gdellacorte

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Avrei bisogno di capire come è definita l'autonomia funzionale per un appartamento di cui parla l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n.21 relativa al piano casa.

"Art. 3 (4) (Interventi di ampliamento degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, pubblica o privata, uniplurifamiliari, per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di SPECIFICA AUTONOMIA FUNZIONALE; "

l'appartamento in oggetto è situato a Roma (non centro storico) al piano terra di un palazzo di 6 piani.

L'appartamento ha due ingressi, uno dal vano scala del palazzo ed uno che dal cortile del condominio permette, tramite un cancello, di accedere al giardino di proprietà dell'appartamento.
Questo secondo ingresso non è raggiungibile direttamente dalla strada, ma vi si può accedere solo dopo essere passati per il portone principale del
palazzo che poi porta ad un viale interno al condominio su cui si trova tale apertura (l'ingresso del giardino non ha quindi un civico e per raggiungerlo serve sempre passare per l'ingresso del palazzo).

In questo caso l'appartamento può essere considerato come dotato di "SPECIFICA AUTONOMIA FUNZIONALE"???

Grazie per i suggerimenti
 
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