adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dovendo sostituire l'ascensore di un condominio, come si dividono le spese con quali mm. di pp. oppure quelli delle scale, oppure in parti uguali, attendo con urgenza delle risposte adeguate per un supporto amministrativo.
 

dandindon

Membro Attivo
Professionista
I'installazione dell'ascensore, configurando un'innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche, può essere deliberata, come previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 9/1/I989' n. 13, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell'edificio (in seconda convocazione è invece sufficiente il voto favorevole di un terzo dei condomini, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell'edificio).

La spesa richiesta dall'installazione dell'ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto va suddivisa in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino, prescindendo dall'altezza dei piani dal suolo. Naturalmente i condomini possono optare, ma soltanto all'unanimità, per l'adozione di un diverso criterio, per esempio quello previsto per le spese di conservazione e manutenzione: 50% in ragione dei millesimi e 50% in ragione della diversa altezza dal suolo.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
il mio problema è, sostituzione dell'ascensore e non nuovo impianto dell'ascensore, pertanto mi necessita di sapere secondo gli esperti del forum come va divisa questa spesa, o x mm. di pp. o x mm. della scale, o in parti uguali per ogni condominio?????????????????? ringrazio anticipatamente
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao adimecasa
Anche se la sentenza tratta di una caldaia il principio è lo stesso.:ok:

ciao salves

Cass. Civ. n. 10805/2004 – Criterio di ripartizione per la sostituzione della caldaia.
Infine i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che per quanto concerne le spese di conservazione – nel caso specifico si trattava di sostituzione della caldaia – il criterio di ripartizione applicabile non può essere in proporzione all’uso (ex art. 1123, II comma, c.c.). Ne deriva che la ripartizione delle spese per la sostituzione della caldaia, va effettuata in base ai millesimi di proprietà e non secondo i millesimi di riscaldamento.
Tal normativa è derogabile solamente in via contrattuale, per il tramite di una convenzione che obblighi tutti i condomini. Infatti non rientra nelle competenze dell’assemblea dei condomini, quella di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese in contrasto con quelli previsti per legge. Una siffatta delibera configurerebbe, infatti, una lesione dei diritti del singolo condomino, venendo a mutare il valore riconosciuto alla parte di edificio di sua esclusiva proprietà. (Cass. n.1420/2004)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto