vivaldi32

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Privato Cittadino
Buonasera a tutti! Che gioia avere a disposizione internet e i forum! Perdonate l'ignoranza, vorrei comprare casa, sarebbe la prima, sto cercando tra le vendite all'asta e qualche offerta da privato per contenere i costi. Credo di aver capito che oltre al prezzo di acquisto ci siano da pagare delle imposte. Se non erro sia su vendita all'asta che da privato c'è il 3% da riconoscere allo stato (prima casa). Ecco, vi chiedo se ci sono altre spese, tasse, etc...E se, eventualmente, in Lombardia, provincia di Varese, sono previste detrazioni o aiuti, etc. Sono un lavoratore dipendente e non posseggo altri beni! Grazie. Ciao. Marco
 

Maurizio Zucchetti

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Agente Immobiliare
Oltre al pagamento dell'imposta del 3% sul valore catastale rivalutato, come hai giustamente detto, nel caso di "acquisto prima casa" devi considerare un 600 euro per le imposte catastale ed ipotecaria e per le spese di trasmissione. A parte ci sono ovviamente l'onorario del notaio per il rogito e per l'eventuale mutuo (comprensivo delle relative tasse) e le spese per l'agenzia (se c'è). :ok: :stretta_di_mano:
 

topcasa

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Devi sapere che l'acquisto di un immobile all'asta prevede una serie di conoscenze qui riassunte
aso di vincita dell’asta, la prima operazione da fare è pagare la somma con la quale si è aggiudicato l’asta entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’asta. Dopo di che è necessario versare la somma necessaria a coprire le spese per le imposte sull’acquisto, di registro, ipotecarie e catastali. Tale somma va da un minimo di 4% per il primo immobile ed un massimo di 10% per le case non di lusso. Inoltre un somma sarà necessaria per la cancellazione e la copia delle trascrizioni.
Nel momento in cui il giudice darà il decreto di trasferimento equivalente al rogito notarile nella compravendita tra privati sarete finalmente in possesso della vostra casa. Con tale decreto il giudice impone inoltre al debitore o a eventuali occupanti dell’immobile di lasciare immediatamente la casa. Quest’ultimo non può essere contestato tuttavia come succede in una buona percentuale dei casi esso non viene rispettato, perciò come proprietari della casa si ha il diritto di richiedere lo sgombero della propria abitazione entro una data fissata.
Se ciò non succede in tal caso si potrà richiedere l’intervento delle forze pubbliche per sollecitare gli eventuali inquilini indesiderati ad abbandonare l’immobile. Si tratta di una fase molto delicata che richiede anche un tempo piuttosto lungo, dai 6 ai 8 mesi all’incirca. Si consiglia di affidarsi ad un avvocato. Può succedere che ci si renda conto di aver fatto una scelta troppo azzardata oppure ci si trovi in balia di una serie di problematiche che non ci permettano di saldare il conto finale si può chiedere la rinuncia dell’immobile. Il tribunale provvederà a rimettere la casa all’asta entro pochissimo tempo trattenendo come penale l’intera cauzione versata insieme all’offerta.

Autore: Andrea Pilotti - Ultimo aggiornamento: 8 dicembre 2012

Se hai intenzione di rivendere la casa le c ose cambiano drasticamente
 

topcasa

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ed ancora
Qualora sia stato delegato un professionista per le operazioni di vendita oltre alle spese devono essere calcolati gli onorari disciplinati dal decreto ministeriale 313/99 unitamente alla tariffa notarile approvata con D.M. 27.11.01. Detti onorari si pongono per meta a carico della procedura e per l’altra metà a carico della parte aggiudicataria (50% dell’onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sul prezzo complessivo della vendita). Gli ulteriori onorari (per esecuzione registrazione, trascrizione e comunicazione cessione fabbricato) sono da calcolarsi in misura fissa per un totale di circa € 500,00. Per quanto concerne la tassa di registro (o IVA se l’esecutato è una società) l’aggiudicatario potrà, qualora né ricorrano i presupposti, usufruire dei benefici di prima casa e quindi pagare la tassa di registro al 3% anziché al 10% (4% anziché 20% in caso di assoggettamento ad IVA). Un discorso a parte, invece, merita il calcolo delle spese per la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli. Spesso, infatti, può capitare che i beni oggetto di esecuzione abbiano numerose ipoteche iscritte. Il cod. civ. civile (art. 2770 II co.) precisa che le spese vive sono a carico della procedura: l’aggiudicatario ha un credito privilegiato, in sede di distribuzione del ricavato per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.
In tema di onorari invece (a carico dell’acquirente) viene previsto un tetto massimo oltre il quale non si può andare applicandosi l’onorario per intero sulla formalità di importo maggiore di cui si chiede la cancellazione. Se la formalità di cui si chiede la cancellazioane totale non ha valore e per le restrizioni, si applica l’onorario più basso della tabella - € 465,00.
Per ogni formalità aggiuntiva che viene cancellata l’onorario non può superare il 25% della prima cancellazione fino ad un massimo del 100% per tutte le formalità cancellate.
Questa norma appare quanto mai giusta e ben elaborata altrimenti in determinati casi l’acquirente si potrebbe trovare a pagare delle somme enormi per le cancellazioni delle ipoteche. Oltre alle spese dovute sì possono avere delle spese eventuali, tali da incidere notevolmente sul prezzo di acquisto di un immobile. Innanzitutto ricordiamo le spese, a volte necessarie, per regolarizzare la situazione urbanistica del bene. Occorre, pertanto, visionare con attenzione la perizia redatta dal consulente incaricato dal Giudice, il quale analizzerà le spese necessarie per un eventuale sanatoria edilizia che rimane interamente a carico dell’aggiudicatario. La liberazione dell’immobile sebbene molto celere può richiedere qualche sacrificio economico qualora debba essere eseguita in forma coattiva con l’ausilio necessario di un avvocato. Altra voce, spesso trascurata dai vari acquirenti, è relativa alle spese condominiali, che come affermato dalle disposizioni di attuazione al codice civile all’art. 63 testualmente recita: “chi subentra nei diritti dì un condomino è obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Tale disposizione implica che l’amministratore potrà rivalersi sull’aggiudicatario per ottenere il pagamento delle spettanze condominiali.
Consiglio spassionatamente dì accertarsi se nel condominio in cui è situato l’immobile, siano stati effettuati lavori di particolare importanza tali da rendere antieconomico un acquisto all’asta.
 

topcasa

Membro Storico
Per conoscere gli eventuali debiti del proprietario oggetto di esecuzione forzata è possibile contattare tanto il custode giudiziario (il cui nominativo è indicato nell’avviso di vendita dell’immobile, presente sul sito ove l’asta è pubblicata), tanto l’amministratore di condominio.
 

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