Houdini72

Membro Attivo
Privato Cittadino
...secondo il mio parere, invece, non è chiara per niente, visto che si parla di oneri di concessione, i quali sono appunto composti da "costo di costruzione" ed "oneri di urbanizzazione"....nelle convenzioni si parla genericamente di "oneri di concessione" a fronte dei quali viene rilasciata la concessione edilizia a costruire......L’articolo 11 della L. 10/70 prevede che, in alternativa al pagamento degli oneri per le opere di urbanizzazione, il privato possa contribuire direttamente alla loro realizzazione, secondo la pratica detta di scomputo degli oneri, per la quale è prevista la stipula di una specifica convenzione con il comune (atto d'obbligo).
Gli oneri concessori introdotti dall'art. 3 della l.10/77 altro non sono che il contributo previsto per il rilascio del permesso per costruire come riportato nell'art.16 del D.P.R. 380 del 2001 e in tutti e due i predetti articoli sono esplicitamente individuati anche gli oneri di urbanizzazione....come fa il comune a non considerarli??? Continuano a dare libera interpretazione alle norme??? Ancora non je basta??? Proporrei di inviare una valanga di mail al dirigente del dipartimento chiedendo un parere ufficiale su questa considerazione dal momento che lo scorporo di tali oneri ridurrebbe notevolmente i costi di affrancamento. Se sono in grado di fornirci una spiegazione logica ne prenderemo atto!!
 

ghiro

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sono d'accordo con @kinglion, ogni venditore di questa tipologia di immobile sa cosa ha tra le mani cioè di cosa è proprietario e quindi è inutile continuare a giustificarsi dicendo ma tanto il comune mi ha rilasciato quel pezzo di carta (divenuta carta straccia dopo la sentenza della Cassazione a sezioni unite) quando invece c'erano delle leggi nazionali da rispettare!
Io conosco una persona che ha comprato sulla carta da cooperativa diciamo intorno a 120 mila euro, è stato "costretto" ad abitare in questa casa per i famosi 5 anni e subito dopo, non appena trascorsi i 5 anni, ha rivenduto a circa 250 mila euro tornandosene nel suo quartiere di origine (dove lui realmente vuole abitare e dove abita tutt'ora), questa come la vogliamo chiamare se non speculazione economica?!!
Ripeto io la penso in modo diverso tutto qua. Ci sono persone che hanno venduto dopo 20 anni e non dopo 5, altre che erano secondi o terzi proprietari, quindi ognuno è una storia a se. Quello che volevo ripetere (forse non mi sono spiegato bene) una persona dopo essere andato al Comune e portato i documenti dal Notaio cosa altro doveva fare per avere l ok per vendere a prezzo libero!?
 

Raf_75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ripeto io la penso in modo diverso tutto qua. Ci sono persone che hanno venduto dopo 20 anni e non dopo 5, altre che erano secondi o terzi proprietari, quindi ognuno è una storia a se. Quello che volevo ripetere (forse non mi sono spiegato bene) una persona dopo essere andato al Comune e portato i documenti dal Notaio cosa altro doveva fare per avere l ok per vendere a prezzo libero!?

Semplicemente rispettare le leggi!!
 

Raf_75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ripeto io la penso in modo diverso tutto qua. Ci sono persone che hanno venduto dopo 20 anni e non dopo 5, altre che erano secondi o terzi proprietari, quindi ognuno è una storia a se. Quello che volevo ripetere (forse non mi sono spiegato bene) una persona dopo essere andato al Comune e portato i documenti dal Notaio cosa altro doveva fare per avere l ok per vendere a prezzo libero!?

Ma se continui a parlare così, sicuramente tu sei uno di quelli che ci ha speculato sopra!!! :^^::p

Per curiosità, a quanto hai comprato e a quanto hai rivenduto tu? Sii sincero però...
 

Houdini72

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ecco qui. A sostegno di quanto asserivo nel msg precedente vi allego quanto estrapolato dal sito del Comune. Loro stessi individuano gli oneri di urbanizzazione tra gli oneri di concessione...ma ci rendiamo conto??!!! Questi si contraddicono da soli!!!! E noi paghiamo!!!!

Contributo afferente gli oneri di urbanizzazione

- Deliberazione C.C. n. 2961 del 30/05/78
Norme per il rilascio delle concessioni edilizie soggette alla corresponsione del contributo per spese di urbanizzazione in applicazione della Legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 ed in conformità alla Legge della regione Lazio del 12 settembre 1977, n. 35.
[30.05.1978 | Deliberazioni]

- Deliberazione C.S. n. 19 del 12/03/01
Disciplina delle modificazioni delle destinazioni d’uso degli immobili – Determinazione dei contributi concessori.
[12.03.2001 | Deliberazioni]

- Delibera AC 31 del 2012 Aggiornamento contributo P.d.C.
Aggiornamento contributo P.d.C. Aggiornamento del contributo per il permesso di costruire, relativamente agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della quota del corrispettivo di urbanizzazione dovuto per cessioni o concessioni di aree nel P.E.E.P.
Adeguamento del contributo per il permesso di costruire, relativamente all'onere di urbanizzazione, con l'entrata in vigore del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma.
[19.07.2012 | Deliberazioni]
 

Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
scusate se mi intrometto, ma stiamo entrando in una polemica sterile e capziosa che poi, praticamente non serve a nulla e non risolve. Assodato che il comune si è mosso in ritardo rispetto alla legge, che i notai hanno operato in maniera non professionale ma pensando solo al loro onorario e qualcuno che ha venduto si è infilato e ha avuto la "fortuna" ad approfittare dell'andazzo. Poi ? Come finisce il film ? Come ci si comporta ? Ci adeguiamo a quanto deliberato o ci uniamo e si trova una linea comune da controbattere ?

ps. x fortufortu : per la visura catastale storica se ti colleghi al sito dell'agenzia delle Entrate e entri nell'area riservata se sei iscritto o scrivendoti, trovi nelle risultanze catastali tue anche la visura storica gratis.
 

rossonuvolari

Membro Junior
Privato Cittadino
Io non pensavo alla cattiva fede del venditore, però se pure in buona fede e con il benestare di notaio e comune, a quanto pare ha venduto ad un prezzo non consentito. Mi sembra il minimo che si facesse almeno carico dei costi necessari a sanare la situazione!
 

fab74

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ecco qui. A sostegno di quanto asserivo nel msg precedente vi allego quanto estrapolato dal sito del Comune. Loro stessi individuano gli oneri di urbanizzazione tra gli oneri di concessione...ma ci rendiamo conto??!!! Questi si contraddicono da soli!!!! E noi paghiamo!!!!

Contributo afferente gli oneri di urbanizzazione

- Deliberazione C.C. n. 2961 del 30/05/78
Norme per il rilascio delle concessioni edilizie soggette alla corresponsione del contributo per spese di urbanizzazione in applicazione della Legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 ed in conformità alla Legge della regione Lazio del 12 settembre 1977, n. 35.
[30.05.1978 | Deliberazioni]

- Deliberazione C.S. n. 19 del 12/03/01
Disciplina delle modificazioni delle destinazioni d’uso degli immobili – Determinazione dei contributi concessori.
[12.03.2001 | Deliberazioni]

- Delibera AC 31 del 2012 Aggiornamento contributo P.d.C.
Aggiornamento contributo P.d.C. Aggiornamento del contributo per il permesso di costruire, relativamente agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della quota del corrispettivo di urbanizzazione dovuto per cessioni o concessioni di aree nel P.E.E.P.
Adeguamento del contributo per il permesso di costruire, relativamente all'onere di urbanizzazione, con l'entrata in vigore del Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma.
[19.07.2012 | Deliberazioni]

chiaramente ci stiamo ragionando, ma il corrispettivo della concessione di superficie non include gli oneri di urbanizzazione... che sono inseriti nella lettera b del comma 8

Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo


49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013)

COSA SONO GLI ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE?

Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica ...


12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
(comma modificato dall'art. 7 della legge n. 136 del 1999)...

8. La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.



 

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