• Creatore Discussione Utente Cancellato 22492
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U

Utente Cancellato 22492

Ospite
Buongiorno. Alcuni mesi fa l'assemblea del condominio dove vivo (nell'appartamento di mia proprietà) ha deciso lo scioglimento del condominio (io nn ero d'accordo!). Ora, un proprietario (o forse due) hanno deciso di staccarsi dal contatore acqua del palazzetto per attivarsi una utenza e contatore autonomo. Poichè il condominio è stato sciolto, dovrebbe (ditemi se sbaglio!) configurarsi una comunione. E allora, se è tale, per scollegarsi dal contatore generale l'utente deve avere la maggioranza dei millesimi o l'unanimità?
Inoltre, se nn sono state approvate le tabelle millesimali come ci si regola?
Ed infine: il condominio non rimane tale a prescindere? Anche, intendo, se nn è più amministrato da un amministratore?
Grazie per le risposte.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Buongiorno. Alcuni mesi fa l'assemblea del condominio dove vivo (nell'appartamento di mia proprietà) ha deciso lo scioglimento del condominio (io nn ero d'accordo!). Ora, un proprietario (o forse due) hanno deciso di staccarsi dal contatore acqua del palazzetto per attivarsi una utenza e contatore autonomo. Poichè il condominio è stato sciolto, dovrebbe (ditemi se sbaglio!) configurarsi una comunione. E allora, se è tale, per scollegarsi dal contatore generale l'utente deve avere la maggioranza dei millesimi o l'unanimità?
Inoltre, se nn sono state approvate le tabelle millesimali come ci si regola?
Ed infine: il condominio non rimane tale a prescindere? Anche, intendo, se nn è più amministrato da un amministratore?
Grazie per le risposte.
MI sfugge come possano decidere di sciogliere con una delibera una situazione di fatto a meno che non siano venuti meno i presupposti del condominio e con la delibera ne prende atto. Qual'e' la situazione che e' venuta meno?
Se non sono state approvate le tabelle millesimali in base ai mq.
 
U

Utente Cancellato 22492

Ospite
Lo scioglimento del condominio è stato deliberato perchè la maggioranza l'ha deciso....Nn è venuto meno nulla! L'immobile è tale e quale a prima! Ci sono parti comuni e quindi l'immobile è un condominio, giusto? L'amministratrice, dimissionaria, ha solo preso atto. Io nn potevo fare nulla! Ma la contraddizione è che due mesi dopo gli altri proprietari mi hanno contattata per una "riunione per decidere sulle parti comuni...." alla quale ho risposto picche ed ho sporto denuncia al Tribunale per la definizione dei lavori sulle parti comuni (contatore non a norma, ecc.). Ma alla mia domanda circa il contatore acqua??? Io, per ora, nn pago l'acqua che consumo...per ripicca, ovvio! La pagheranno gli altri visto che uno di loro ha affittato ad un negozio commerciale e nn si può permettere che ci stacchino l'acqua....in attesa ovvio, di decisioni del Gudice!!!
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Lo scioglimento del condominio è stato deliberato perchè la maggioranza l'ha deciso....Nn è venuto meno nulla! L'immobile è tale e quale a prima! Ci sono parti comuni e quindi l'immobile è un condominio, giusto? L'amministratrice, dimissionaria, ha solo preso atto. Io nn potevo fare nulla! Ma la contraddizione è che due mesi dopo gli altri proprietari mi hanno contattata per una "riunione per decidere sulle parti comuni...." alla quale ho risposto picche ed ho sporto denuncia al Tribunale per la definizione dei lavori sulle parti comuni (contatore non a norma, ecc.). Ma alla mia domanda circa il contatore acqua??? Io, per ora, nn pago l'acqua che consumo...per ripicca, ovvio! La pagheranno gli altri visto che uno di loro ha affittato ad un negozio commerciale e nn si può permettere che ci stacchino l'acqua....in attesa ovvio, di decisioni del Gudice!!!
Se non e' venuto meno nulla il condominio esiste a prescindere dalle delibere di questa assemblea che non ha competenza a riguardo. Vedi articolo 1117 e 1117-bis codice civile.

Per quel che riguarda le spese dell'acqua se il tuo obiettivo e' pagare unicamente quello che consumi non serve che ti scolleghi potresti chiedere di applicare un contatore al gestore dove inizia la tua utenza e poi intimi il rappresentante del condominio di ripartire le spese in funzione dei tuoi consumi o in caso di impossibilità tecnica di fare cio' puoi richiedere la ripartizione secondo consumi presuntivi equi enon secondo le tabelle millesimali o i metri quadri.
La cosa potrebbe cambiare se c'e' un regolamento condominiale contrattuale a cui tu ti sei vincolata perche' lo hai votato o perche' e' stato trascritto. In quel caso per stabilire una diversa ripartizione a mio avviso serve l'unanimità dell'assemblea.

Comunque la dotazione di contatori autonomi ai fini del risparmio idrico e' gia' prevista nel dlgs 152/2006 articolo 146 f)

"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei princìpi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:

a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo."

Quindi a seconda di come la tua regione ha legiferato in materia ci potrebbe gia' essere questo obbligo per il condominio.
 
U

Utente Cancellato 22492

Ospite
Forse mi sono spiegata male...tutti noi abbiamo i relativi contatori per ogni singola utenza che fanno capo ad un contatore generale. Per problemi di morosità di un inquilino abbiamo rischiato un anno fa che ci togliessero l'acqua a tutti quanti.
Poichè uno dei proprietari ha dato in locazione la sua unità ad un fruttivendolo, per non rischiare ancora la chiusura dell'acqua, vorrebbe staccarsi dal contatore generale per crearsi una utenza totalmente indipendente.
La mia domanda è: perchè lui si tolga dal contatore generale serve la maggioranza delle teste o dei millesimi oppure l'unanimità? E come si stabiliscono, qualora servissero i millesimi, se nelle precedenti assemblee i miei coinquilini proprietari nn hanno approvato le tabelle millesimali?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Forse mi sono spiegata male...tutti noi abbiamo i relativi contatori per ogni singola utenza che fanno capo ad un contatore generale. Per problemi di morosità di un inquilino abbiamo rischiato un anno fa che ci togliessero l'acqua a tutti quanti.
Poichè uno dei proprietari ha dato in locazione la sua unità ad un fruttivendolo, per non rischiare ancora la chiusura dell'acqua, vorrebbe staccarsi dal contatore generale per crearsi una utenza totalmente indipendente.
La mia domanda è: perchè lui si tolga dal contatore generale serve la maggioranza delle teste o dei millesimi oppure l'unanimità? E come si stabiliscono, qualora servissero i millesimi, se nelle precedenti assemblee i miei coinquilini proprietari nn hanno approvato le tabelle millesimali?

Non possono staccare l'acqua se non agiscono prima nei confronti dei morosi.

articolo 63
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie


«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza
bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e'
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in
regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri
condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta
per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente.
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente
con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui
e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto».

Se deve far passare i suoi tubi attraverso la proprietà comune serve l'unanimità per istituire la servitu'.
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Correggo l'ultima parte perche' ho scritto il contrario di quello che volevo dire.
L'unanimità serve per istituire una servitu' ma far passare i tubi attraverso la proprietà comune rientra nelle ipotesi dell'articolo 1102 del codice civile e quindi non serve neanche la delibera assembleare fermo restando che dovra' comunque contribuire alle spese che riguardano la conservazione del vecchio impianto anche se non lo usa.

Articolo 1102
"
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."

Riferimenti cassazione 1162 1999
 
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