EmiVal

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Tutto quello che dici è quello che stiamo scrivendo da mesi, ma secondo me il peccato riginale risiede nella sentenza.
Ora non so cosa volessero intendere i giudici di cassazione, ma se ti rileggi quella frase isolata dal contesto, e dalla normativa vigente, non è poi così astruso far coincidere il termine "convenzione ad hoc" nella convenzione per la rimozione del vincolo, perche in quel capoverso è di quella che si parla. In questo caso sono i giudici a fare confusione.
Il problema è appunto che quella frase, isolata dal contesto assume un significato diverso.
Quello su cui volevo invece focalizzare l'attenzione è che il 49bis, a cui fanno riferimento per giustificare l'ingiustificabile, concede ai comuni la possibilità di ridurre il corrispettvo in base alla "DURATA RESIDUA DEL VINCOLO".
Nella delibera 40 questa facoltà viene contemplata nella formula del corrispettivo e si fa riferimento ai 20 anni, quindi si ammette che il vincolo dura 20 anni come la convenzione e fin qui il tutto sarebbe coerente con la legge.
Poi però si contraddicono affermando che anche nelle convenzioni per il diritto di proprietà questo ha durata indeterminata, a questo punto la riduzione di cui sopra, riferita ai 20 anni, non avrebbe più senso conteplarla nella formula.
Se passa il concetto che i vincoli non decadono a convenzione in prorpietà scaduta, pur di non tornare sui loro passi e ammettere di avere torto marcio, la coerenza vorrebbe che la riduzione non la calcolino affatto, allora si dovrebbe pagare prezzo pieno in quanto il vincolo non avrebbe scadenza e temo che, se qualcuno non li ferma, andrà a finire così.
Non so se sono riuscito a mettere in risalto l'incongruenza.

Perdonami se insisto, però ho riletto nuovamente la sentenza in oggetto, e credo che, a riprova dell'incongruenza di cui parli, il travisamento (che ci sia malafede o meno) sia assolutamente evidente, nonostante qualcuno voglia farci pensare il contrario, e rappresenti la questione originaria da cui deriva tutto il resto.

Alle pag.8-9 della sentenza viene citato il comma 49-bis, aggiunto al comma 49 dell'art.31 della legge 448/1998, e viene spiegato, sempre alla pagina 9, che dal suddetto comma si deduce che "il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita".

E' assolutamente corretto, al netto della necessità di sistemare il pregresso, evincere da questo passaggio alle pagine 8-9 che per la Cassazione a Sezioni Unite sia necessaria, per le convenzioni ex art.35 legge 865/1971, un'apposita convenzione per sopprimere il vincolo di prezzo imposto.

Tuttavia, a mio parere non è che si tratta di estrapolare dal contesto questo passaggio alle pagine 8-9: molto peggio, si tratta di dimenticare completamente (volontariamente?) ciò che si legge poco prima, il che è veramente impossibile, a meno di non conoscere l'italiano.

Infatti, solamente al capoverso precedente (pag. 7 della sentenza) la Cassazione scrive che "un'ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le convenzioni ex art. 35 legge 865/1971 e quelle ex artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 , n.10, [...] non pertinenti nella specie. Solo per le seconde il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo [...]".

Ora, parliamoci chiaro: siccome siamo stati sprovveduti ad acquistare in edilizia agevolata, però almeno non vogliamo essere anche trattati da fessi, l'esegesi della sentenza, limitatamente alle parti citate, è chiara e non ammette repliche:
  • Se ho una convenzione ex legge 865/1971, allora i vincoli di prezzo imposto vanno rimossi se si vuole vendere a prezzo di mercato.
  • Se ho una convenzione ex legge 10/1977, allora non ricado nemmeno incidentalmente negli ambiti della sentenza, quindi non devo affrancare, trasformare o altro per vendere a prezzo libero (una volta decorsi i venti anni, ovviamente), perché la sentenza non ha a che fare con la mia convenzione.
A questo punto, se la legge 498/1998 al comma 46 e, di conseguenza, la delibera 54/2003 del comune danno la possibilità di sostituire la convenzione di cui al punto 1 con una convenzione di cui al punto 2, non permettermi di farlo non è corretto e il comune, che infatti ha sospeso le trasformazioni senza dare uno straccio di informazione, questo lo sa bene.

Non puoi semplicemente affermare che lo schema di convenzione in diritto di proprietà (quello ex legge 10/1977 che, casualmente, non vogliono farmi stipulare) contiene refusi o, ancora peggio, va sostituito con un altro schema.
Per bloccarmi e farmi per forza affrancare devi anche cambiare la legge perché, come indicato nel sito del comune stesso, "Con la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 [...], all’art. 31 è stata offerta ai Comuni [...] la possibilità di sostituire le convenzioni stipulate per la cessione della proprietà con i vincoli condizionanti il libero godimento degli immobili stessi, ai sensi dell’art. 35, Legge 865/71, con una nuova convenzione, di cui all’articolo 8, L. 10/77".

In conclusione, ci credo che tutti dobbiamo affrancare: se mi impedisci di usare gli strumenti che la legge mi mette a disposizione, cos'altro mi rimane??
 
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Mobil

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A questo punto, se la legge 498/1998 al comma 46 e, di conseguenza, la delibera 54/2003 del comune danno la possibilità di sostituire la convenzione di cui al punto 1 con una convenzione di cui al punto 2, non permettermi di farlo non è corretto e il comune, che infatti ha sospeso le trasformazioni senza dare uno straccio di informazione, questo lo sa bene.
Questo è esattamente il punto che avevo evidenziato, vogliono negare la possibilità di "sostituzione" inventandosi una convenzione che cede la proprietà ma non elimina i vincoli.
Altrimenti la legge li obbligherebbe ad esplicitare nella convenzione che questi decadono allo scadere della stessa. Lo deduco da quanto riportato da Cesco che ci ha parlato, Lui ha parlato di una convenzione in proprietà che si porta dietro il vincolo al prezzo massimo nei tempi di quella in superficie.
Una nuova convenzione in questo senso sarebbe possibile,. lo riporta anche lo studio più volte richiamato, ma allo stesso tempo non possono negare la possibilità prevista dalla legge "sostituire" la convenzione con una redatta secondo la 10/77, che implicherebbe la decadenza automatica ai 20 anni.
 

iteleo

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Questo è esattamente il punto che avevo evidenziato, vogliono negare la possibilità di "sostituzione" inventandosi una convenzione che cede la proprietà ma non elimina i vincoli.
Altrimenti la legge li obbligherebbe ad esplicitare nella convenzione che questi decadono allo scadere della stessa. Lo deduco da quanto riportato da Cesco che ci ha parlato, Una nuova convenzione in questo senso sarebbe possibile,. lo riporta anche lo studio più volte richiamato, ma allo stesso tempo non possono negare la possibilità prevista dalla legge "sostituire" la convenzione con una redatta secondo la 10/77, che implicherebbe la decadenza automatica ai 20 anni.
eppure lo stanno facendo .....
 

EmiVal

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eppure lo stanno facendo .....

Ok, vabbè che si può fare tutto...però...

Cito la delibera 54/2003 del comune che, a sua volta, cita la legge 448/1998, e dice che:
  1. "Le aree comprese nei Piani di Zona approvati a norma della legge n. 167/62, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma della legge n. 865/71" possono essere cedute in proprietà da parte dei Comuni (art.31, commi da 45 a 50);
  2. In ordine alla suddetta cessione in proprietà, "il comma 46 del succitato art. 31 prevede inoltre la possibilità di sostituire: “le Convenzioni stipulate, ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, con la Convenzione di cui all’art. 8, commi 1 – 4 e 5 della legge n. 28 gennaio 1977 n. 10 alle seguenti condizioni".
Non mi risulta la possibilità per legge di sostituire le convenzioni ex legge 865/1971 con quello che te pare.
 

Nicestar

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Per vs. informazione. oggi pomeriggio sono passato dal Codacons di Acilia , non ho parlato del mio caso specifico ma ho illustrato all'avvocato ( al meglio delle mie limitate capacità ) la problematica in generale, cercando di focalizzare i punti di comune interesse. Ho consegnato la documentazione @Santi60 , lo schema riepilogativo ( comune di cascina ) e una breve cronistoria delle varie delibere avute sull'argomento e delle sue criticità ante e post sentenza 18135. Ci siamo poi, soffermati ed approfondito la delibera 40, consegnandole una copia. Mi ha detto che domani pomeriggio faranno una riunione in sede nazionale sull'argomento con il Presidente e decideranno se e come eventualmente intervenire.
 

Mobil

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Per vs. informazione. oggi pomeriggio sono passato dal Codacons di Acilia , non ho parlato del mio caso specifico ma ho illustrato all'avvocato ( al meglio delle mie limitate capacità ) la problematica in generale, cercando di focalizzare i punti di comune interesse. Ho consegnato la documentazione @Santi60 , lo schema riepilogativo ( comune di cascina ) e una breve cronistoria delle varie delibere avute sull'argomento e delle sue criticità ante e post sentenza 18135. Ci siamo poi, soffermati ed approfondito la delibera 40, consegnandole una copia. Mi ha detto che domani pomeriggio faranno una riunione in sede nazionale sull'argomento con il Presidente e decideranno se e come eventualmente intervenire.
Buona notizia, speriamo dia seguito alle promesse, chi compra un immobile è pur sempre un consumatore, nel caso di edlizia convenzionata un cosumatore raggirato.
 

PeppeC.

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L'ho trovato su Facebook la Testimonianza di un cittadino come noi:
ho iniziato a bazzicare il dipartimento attuazione degli strumenti urbanistici - unita' organizzativa edilizia residenziale pubblica - presso il ix dipartimento nel 2007 per lavoro e di volta in volta rilasciavano "autorizzazioni alla vendita" diverse nella forma e nel contenuto. in base ai firmatari delle autorizzazioni cambiavano le loro indicazioni. se dovessi recuperare tutte le autorizzazioni da loro emesse verrebbe a tutti da ridere. x cui CONDIVIDO il suo pensiero quando dice che i responsabili sono i tecnici del comune presenti all'ufficio preposto e MAI acquirente e venditore in quanto spesso entrambi si rivolgevano proprio agli incompetenti del comune per avere le giuste indicazioni.
Ero presente nel luglio 2012 ad un convegno tenuto presso il consiglio nazionale del notariato alla presenza di alcuni membri dell'avvocatura del comune di roma e in quella sede sia il notariato che l'avvocatura sostennero a pieno la tesi dell'inesistenza di vincoli di prezzo massimo di cessione nelle seconde vendite (il contrario di quanto sostengono ora.
Adesso bisogna dimostrare che dopo che per 40 anni hai permesso la libera vendita oggi e' illegale cambiare le carte in tavola e soprattutto e' illegare imporre un prezzo ad un contratto di vendita senza limiti temporali. gli scienziati del comune scherzano con il fuoro ma si ritroveranno di fronte ad uno dei piu grandi risarcimenti danno della storia. Bisogna rivolgersi al tribunale europeo ed in concomitanza produrre l'evidenza della loro illegalità e sensibilizzare il notariato ottenendo la possibilita' di poter vendere ignorando le follie del comune di roma. il comune di ciampino, al contrario del comune di roma, impone il vincolo per i soli primi 5 anni dal primo acquisto. e questa cosa l'ha messa su un protocollo rilasciato successivamente alla sentenza del settembre 2015.
 

Nicestar

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Buona notizia, speriamo dia seguito alle promesse, chi compra un immobile è pur sempre un consumatore, nel caso di edilizia convenzionata un consumatore raggirato.


Caro @Mobil vorrei precisare, per evitare eventuali illusioni o equivoci, che Codacons a me non ha promesso nulla.L'avvocato mi ha solo informato di quello che avrebbe discusso domani con la presidenza, se poi decideranno di intervenire nessuno l'ho ha scritto e detto.
 

Mobil

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Privato Cittadino
Io intendevo il
Caro @Mobil vorrei precisare, per evitare eventuali illusioni o equivoci, che Codacons a me non ha promesso nulla.L'avvocato mi ha solo informato di quello che avrebbe discusso domani con la presidenza, se poi decideranno di intervenire nessuno l'ho ha scritto e detto.
Infatti ho usato la seconda persona plurale, per promesse intendevo il suo farsi tramite tramite verso la presidenza e discutere dell'argomento in riunione
 

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