matusalemme

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Ma loro non vogliono scambiare il diritto di usufrutto ( che contempla anche poter affittare la casa a terzi), ma solo andarci a vivere personalmente.
La soluzione più semplice è fare due contratti di comodato.
Oppure non formalizzare un bel nulla, scambiarsi le case e basta.
Quale sarebbe il problema di fare due contratti di comodato?


nessuno discute che per rispondere al quesito iniziale della postante le cose si possan fare senza "formalizzare un bel nulla", oppure con "due contratti di comodato"

come si può rivedere, anch'io nel mio post (n.3) ho risposto...a caldo che si potevan stipulare due contratti di comodato

ma, secondo me, sbagliavo

oggi, alla luce della sentenza del Tribunale di Lucera e ad altri ragionamenti, credo che non renderei un buon servizio consigliando alla postante di stipulare due contratti di comodato

e ciò per almeno questi motivi:

1.
per il Tribunale di Lucera lo scambio reciproco degli immobili è una permuta d'usufrutto, ed ha ragione
ciò per il semplice motivo che il comodato è un contratto essenzialmente gratuito (art. 1803 cod. civ., secondo comma)

e, nel caso dello scambio reciproco di immobili tra le due parti, entrambi i comodati non sarebbero gratuiti, trovando un proprio corrispettivo nel pari diritto di godimento concesso dall'una all'altra parte, quantificabile in termini monetari nelle somme pari al costo che le due comodatarie avrebbero dovuto sopportare per procurarsi l'uso di ciascun bene a titolo oneroso nelle due diverse città (pensiamo a quanto può valere il canone mensile di locazione a Roma)

detto corrispettivo non sarebbe sussumibile neppure nel cd. comodato modale (modus), in quanto quest'ultimo dovrebbe essere di consistenza tale da non integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento del bene

2.
a seguire, personalmente, poi, ritengo che un eventuale scambio di immobili in comodato si scontrerebbe - sempre a causa della medesima concessione del godimento all'altra parte del proprio immobile quale contropartita dell'operazione - con la natura e la configurabilità di due reciproci contratti di locazione

il laboratorio giurisprudenziale della ns. giurisprudenza, infatti, ha costantemente sancito che il corrispettivo/canone di cui all'art. 1571 cod. civ. può consistere in una prestazione di qualsiasi natura: denaro, utilità varie, servizi o prestazioni personali, purchè offra un'utilità giuridicamente apprezzabile

che qui sarebbe costituito, evidentemente, dal risparmio di spesa che ciascuna delle parti del comodato conseguirebbe dal godimento gratuito dell'immobile dell'altra

3.
sconsiglierei ,infine, (soprattutto alla madre della postante) anche l'ipotizzata inutilità di formalizzare i due - eventuali - contratti di comodato e, quindi, senza procedere neppure alla stipula dei contratti, alla loro registrazione ed alle altre formalità (ad es. trascrizione)

oltre alla dichiarata nullità dal Tribunale di Lucera in caso di difetto di forma scritta dei contratti, potrebbero sopravvenire anche altri problemini

ciò in quanto, se è vero che il comodante attribuisce al comodatario solo un diritto personale di godimento, troverà applicazione l'art. 1380, III comma, cod. civ., per cui l'eventuale comodato (a voce od anche scritto) sarebbe comunque travolto di fronte ad un terzo acquirente dell'immobile qualora una delle parti vendesse l'immobile di sua proprietà, concesso in comodato all'altra

pensiamo agli innumerevoli casi della vita, alle figlie ed ai figli brigantini come pure alle sorelle od ai fratelli malandrini

Fine
 
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matusalemme

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PS. per TRUCE

se il Tribunale di Lucera ha riconosciuto la sussistenza di due usufrutti in capo ai concedenti, significa che degli immobili le due parti potevano ampiamente disporre essendone titolari
 

francesca63

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Privato Cittadino
per il Tribunale di Lucera lo scambio reciproco degli immobili è una permuta d'usufrutto,
E su questo non ci piove.
Ma se fai due contratti di comodato, non c’è nessuno “scambio”, e la soluzione corrisponde alle necessità della postante.
oltre alla dichiarata nullità dal Tribunale di Lucera in caso di difetto di forma scritta dei contratti, potrebbero sopravvenire anche altri problemini
Nullità , se riferito alla cessione di usufrutto.
Mentre per il comodato basta la forma verbale, non contemplando il trasferimento di diritti reali.
Sentenza del 1965 ?
 

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