EmiVal

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Franco1978 ho controllato.
La modifica in questione (DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95) riguarda l'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) che è sostituita dalla seguente: "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".
mentre in origine la stessa lettera stabiliva che:
"a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione"

In pratica fino al 7/7/2012 la durata della Convenzione di Trasformazione era quella massima della Legge 10/1977 che, stabiliva una "durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni" (a partire dalla convenzione originaria), invece dal 7/7/2012 le Convenzioni di Trasformazioni diventano di 20 anni, sempre a partire dalla Convenzione originaria.

Quindi, probabilmente, la questione è relativa al fatto che prima del 7/7/2012 la durata doveva della convenzione doveva essere 30 anni invece di 20. Ma a questo punto nasce il problema che la Deliberazione 54/2003 del Comune di Roma stabilisce 20 anni come durata! (certo che di Deliberazioni al Comune di Roma non ne hanno azzeccata una!)
Quando è stata rogitata la Convenzione di trasformazione in questione?

Sono d'accordo, infatti mi ero già accorto di questa evidente incongruenza e non capivo come fosse possibile, in realtà, che nella delibera 54/2003 fossero indicati 20 anni.

Questo sì che è un refuso, altro che quelli che si inventano al comune!
 

Franco1978

Membro Junior
Privato Cittadino
@Franco1978 ho controllato.
La modifica in questione (DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95) riguarda l'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) che è sostituita dalla seguente: "a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".
mentre in origine la stessa lettera stabiliva che:
"a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione"

In pratica fino al 7/7/2012 la durata della Convenzione di Trasformazione era quella massima della Legge 10/1977 che, stabiliva una "durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni" (a partire dalla convenzione originaria), invece dal 7/7/2012 le Convenzioni di Trasformazioni diventano di 20 anni, sempre a partire dalla Convenzione originaria.

probabilmente la questione è relativa al fatto che prima del 7/7/2012 la durata della convenzione doveva essere 30 anni invece di 20. E QUI GIÀ SI APRE UN FRONTE. Ma a questo punto nasce il problema che la Deliberazione 54/2003 del Comune di Roma stabilisce 20 anni come durata! (certo che di Delibere al Comune di Roma non ne hanno azzeccata una!)
Quando è stata rogitata la Convenzione di trasformazione in questione?
Io ho trasformato nel 2008 in delibera 54/2003, che come viene riportato sul l'atto e' per una durata di 20 anni . Nell'atto sottoscritto con il notaio è riportato che sono tenuto a rispettare il vincolo dei 20 anni per il prezzo imposto fino alla scadenza che è il 17/07/2012 dopo detta data detto vincolo decade ed è mia facoltà la vendita a Libero mercato.
Ora se il notariato di Roma pone il dubbio sulla legittimità dell'atto, che doveva avere una durata di 30 anni e non di 20 come scritto nello stesso e accettato da un pubblico ufficiale, posso ribattere che il mio vincolo relativo alla convenzione stipulata con il Comune scadeva il 17/07/2012 , cioè 10 giorni dopo la legge n 95 del 07/07/2012, quindi io da quella data 17/07/2012 sono per legge in diritto di vendere a Libero mercato essendo passati 10 gg dall'entrata della legge 07/07/2012. Che trasforma i 30 anni a 20 anni.Poi se il notariato, che per fortuna non è seguito da tutti i notai, insiste sul rifiuto a rogitare in diritto di proprietà con convenzione scaduta dei 20 anni dopo l'entrata in vigore della legge sopra citata si aprirebbe un nuovo fronte d'interpretazione, prima la Suprema Corte poi le DELIBERE TRONCA e in fine la legge 95 del 7/2012 e poi per non farci mancare nulla l'immobilIsmo dell'Assessorato BERDINI.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Grazie, sempre attento e preciso. Pur non avendo le capacità professione per trattare tale argomento vorrei esprimere una mia riflessione, se la mia trasformazione fatta nel 2008 è stata redatta da un pubblico ufficiale in relazione alla DELIBERA 54/2003 in cui viene riportato che la scadenza della medesima e nel 2012 ( 20 anni ) quindi anticipano nel merito la legge del 7/2012 , si evince che dopo detta data ( 2012) le convenzioni si attestano ai 20 anni. Quindi , per capire, fino al 7/2012 le convenzioni dovevano avere una durate di 30 anni e dopo detta data di 20 anni, NON CAPISCO!, perche non si può considerarsi l'automatismo nel passaggio dei 30 anni ai 20 anni, cioè , se affrancamento fosse stato fatto prima del 2012 , giustamente sarei rientrato nei 30anni a siccome la richiesta di affrancamento è riferita dopo al 7/2012 e la legge sancisce inderogabilmente la caducazione dei 20 anni, ripeto NON CAPISCO, perché IL NOTARIATO pone il dubbio di regolarità della trasformazione se l'atto rientra , OGGI, nella legge in essere!!!!
@Franco1978 In effetti quello che dici mi sembra corretto, nel senso che prima del 7/2012 ci potevano essere di dubbi sulla parziale validità delle tempistiche ed il Notariato avrebbe dovuto farlo presente a suo tempo (quando, invece, si rogitava senza nessun problema a prezzo di libero mercato anche per il diritto di superficie, figuriamoci quindi per il diritto di proprietà per il quale dubito che siano stati chiesti i famosi "nulla osta/chiarimenti ...). Adesso che la durata "legale" (cioè in virtù della legge) è definitivamente 20 anni non si capisce proprio il blocco da parte del Notariato.
Secondo me il tutto è frutto della situazione "molto delicata" che si è venuta a creare in seguito alla Sentenza 18135 e tutti (Funzionari del Comune, Commissari Straordinari, Notai etc ...) preferiscono mettersi in una situazione di eccesso di protezione bloccando qualsiasi cosa che possa essere soggetta ad "interpretazioni"!
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Sono d'accordo, infatti mi ero già accorto di questa evidente incongruenza e non capivo come fosse possibile, in realtà, che nella delibera 54/2003 fossero indicati 20 anni.

Questo sì che è un refuso, altro che quelli che si inventano al comune!
@EmiVal , secondo me quando è stata preparata la Deliberazione 54/2003 era stato analizzato l'intervallo temporale di durata previsto nella Legge 10/1977 che era da 20 a 30 anni e, nell'ottica di velocizzare il procedimento è stato riportata la durata "minima", invece di quella "massima" che, invece, era richiesta da quello che, a suo tempo, stabiliva la Legge 448/1998.
Resta da vedere se questa sia stata una semplice "svista" oppure un voluto tentativo di rendere più appetibile la Trasformazione, al solito, per fare cassa più velocemente.
In quest'ottica, c'erano anche altre "agevolazioni" riportate in questa pagina webhttp://www.urbanistica.comune.roma.it/dirittosuperficie/avviso-dirsup-dirprop.html :
"Sul suddetto corrispettivo di cessione verranno applicate le seguenti agevolazioni:
- riduzione del 20% dell’importo dovuto, a favore di coloro che aderiscono alla cessione entro e non oltre il termine di 1 anno dalla data di approvazione della delibera A.C. n. 55 del 25.07.2011;
- riduzione del 10% dell’importo dovuto, a favore di coloro che aderiscono alla cessione dopo il 1° anno ed entro il termine di 2 anni dalla data di approvazione della delibera A.C. n. 55 del 25.07.2011;
- ulteriore riduzione pari al 10% dell’importo determinato per la suddetta cessione delle aree, nei casi in cui l’adesione alla cessione risulti estesa a tutti gli assegnatari e/o acquirenti di ciascun stabile.
"
che, non avendo avuto il successo sperato (probabilmente a causa della scarsa "pubblicità" e del fatto che i calcoli fatti a suo tempo non sempre erano corretti ed hanno reso il tutto meno interessante), sono stati poi anche prorogate.
 

fabri1963

Membro Junior
Privato Cittadino
buongiorno, ho seguito le ultime discussioni ed il quesito e questo:
se volessi vendere il mio appartamento in PEEP diritto di superficie senza passare per lo strettoio della famigerata delibera e quindi con il prezzo massimo di cessione, il calcolo da effettuare e il seguente:
va inserito il prezzo di acquisto originale (in lire) tenendo conto dell'anno della convenzione, che nello specifico e 01/1993 o anno di acquisto 12/1996, rivalutato dell'indice istat come da prospetto sul sito Istat/rivaluta? In questo modo un qualsiasi notaio rogita?
Un grazie anticipato
 

Raf_75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Fa molta attenzione altrimenti rischi di prenderti una sciabolata dietro la schiena come hanno fatto con me :triste:

Nel mio rogito c'è scritto qualcosa tipo: l'acquirente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti ..., sotto la propria responsabilità conscio di rispondere in sede civile/penale di eventuali dichiarazioni mendaci. Me lo hanno spinto talmente tanto in profondità che il giorno dopo ho ricevuto una telefonata solidale da Cicciolina :confuso:

Ho riletto meglio il mio compromesso e il mio notaio fa espressamente riferimento a dei requisiti che la promittente parte acquirente (io) deve avere tra cui cittadinanza, residenza, il non possesso di altri immobili con quelle caratteristiche (diritto di superficie), etc. ma non fa assolutamente riferimento a requisiti reddituali, ecco perchè ero così convinto di ciò che affermavo!
 

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