Santi60

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Dal gruppo fb comincia a trapelare qualche informazione, anche se qualcosa sembrava già emerso nei giorni scorsi.

L'intento sembrerebbe quello di predisporre un nuovo schema di convenzione in diritto di proprietà che sostituisca quello attuale basato sulla legge Bucalossi.

Ovviamente, questo nuovo schema non contemplerebbe più la decadenza automatica di tutti i vincoli dopo 20 anni dalla stipula della convenzione in diritto di superficie,in modo da affiancarsi all'affrancazione per chi vuole sbloccare del tutto l'immobile.

A questo punto, mi assale una serie di dubbi:
-Tutto questo è possibile dal punto di vista legale?
-Ho pagato per la trasformazione sapendo che garantiva per legge tutti i vantaggi pubblicizzati sul sito del comune e di risorse per roma: possibile che, in corsa, possano dirmi che andiamo a stipulare con uno schema di Convenzione diverso da quello che vigeva quando ho pagato e che praticamente non mi garantisce più nulla?
-Che senso avrebbe stipulare questa convenzione in diritto di proprietà che non serve a niente? Quei pochi che devono vendere per forza ricorrerebbero alla sola affrancazione, tutti gli altri rinuncerebbero a qualunque operazione.
-Visto che affrancazione e trasformazione sarebbero "parallele", chi è che verserebbe una montagna di denaro al comune per affrancare, sapendo che nemmeno sarebbe un acconto sulla trasformazione, ma si ritroverebbe comunque con un immobile in diritto di superficie?

Inoltre, mi si gela il sangue pensando che
-chi ha già trasformato ed è in diritto di proprietà avrà in mano una convenzione basata sulla legge Bucalossi, in base alla quale non avrà difficoltà a dimostrare che non deve affrancare
-chi dovrà vendere per forza ricorrerà necessariamente alla sola affrancazione
-invece, quelli come me che hanno pagato per la trasformazione, rischiano di vedersi proporre l'atto di trasformazione in base ad un nuovo schema di convenzione, praticamente inutile, e di dover anche spendere altri soldi per affrancare.

Quindi, se uno ha la sfortuna di trovarsi in uno dei 14 pdz sbloccati e di chiedere la trasformazione nel momento sbagliato, si ritrova a dover pagare inutilmente più di tutti gli altri???
Mi piacerebbe sapere quale giustificazione si inventano per approvare una nuova convenzione che sarebbe contraria alla Legge, dato che la Trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di proprietà è governata dall'art. 31 della Legge 448/1998 che prevede i seguenti passi:
  1. Al comma 45, la possibilità di cessione in proprietà da parte del Comune (cosa che è già stata fatta per i 14 PdZ tramite le Deliberazioni http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dac-55-2011-trasformazione.pdf e http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dgc-297-2012-trasformazione.pdf);
  2. Al comma 46, la modalità, tramite la Convenzione di Trasformazione, con la precisa indicazione che le Convenzioni possono essere "sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" (come già approvato con http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dcc-54-2003-trasformazione.pdf);
  3. Ai commi 47 e 48, il corrispettivo da pagare (purtroppo modificato con stime fuori da qualsiasi logica con la Deliberazione 40/2016).
A meno che non abbiano intenzione di "riscrivere" arbitrariamente un comma (il nr. 46) sostituendosi al Parlamento Italiano ...
 

boccio

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Ciao @santi, volevo farti una domanda se possibile e spero che tu possa rispondere.
In diritto di proprietà allo scadere dei 20 anni si deve pagare l'affrancazione ?
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Credo non sia più così. Da quello che leggo su gruppo Facebook, il Comune non rilascia più notizie sul prezzo massimo di cessione (come lettera che vi allego). Si dovrebbe andare da un Notaio (con la speranza di trovarne uno che si prende la responsabilità) che certifichi il prezzo massimo di cessione. Domanda. E se non si trova nessun Notaio che si prende questa responsabilità, non si riesce a vendere neanche a prezzo imposto?
Cose assurde
Considerato che in molti rogiti notarili la Convenzione con il Comune a volte non è citata oppure, quando lo è, non c'è la dichiarazione dell'acquirente di "ben conoscere ed accettare" tale Convenzione e della Lista dei prezzi massimi non c'è traccia, a quel punto, se il Comune dice che non è compito suo definire il prezzo massimo (senza neanche dire di chi sarebbe tale compito) chi vieta di prendere il prezzo di acquisto indicato nel rogito originario (che sarebbe l'unico dato noto all'acquirente assieme alla data del rogito), rivalutarlo con ISTAT a partire dalla data di acquisto e definire il risultato come nuovo prezzo calmierato (formalmente, il proprietario ed il nuovo notaio rogante potrebbero non conoscere, né il prezzo calmierato da lista dei prezzi massimi, né gli eventuali coefficienti di svalutazione per vetustà da Convenzione!). Al contrario, l'unico Ente che ha tutte le informazioni necessarie, anche se si è sempre guardato bene di controllare quello che stava succedendo, è proprio il Comune!
Secondo me, chi ha ricevuto la risposta che afferma che fornire il prezzo massimo non rientra fra le "competenze" della U.O. "Edilizia Sociale", dovrebbe re-inoltrare la richiesta ai livelli superiori fino ad arrivare al sindaco, chiedendo, in subordine, secondo il Comune, a chi spettarebbe tale compito, oppure, in alternativa, la libertà di vendere a prezzo di mercato!
 

lupin3

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Mi piacerebbe sapere quale giustificazione si inventano per approvare una nuova convenzione che sarebbe contraria alla Legge, dato che la Trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di proprietà è governata dall'art. 31 della Legge 448/1998 che prevede i seguenti passi:
  1. Al comma 45, la possibilità di cessione in proprietà da parte del Comune (cosa che è già stata fatta per i 14 PdZ tramite le Deliberazioni http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dac-55-2011-trasformazione.pdf e http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dgc-297-2012-trasformazione.pdf);
  2. Al comma 46, la modalità, tramite la Convenzione di Trasformazione, con la precisa indicazione che le Convenzioni possono essere "sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" (come già approvato con http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dcc-54-2003-trasformazione.pdf);
  3. Ai commi 47 e 48, il corrispettivo da pagare (purtroppo modificato con stime fuori da qualsiasi logica con la Deliberazione 40/2016).
A meno che non abbiano intenzione di "riscrivere" arbitrariamente un comma (il nr. 46) sostituendosi al Parlamento Italiano ...
Quello che penso anche io...
 

EmiVal

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Privato Cittadino
Mi piacerebbe sapere quale giustificazione si inventano per approvare una nuova convenzione che sarebbe contraria alla Legge, dato che la Trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di proprietà è governata dall'art. 31 della Legge 448/1998 che prevede i seguenti passi:
  1. Al comma 45, la possibilità di cessione in proprietà da parte del Comune (cosa che è già stata fatta per i 14 PdZ tramite le Deliberazioni http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dac-55-2011-trasformazione.pdf e http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dgc-297-2012-trasformazione.pdf);
  2. Al comma 46, la modalità, tramite la Convenzione di Trasformazione, con la precisa indicazione che le Convenzioni possono essere "sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" (come già approvato con http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dcc-54-2003-trasformazione.pdf);
  3. Ai commi 47 e 48, il corrispettivo da pagare (purtroppo modificato con stime fuori da qualsiasi logica con la Deliberazione 40/2016).
A meno che non abbiano intenzione di "riscrivere" arbitrariamente un comma (il nr. 46) sostituendosi al Parlamento Italiano ...

E' semplice @Santi60, i ragazzi del dipartimento sono "ossi duri": perciò, ragionano al contrario.
Come hanno spiegato a qualcuno che si è recato da loro a chiedere informazioni, le pratiche di trasformazione sono sospese perché non saprebbero quale convenzione applicare.
Quella che c'è, infatti, non va bene perché prevede la decadenza di tutti i vincoli dopo 20 anni.
Invece, i vincoli dopo 20 anni non decadono, perché lo dice la sentenza.
Dove lo dice la sentenza? Quando parla di convenzione ad hoc, perché secondo loro la convenzione ad hoc è la convenzione di affrancazione.

Rivedere la loro interpretazione? Noooooooooo.

Piuttosto, scriveranno decine e decine di delibere per adeguare le pratiche alla loro interpretazione.

Perché oggi, se vuoi vendere un immobile in un pdz, devi pagare: sia perché così si fa cassa, sia perché così scacciamo lo spauracchio di un'accusa per danno erariale.
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
E' semplice @Santi60, i ragazzi del dipartimento sono "ossi duri": perciò, ragionano al contrario.
Come hanno spiegato a qualcuno che si è recato da loro a chiedere informazioni, le pratiche di trasformazione sono sospese perché non saprebbero quale convenzione applicare.
Quella che c'è, infatti, non va bene perché prevede la decadenza di tutti i vincoli dopo 20 anni.
Invece, i vincoli dopo 20 anni non decadono, perché lo dice la sentenza.
Dove lo dice la sentenza? Quando parla di convenzione ad hoc, perché secondo loro la convenzione ad hoc è la convenzione di affrancazione.

Rivedere la loro interpretazione? Noooooooooo.

Piuttosto, scriveranno decine e decine di delibere per adeguare le pratiche alla loro interpretazione.

Perché oggi, se vuoi vendere un immobile in un pdz, devi pagare: sia perché così si fa cassa, sia perché così scacciamo lo spauracchio di un'accusa per danno erariale.
Uffa!!! Ancora???
Il danno erariale è stato già compiuto: per tutte le compravendite effettuate dal 2012 al 2015. Non c'è proprio modo di rimediare a quello. Non so come si possa fare per attivare la corte dei conti né se, nella nostra situazione, convenga (ma io penso di si, perché l'unico modo per limitare il danno imputato sarebbe quello di considerare i corrispettivi di affrancamento più bassi possibile).
Per le compravendite effettuate prima del 2012 c'è solo il reato di truffa (e magari anche di associazione a delinquere).
Per le compravendite attuali bisogna aspettare che vengano fuori abbastanza prezzi per potersi fare un'idea.
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Uffa!!! Ancora???
Il danno erariale è stato già compiuto: per tutte le compravendite effettuate dal 2012 al 2015. Non c'è proprio modo di rimediare a quello. Non so come si possa fare per attivare la corte dei conti né se, nella nostra situazione, convenga (ma io penso di si, perché l'unico modo per limitare il danno imputato sarebbe quello di considerare i corrispettivi di affrancamento più bassi possibile).
Per le compravendite effettuate prima del 2012 c'è solo il reato di truffa (e magari anche di associazione a delinquere).
Per le compravendite attuali bisogna aspettare che vengano fuori abbastanza prezzi per potersi fare un'idea.

Appunto, non mi pare di aver scritto qualcosa di diverso: tentano di pararsi il didietro a spese nostre così, magari, la corte dei conti non si attiva.
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Appunto, non mi pare di aver scritto qualcosa di diverso: tentano di pararsi il didietro a spese nostre così, magari, la corte dei conti non si attiva.
Ah, non avevo capito. Bisogna capire come attivarla. Alla fin fine se non si attivano sindaco ed assessori, il danno erariale potrà essere imputato anche a loro, perché le somme dovute per l'affrancamento fin da quando esso è stato reso possibile (2012) non mi pare siano andate in prescrizione.
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ti rispondo io: NO! ;)
Ma ne siamo proprio sicuri ?
Questo, il comune di Modena, che è uno dei tanti comuni che ho visitato dice:

decorsi venti anni dalla licenza di abitabilità si può vendere l'alloggio a chiunque versando al Comune di Modena la differenza (determinata dall'Agenzia del Territorio) tra il valore attuale di mercato dell'area ed il prezzo di acquisto a suo tempo corrisposto e rivalutato......

Io non sarei proprio così sicuro.

RIFLESSIONE
Compero una casa al prezzo convenzionato "vero" la tengo 20 anni, ci pago le tasse ma ci abito, poi me la rivendo a prezzo di mercato, non è un buon investimento ? (Speculazione)
 
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