordo in cui il possessore si fa carico dell’altrui debito (a patto che la durata dell’utilizzo da parte del detentore sia superiore ai 6 mesi e in presenza di superamento della soglia dell’importo minimo di versamento stabilito dal Comune: lo standard è di 12 euro), dandone preventiva comunicazione al Comune, ma ciò non libererebbe comunque il detentore originario. L’articolo 8 (Tutela dell’integrità patrimoniale) della legge n°212/2000, al comma 2, prevede, infatti, che “è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui” ma precisa “senza liberazione del contribuente originario”. Ciò significa che, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal locatario, il Comune potrà richiedere la differenza solo a lui e non al locatore (scatta la suindicata regola generale, ossia il meccanismo di non solidarietà).

Diversamente, la solidarietà nell’assolvimento dell’imposta è piena tra detentori, da un lato, e tra possessori, dall’altro. In quest’ultimo caso, ciascuno dei comproprietari calcolerà l’imposta autonomamente sulla propria quota di possesso (utilizzando - in caso di possessori non occupanti l’abitazione - se deliberate, le aliquote TASI previste per gli altri immobili). Resta inteso che, in caso di mancato o insufficiente versamento, il Comune potrà chiedere la differenza a sua totale discrezione nei riguardi di alcuni o di tutti i comproprietari, senza rilevare il soggetto al quale la violazione è imputabile. L’esistenza della solidarietà comporta che i possessori possono scegliere – al fine di scongiurare le insorgenze di violazioni fiscali, a cui poc’anzi si accennava - anche il pagamento unitario della TASI da parte solo di uno degli obbligati. In questo caso (lo stesso discordo vale anche per i detentori), il pagamento dell’intera cifra da parte di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Mi resta un dubbio: come fa il Comune ad accertare il corretto versamento del tributo, dal Momento che ad es. per IMU non si indicano gli estremi catastali bensì solo il proprio codice fiscale? Mi sembra che l'unica via sia che ciascuno possa dimostrare di aver versato secondo i propri diritti
 

MELISSA75

Membro Attivo
Professionista
Ogni comune ha il suo regolamento, chiedi in forma scritta se e' accettato il pagamento del solo proprietario ed archivia la risposta ricevuta per cautelare da futuri accertamenti il detentore dell'immobile
 

Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
Tra detentori, ossia coloro che utilizzano l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (ad es. conduttori) e possessori (proprietari-locatori) non esiste solidarietà, poiché a ciascuna di queste categorie di contribuenti corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in sostanza il possessore non risponde per il detentore (Legge n°147/2013, art. 1, co. 671). Il locatore, in linea di principio, non potrebbe liberare il locatario, semplicemente versando il 100% dell’imposta dovuta poiché – in questa eventualità – si determinerebbe, da un lato, una posizione creditoria (in capo al locatario) e dall’altro una violazione tributaria (in capo al locatore).

C’è da dire, però, che anche se il regolamento municipale non lo disciplina, detentore e possessore potrebbero sottoscrivere un accordo in cui il possessore si fa carico dell’altrui debito (a patto che la durata dell’utilizzo da parte del detentore sia superiore ai 6 mesi e in presenza di superamento della soglia dell’importo minimo di versamento stabilito dal Comune: lo standard è di 12 euro), dandone preventiva comunicazione al Comune, ma ciò non libererebbe comunque il detentore originario. L’articolo 8 (Tutela dell’integrità patrimoniale) della legge n°212/2000, al comma 2, prevede, infatti, che “è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui” ma precisa “senza liberazione del contribuente originario”. Ciò significa che, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal locatario, il Comune potrà richiedere la differenza solo a lui e non al locatore (scatta la suindicata regola generale, ossia il meccanismo di non solidarietà).

Diversamente, la solidarietà nell’assolvimento dell’imposta è piena tra detentori, da un lato, e tra possessori, dall’altro. In quest’ultimo caso, ciascuno dei comproprietari calcolerà l’imposta autonomamente sulla propria quota di possesso (utilizzando - in caso di possessori non occupanti l’abitazione - se deliberate, le aliquote TASI previste per gli altri immobili). Resta inteso che, in caso di mancato o insufficiente versamento, il Comune potrà chiedere la differenza a sua totale discrezione nei riguardi di alcuni o di tutti i comproprietari, senza rilevare il soggetto al quale la violazione è imputabile. L’esistenza della solidarietà comporta che i possessori possono scegliere – al fine di scongiurare le insorgenze di violazioni fiscali, a cui poc’anzi si accennava - anche il pagamento unitario della TASI da parte solo di uno degli obbligati. In questo caso (lo stesso discordo vale anche per i detentori), il pagamento dell’intera cifra da parte di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri.

Grazie ancora, Penny! :fiore:A 30 giorni dal pagamento dell'acconto, nessuno sa niente e c'è solo enorme confusione. Assenza di indicazioni in delibera. Una regola comunale precisa non esiste. L'ufficio tributi dice che i tecnici del Comune stanno ancora studiando e facendo simulazioni sul gettito presunto con maggiorazione dello 0,8 per mille, ma che comunque loro non hanno i dati per fare arrivare a casa la precompilata con l'importo da pagare e che possono solo fornire assistenza per il calcolo, ma per non più di quattro unitù immobiliari per persona. Questa è l'Italia di oggi. :triste:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Grazie ancora, Penny! :fiore:A 30 giorni dal pagamento dell'acconto, nessuno sa niente e c'è solo enorme confusione. Assenza di indicazioni in delibera. Una regola comunale precisa non esiste. L'ufficio tributi dice che i tecnici del Comune stanno ancora studiando e facendo simulazioni sul gettito presunto con maggiorazione dello 0,8 per mille, ma che comunque loro non hanno i dati per fare arrivare a casa la precompilata con l'importo da pagare e che possono solo fornire assistenza per il calcolo, ma per non più di quattro unitù immobiliari per persona. Questa è l'Italia di oggi. :triste:


La TASI 2015 ripropone purtroppo le criticità emerse lo scorso anno, modalità di versamento comprese. Quest’anno, però, la situazione è ancora più ingarbugliata perché un accordo tra il Governo e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha fatto slittare le delibere per le aliquote IMU e TASI 2015 (e addizionale IRPEF) al 30 luglio. Sono pochi, allo stato, i Comuni che hanno già deliberato, e la legge prevede che se alla prima chiamata alla cassa, fissata per il 16 giugno (acconto), le delibere non sono state emanate, si applicano le aliquote previste dalle delibere dell’anno scorso (2014), andando poi a conguaglio (nel caso in cui l’aliquota emanata entro il 30 luglio sia maggiore di quella dell’anno scorso) ovvero a rimborso (nel caso in cui il Comune abbia deciso di abbassarla) nella rata a saldo.

Un elemento di novità era rappresentato dalla legge n°89/2014 che introduceva per il 2015 l’obbligo (poi diventato mera opzione nelle successive modifiche) per i Comuni di rendere disponibili ai contribuenti il modello di pagamento della TASI precompilato. In sostanza, la preventiva compilazione si ha solo dietro espressa richiesta del contribuente (ma pochi enti si stanno organizzando) e non è obbligatoria per i Comuni. Risultato? Lo stesso (pasticciato) debutto del 730 precompilato, "precompilata" TASI di fatto inattuabile (i Comuni, allo stato, hanno difficoltà ad incrociare i dati e a verificare l’esattezza del versamento in capo a tutti i coobligati, possessori e detentori) e l’ennesimo segnale del totale scollamento tra cittadini e amministratori che, invece di provvedere a semplificare la vita, la rendono ogni giorno più difficile.
 

Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
La quota a carico dell'inquilino è una cosa ridicola. Posso capire che i servizi indivisibli li utilizza anche lui, ma resta un adempimento inutile per coprire un buco di bilancio che produrrà un gettito bassissimo, ma complicazioni e seccature enormi.

Nelle delibere di alcuni comuni si legge che condizione necessaria per usufruire dell'aliquota agevolata TASI (ad esempio 70% a carico del possessore e 30% a carico del detentore) è la presentazione , pena la decadenza del beneficio, da parte dei soggetti passivi roprietari delle unità immobiliari locate alle condizioni definite negli accordi locali, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 431/98, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze e dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31 dicembre dell'anno di stipula.

L'inquilino versa a giugno e a dicembre il 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota agevolata, ma cosa succede se il proprietario, per libera scelta, versa la sua quota dell'imposta applicando non l'aliquota TASI ridotta (è una facoltà, non un obbligo), ma quella ordinaria più alta, oppure l'aliquota ridotta, ma si dimentica di presentae l'autocertificazione richiesta nei termini, decadendo dal beneficio?

L'ignaro inquilino, su cui non ricade l'obbligo di autocertificazione, che ha calcolato la sua quota con l'aliquota agevolata in questo caso è passibile di sanzione?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La quota a carico dell'inquilino è una cosa ridicola. Posso capire che i servizi indivisibli li utilizza anche lui, ma resta un adempimento inutile per coprire un buco di bilancio che produrrà un gettito bassissimo, ma complicazioni e seccature enormi.

Nelle delibere di alcuni comuni si legge che condizione necessaria per usufruire dell'aliquota agevolata TASI (ad esempio 70% a carico del possessore e 30% a carico del detentore) è la presentazione , pena la decadenza del beneficio, da parte dei soggetti passivi roprietari delle unità immobiliari locate alle condizioni definite negli accordi locali, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 431/98, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze e dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31 dicembre dell'anno di stipula.

L'inquilino versa a giugno e a dicembre il 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota agevolata, ma cosa succede se il proprietario, per libera scelta, versa la sua quota dell'imposta applicando non l'aliquota TASI ridotta (è una facoltà, non un obbligo), ma quella ordinaria più alta, oppure l'aliquota ridotta, ma si dimentica di presentae l'autocertificazione richiesta nei termini, decadendo dal beneficio?

L'ignaro inquilino, su cui non ricade l'obbligo di autocertificazione, che ha calcolato la sua quota con l'aliquota agevolata in questo caso è passibile di sanzione?


La tua domanda è interessante, in quanto mette in luce alcune criticità dell’impianto TASI. La presenza dell’inquilino nella struttura della TASI – finalizzata a tassare anche l’utilizzatore dell’immobile - è foriera di diverse criticità applicative. Un problema che il Ministero dell’Economia non ha analizzato nelle FAQ pubblicate il 3 giugno scorso, è cosa succede in presenza di applicazione di aliquote diverse da parte dei soggetti passivi (a puro titolo esemplificativo, aliquota ordinaria TASI = 0,8 per mille e aliquota ridotta TASI = 0,5 per mille)

Si è detto sopra che c’è un’assoluta autonomia tributaria tra possessore e occupante (no solidarietà tra i due soggetti), ma la quota TASI a carico del detentore, si calcola con le regole applicabili al possessore (è su di lui, infatti, che ricade l’obbligo della dichiarazione comunale ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IMU/TASI). La ripartizione per quota è su un’unica aliquota: due aliquote diverse modificherebbero il calcolo dell’imposta complessiva, per cui la questione si dovrebbe risolvere determinando l’importo complessivo rispetto all’aliquota riferibile al possessore (da qui la necessità che il detentore debba accertarsi dell’aliquota applicata dal possessore).

Ne deriverebbe l’assurda conclusione che l’inquilino, se il proprietario non presenta l’autocertificazione, deve applicare anche lui l’aliquota ordinaria, potendo venire sanzionato da parte dell’ente locale se dal calcolo risultasse un importo maturato per la quota a suo carico riferita all’aliquota del soggetto possessore inferiore a quello dovuto (nell’esempio proposto: integrazione aliquota TASI dello 0,3 per mille = 0,8 – 0,5).

Tuttavia, considerata la condizione di indeterminatezza normativa, la questione potrebbe dare origine a difformità di trattamento e controversie non solo nei confronti dell’ente impositore, ma tra gli stessi soggetti passivi (con rivalsa a cascata). Per sanare l’incertezza su questo e altri casi di specie, sarebbe necessario un chiaro intervento normativo, in quanto le attuali indicazioni ministeriali risultano essere carenti.
 
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