Signor Wolf

Membro Junior
Agente Immobiliare
@Nea Condivido in pieno l'analisi. Occorre riportare la discussione su binari più costruttivi.
Proprio a tal proposito, @fines i quindicimila non ho capito bene se sono per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per la Convenzione che permetterebbe di superare i prezzi imposti? Puoi dirci in che data hai presentato la domanda?
 

fines

Membro Junior
Privato Cittadino
Ho presentato la domanda i primi di ottobre e i 15000 euro sono per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
Mi riallaccio ai vari post in merito alle varianti che sono state effettuate negli immobili PRIMA del rogito....

Nelle convenzioni dovreste (dico dovreste perchè ogni comune può fare un suo testo di convenzione) trovare la dicitura secondo la quale nella cessione successiva alla prima si possono aggiungere eventuali spese di straordinaria manutenzione effettuate, sia a carico dell'appartamento, sia a carico del fabbricato, DOPO il rogito.

Le varianti rispetto al capitolato effettuate in corso d'opera, in genere, vengono pagate a parte perchè non fanno parte del prezzo di vendita.
Se sono relative all'appartamento, sono state scelte da voi per migliorare il vostro immobile.
Se sono relative al fabbricato, in genere sono dovute a varianti richieste dal comune al progetto concessionato e la cooperativa è obbligata ad effettuarle.
 

Pandinor

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
@degan79 Il discorso è estremamente semplice, e ti invito a leggerti il mio primo post al riguardo. Cmq, per tirarla breve, nessuno ha puntato una pistola agli acquirenti quando hanno liberamente concordato il prezzo di acquisto, per un immobile che in termini materiali è rimasto lo stesso. L'unica differenza sarebbe in termini giuridici ed incederebbe sulla libera commerciabilità.
Quindi risarcito ci soa...di quale danno?
Poiché questa differenza potrà essere rimossa pagando poche migliaia di euro, due sono le cose: se l'acquirente può aspettare, si attende il provvedimento che lo rende liberamente commerciabile e si conclude al prezzo pattuito; se non può aspettare, si riprende quanto versato e ci si mette d'accordo sulle spese. Ovviamente non è sempre così semplice, ad esempio se il venditore ha usato la caparra per fermare a sua volta un altro immobile. Una cosa è certa....pretendere di pagare a prezzo "politico" un immobile che ci si è obbligati ad acquistare a prezzo di mercato, facendo leva su un limite che potrà essere rimosso (e di cui poi beneficerà l'acquirente) non solo è speculare ma è moralmente riprovevole, oltre allo stato attuale ad essere a mio avviso anche di dubbia legalità, perché determinerebbe un ingiustificato arricchimento in capo agli attuali acquirenti e quindi ci sarebbero le basi per instaurare un'altra causa, una volta che fosse rimosso il vincolo. Fammi capire, secondo te chi avrebbe acquistato in vecchie lire dovrebbe rivendere sempre ai prezzi in vecchie lire? E' vergognoso anche solo pensarla una cosa del genere!!!!
Se poi sei un altro account della stessa persona di area167 che sembra ne abbia fatto più di uno allora forse continuerai a non capire (o far finta di non voler capire).
In sintesi...serve almeno da parte di noi privati cittadini un po' di buon senso e di etica, comprensione per una situazione non creata da noi e quasi tutte le situazioni si possono ricomporre.

A mio parere il sig. wolf distorce il contenuto della Legge e interpreta in un modo che non è consentito neppure ad un magistrato.

Al riguardo vi invito a ragionare sul testo che segue:


L’attività d’interpretazione della legge da parte [perfino n.d.r.] del magistrato, infatti, non è completamente libera, ma è sottoposta a dei rigidi limiti ed uno di questi è proprio il divieto di condurre qualsiasi tipo di operazione ermeneutica quando la norma è talmente limpida ed univoca da non consentire alcun margine per l’attività esegetica.

Appare chiaro allora che, quando un magistrato, abusando del proprio potere di interpretazione, fa dire alla legge l’esatto opposto di ciò che essa dice in modo chiaro ed univoco o, parimenti, ne pone in dubbio il chiaro dato letterale, come è accaduto nella specie, egli dà luogo non solo ad una grave violazione della norma di legge trasfigurata dall’abuso interpretativo, ma anche, nei fatti, ad una vera e propria “modifica” della norma stessa, il che non può non trasmodare in esercizio abusivo della potestà legislativa, in violazione dell’art. 2, primo comma, lettera ff), dec. legisl. n. 109/2006, essendo il Parlamento l’unico organo che può innovare l’ordinamento giuridico.

Del resto, a pensarla diversamente, si finirebbe per concedere un pericoloso strumento nelle mani dei magistrati, i quali non avrebbero più limiti nell’attività d’interpretazione della legge, attività che fungerebbe da vero e proprio scudo di impunità disciplinare, il che è intollerabile in uno Stato di diritto.

Perfettamente in linea alle suesposte considerazioni si colloca la recentissima sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 15879 del 20/07/2011, secondo la quale: “L’incensurabilità disciplinare garantita al magistrato dall’art. 2, comma 2, dec. legisl n. 109/2006 nell’attività di interpretazione di norme di diritto, non può essere riferita a qualsiasi procedimento applicativo delle disposizioni contenute nella legge processuale o sostanziale, ma esige che al riguardo sia stata compiuta una, sia pur non complessa, operazione ermeneutica, nelle ipotesi in cui il dettato normativo difetti di quella obiettiva ed immediata evidenza (comunemente espressa dal brocardo in claris non fit interpretatio) che non consenta ragionevoli dubbi in ordine al suo effettivo tenore.

Diversamente opinando, ove si ritenesse incensurabile qualsiasi ipotesi di lettura, anche palesemente contraria alla lettera della norma ed all’intenzione del legislatore, emergenti con immediatezza dalla disposizione, si finirebbe con l’ammettere un’assoluta illimitata impunità disciplinare per ogni caso di malgoverno di norme di diritto, con conseguente svuotamento di pratico significato delle fattispecie di illecito delineate dall’art. 2, primo comma, lett. g) ed ff).>>.
 

Signor Wolf

Membro Junior
Agente Immobiliare
@Bagudi Quindi siamo alle solite. @Pandinor è molto probabile che sia qualcun altro, sotto mentite spoglie - indovinate chi? :) - come emerge dal tenore dei post.
Si dileggiano altri che hanno idee opposte, si ritiene di essere portatori della verità assoluta e si sbandierano norme e sentenze per far dire il nulla, perché alla fine del post non si è capito dove sarebbe l'interpretazione della legge errata.
Comunque queste polemiche non servono a nulla. Caro @Pandinor, @Giuseppe Di Piero o come preferisci farti chiamare, qui si cercano soluzioni a problemi reali di famiglie che si trovano in situazioni complicate, quasi nella totalità dei casi loro malgrado, e fomentare gli acquirenti a fare cause dagli esiti e dalle tempistiche incerte non mi pare una grande idea.
 
C

Cesco76

Ospite
A mio parere il sig. wolf distorce il contenuto della Legge e interpreta in un modo che non è consentito neppure ad un magistrato.

Al riguardo vi invito a ragionare sul testo che segue:


L’attività d’interpretazione della legge da parte [perfino n.d.r.] del magistrato, infatti, non è completamente libera, ma è sottoposta a dei rigidi limiti ed uno di questi è proprio il divieto di condurre qualsiasi tipo di operazione ermeneutica quando la norma è talmente limpida ed univoca da non consentire alcun margine per l’attività esegetica.

Appare chiaro allora che, quando un magistrato, abusando del proprio potere di interpretazione, fa dire alla legge l’esatto opposto di ciò che essa dice in modo chiaro ed univoco o, parimenti, ne pone in dubbio il chiaro dato letterale, come è accaduto nella specie, egli dà luogo non solo ad una grave violazione della norma di legge trasfigurata dall’abuso interpretativo, ma anche, nei fatti, ad una vera e propria “modifica” della norma stessa, il che non può non trasmodare in esercizio abusivo della potestà legislativa, in violazione dell’art. 2, primo comma, lettera ff), dec. legisl. n. 109/2006, essendo il Parlamento l’unico organo che può innovare l’ordinamento giuridico.

Del resto, a pensarla diversamente, si finirebbe per concedere un pericoloso strumento nelle mani dei magistrati, i quali non avrebbero più limiti nell’attività d’interpretazione della legge, attività che fungerebbe da vero e proprio scudo di impunità disciplinare, il che è intollerabile in uno Stato di diritto.

Perfettamente in linea alle suesposte considerazioni si colloca la recentissima sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 15879 del 20/07/2011, secondo la quale: “L’incensurabilità disciplinare garantita al magistrato dall’art. 2, comma 2, dec. legisl n. 109/2006 nell’attività di interpretazione di norme di diritto, non può essere riferita a qualsiasi procedimento applicativo delle disposizioni contenute nella legge processuale o sostanziale, ma esige che al riguardo sia stata compiuta una, sia pur non complessa, operazione ermeneutica, nelle ipotesi in cui il dettato normativo difetti di quella obiettiva ed immediata evidenza (comunemente espressa dal brocardo in claris non fit interpretatio) che non consenta ragionevoli dubbi in ordine al suo effettivo tenore.

Diversamente opinando, ove si ritenesse incensurabile qualsiasi ipotesi di lettura, anche palesemente contraria alla lettera della norma ed all’intenzione del legislatore, emergenti con immediatezza dalla disposizione, si finirebbe con l’ammettere un’assoluta illimitata impunità disciplinare per ogni caso di malgoverno di norme di diritto, con conseguente svuotamento di pratico significato delle fattispecie di illecito delineate dall’art. 2, primo comma, lett. g) ed ff).>>.
Complimenti per la conoscenza e la padronanza dell'argomento... Ti sai districare facilemente in queste argomentazioni, denotano una trattazione degli argomenti ad un livelli decisamente ad ul livello di conoscenza superiore rispetto alla media di chi, come me, interviene in questa discussiobe. Da dove nasce tanta preparazione e competenza?.....
 
C

Cesco76

Ospite
@Bagudi Quindi siamo alle solite. @Pandinor è molto probabile che sia qualcun altro, sotto mentite spoglie - indovinate chi? :) - come emerge dal tenore dei post.
Si dileggiano altri che hanno idee opposte, si ritiene di essere portatori della verità assoluta e si sbandierano norme e sentenze per far dire il nulla, perché alla fine del post non si è capito dove sarebbe l'interpretazione della legge errata.
Comunque queste polemiche non servono a nulla. Caro @Pandinor, @Giuseppe Di Piero o come preferisci farti chiamare, qui si cercano soluzioni a problemi reali di famiglie che si trovano in situazioni complicate, quasi nella totalità dei casi loro malgrado, e fomentare gli acquirenti a fare cause dagli esiti e dalle tempistiche incerte non mi pare una grande idea.
Dici siano la stessa persona?... Dai non credo proprio sia possibile questa cosa.... non sarebbe una gran bella figura camuffarsi sotto un altro nome sia per lui che x chi rappresenta... Giuseppe non si abbasserebbe a certi sotterfuggi, danneggerebbero l'immagine della causa x cui lotta causando una perderita di credibilità non indifferente... Metre i suoi interventi sono sempre stati seguiti con antenzione.
@Pandinor , puoi smentire di essere Giuseppe?...
 

EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
Io tornerei ai ragionamenti iniziali di questa discussione: il vero, l'unico colpevole è il comune, il cui comportamento ritengo sia vergognoso.

Al di là del fatto che non saprei come agire, ad eccezione di improbabili (così dicono) class action e forme di protesta più o meno eclatanti sulla cui efficacia reale ho dei dubbi, penso che è su questa istituzione che ci si debba concentrare.

E' il comune che ha avallato negli anni compravendite come la mia: smettiamola di dire che è colpa mia, acquirente, o colpa di chi mi ha venduto casa, perché sappiamo molto bene come andavano le cose. Nessuno, proprio nessuno, fino a qualche mese fa, ha mai neanche parlato di convenzioni e prezzi imposti. E il comune rilasciava anche nulla osta.

E' il comune che è stato fermato da una sentenza (e solo da una sentenza) che dice che immobili venduti per decenni al libero mercato ora devono essere venduti a prezzo imposto. Certo, la legge dice questo, però dal comune che ha interpretato la legge per anni in modo così stravagante mi sarei aspettato quantomeno una dichiarazione, un atto a tutela dei cittadini.

E' il comune che tace colpevolmente e fa finta di niente su case come la mia che per decenni sono state trattate come case assolutamente normali e che ora devono rimanere come tali. Altro che edilizia agevolata.

E' il comune che ha messo su un piatto d'argento a me e ad altri acquirenti la possibilità di fare causa per centinaia di migliaia di euro ai precedenti venditori. Configurando una guerra da sfigato a sfigato che umanamente trovo indegna.

E' il comune che ha causato, in questo modo, il blocco di un terzo del mercato immobiliare e notti insonni a tanti venditori e acquirenti che hanno solo seguito la prassi.

E' sempre il comune che non si decide a sbloccare i PdZ.

E' sempre il comune che, pur essendo necessario in questo periodo un intervento straordinario in termini di tempistiche sui calcoli richiesti dai tanti cittadini angosciati, continua ad offrire tempi di risposta intollerabili anche nel terzo mondo.

E io che mi aspettavo un intervento in tempi rapidi...

Ma d'altra parte, cosa dovrei aspettarmi da un comune che non ha più nemmeno una giunta e che probabilmente doveva essere sciolto per mafia...
 

FaManY

Membro Attivo
Privato Cittadino
Condivido al 100% e' solo il comune il responsabile, se ci pensate da li poi a cascata i notai rogitavano in piena legalità, le agenzie incassavano commissioni e i venditori vendevano a prezzo libero.

Il via e il caos è stato generato unicamente dal comune. Punto
 

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