anna spinelli

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la mia proprietaria mi ha inviato tramite raccomandata la volontà di rescindere il mio contratto di locazione ,in quanto dice di aver saputo che starei facendo un b&b in casa sua.quindi,in termini legali,avrei MODIFICATO L USO CONVENUTO, come recita il contratto.io sono certa che è stata colpa della mia vicina invidiosa e un po pazza,che-vedendomi sempre piena di ospiti,ha riferito la cosa alla proprietaria.in realta ho 2 figli negli u.sa.,1 fratello ad hongkong e una sorella a londra e-quindi-ho ospitato una decina di amici,prima 3 a giugno,poi 2 a luglio,poi2 ad agosto e madre e figlia a ottobre,ma massimo 5 6 giorni per volta.la verità io l ho intuita.prima il mio proprietario era il padre,simpatico e bonaccione,disinteressato completamente alle sue villette-NE HA CIRCA 70-Poi ha intestato ai vari figli che -però- non si sono mai visti in questi 2 anni,in cui ho continuato a vedere SOLO il padre.Ora so che vogliono fittare agli americani,che stanno arrivando qui a lago patria per la base nato nuova,.....e il mio contratto-a nome della figlia-scadrebbe fra 2 anni+4-come solito ho firmato un contratto 4 + 4- COSA MI CONSIGLIATE'????nella raccomandata l avvocato dice che ,entro 15 giorni,adirà alle vie legali.
 

Pennylove

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Ciao Anna! :) Il locatore può richiedere la risoluzione del contratto davanti ad un giudice solo per inadempimento del conduttore. Nel caso di specie tu non commetti alcun inadempimento dando ospitalità temporanea ad amici e conoscenti (la natura e la destinazione prevista dal contratto non viene a mutarsi), in quanto sei libera di ospitare nell’appartamento a te locato parenti, amici e persone estranee al tuo nucleo familiare (a patto che si tratti di mera ospitalità a titolo gratuito, beninteso), senza che il locatore possa eccepire alcunché.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con sentenza 19 giugno 2009, n°14343, ha dichiarato pienamente legittima non solo la presenza temporanea, ma anche prolungata nel tempo, di una persona estranea all’interno dell’unità locata, indipendentemente dalla continuità o meno dell’occupazione della stessa da parte dell’intestatario del rapporto di locazione, dichiarando nulle eventuali clausole pattizie che ne prevedano il divieto assoluto, sotto pena di risoluzione del contratto, in quanto contrarie ai diritti personali sanciti dalla Costituzione, andando a confliggere con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia e sia esplicativi di rapporti di amicizia.
 

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