Illidan

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve a tutti,

Nell'ultimo mese ho conosciuto una persona che si occupa di case vacanze, ovvero prende in affitto appartamenti in centro e li subaffitta ai turisti.

Non avendo mai sentito parlare di ciò ho trovato la cosa interessante e ho pensato di occuparmene pure io, visto che abito in una zona con una grossa affluenza di turisti. Mi sono messo alla ricerca di informazioni ma ne ho trovate poche e contrastanti. Chiedo quindi ai professionisti del forum di venire in mio soccorso.

Inanzi tutto sto cercando di capire se, per svolgere un'attività simile serva o meno il patentino da agente immobiliare. Sul forum ho trovato questa discussione che tratta l'argomento, e in questo commento (http://www.immobilio.it/threads/dilemma-gestione-case-vacanza.13453/page-2#post-130141) viene esplicitamente detto che il patentino NON SERVE. Potete confermarmi ciò?

In secondo luogo invece vorrei capire come gestire la fiscalità. La persona che già svolge quest'attività mi ha detto che se si subaffittano meno di 4 case viene considerata come attività "non imprenditoriale" e quindi (immagino) che i profitti vadano inseriti nel modello unico come redditi occasionali. Potete confermare (o smentire) anche questo?


Vi ringrazio anticipatamente.
 

topcasa

Membro Storico
A mii avviso se le case sono tue e sono meno di 4 non bisogna fare niente ma se sono più di quattro sempre di proprietà diventa attività imprenditoriale ma se invece li prendi e li subaffitti la cosa diventa complicata perché si potrebbe configurare la gestione affitti anche se trattandosi di transitori se inferiori al mese non vanno registrati oppure si configura una sorta di affittacamere soggetta a licenza.[DOUBLEPOST=1380431395,1380431353][/DOUBLEPOST]Vediamo cosa ne pensano i colleghi.r
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La questione richiede un’approfondita analisi. Colui che assume la veste attiva di (sub)locatore persona fisica - non esercente attività d’impresa, senza affiancare alla sublocazione servizi accessori, similmente a quelli forniti nelle pensioni e negli hotel (la biancheria, comunque, può essere fornita, l’importante è non fornire il riassetto giornaliero dell’immobile o altri servizi complementari) - può sublocare a titolo “privato”, per periodi più o meno lunghi, non necessariamente legati a precise “stagioni”, uno o più immobili a turisti subconduttori. Resta da vedere, però, se i locatori gradiscano l’immissione, in rotazione continua negli immobili, di uno o più subconduttori inseriti dal conduttore cedente (se la sublocazione è totale occorre, comunque, il consenso del locatore).

Ora, nel caso in cui la sublocazione venisse autorizzata, bisognerebbe addentrarsi nel ginepraio del complesso di norme che regolano la materia, in particolare leggere attentamente, tra le righe, la legge regionale di riferimento che disciplina le strutture ricettive all’ospitalità, in quanto gli articoli 8 sulla Classificazione delle strutture ricettive e 12 sulle Strutture ricettive extralberghiere del Codice del turismo sono stati abrogati da una recente sentenza della Corte costituzionale (n°80/2012). A puro titolo esemplificativo si riporta quanto precisato dalla legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2004, agli articoli 11 e 12:

Art. 11
Case e appartamenti per vacanze

1.Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2.Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12
Appartamenti ammobiliati per uso turistico

1.Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

Stante quanto sopra, le sublocazioni che si vorrebbero concludere, con le modalità indicate nel quesito, non costituiscono, nella Regione Emilia-Romagna, attività di impresa e non sono soggette alla disciplina regionale per le attività ricettive, se gli immobili da concedere in locazione non sono superiori a tre. In ogni caso, anche se gli immobili da sublocare fossero superiori a tre, il numero massimo di immobili, oltre il quale scatta il reddito di impresa, sembrerebbe riferirsi ai soli proprietari e usufruttuari locatori, non già ai sublocatori che non detengono la proprietà ovvero l’usufrutto degli immobili stessi (non ci si illuda, però: in genere, tale tesi viene rigettata da alcuni Comuni).

Va poi osservato che la sublocazione determinerebbe la creazione di un nuovo e autonomo contratto – ancorché “derivato” - sia pure collegato a quello principale, costituito dalla locazione originaria. Al riguardo, si ricorda che il contratto di sublocazione non può essere assoggettato a cedolare secca (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n°26/E/2011, p. 9). Inoltre, se la sublocazione ha un termine superiore ai 30 giorni, il sublocatore dovrà attivarsi per compiere tutti gli adempimenti relativi alla registrazione del contratto. Inoltre, sorgono in capo al sublocatore altri obblighi:

a) Comunicazione di sublocazione al locatore (contenente l’indicazione dei dati dei subconduttori, della durata della sublocazione e del numero dei locali dati in sublocazione);

b) Presentazione della “Comunicazione di ospitalità” all’autorità di P.S. nel caso il cui il subconduttore sia cittadino extracomunitario o apolide;

Riguardo al pagamento dell’imposta di soggiorno (se prevista dal Comune), si osserva che l’imposta colpisce le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, non il soggetto che le concede in locazione (la norma non pare rilevare il requisito soggettivo = locatore/sublocatore persona fisica o giuridica). Pertanto la domanda da porsi è la seguente: “L’appartamento che loco/subloco costituisce una struttura ricettiva extralberghiera?”. Se la risposta è affermativa, l’imposta è dovuta, in caso contrario il sublocatore non rientra tra i soggetti passivi (si consiglia, comunque, di rivolgersi all’Ufficio tributi competente).

Quanto ai redditi da sublocazione, svolta da un soggetto persona fisica, con la forma dell’occasionalità, la sublocazione non produce reddito fondiario, bensì reddito diverso, di cui alla lettera h, comma 1, dell’art. 67 del TUIR, con la conseguenza che i canoni non devono essere dichiarati nel quadro RB (Redditi da fabbricati) del modello Unico, proprio perché il sublocatore non è il proprietario o l’usufruttuario dell’immobile (guarda caso! vallo tu a spiegare ai funzionari del Comune…), bensì nel quadro RL relativo ai redditi diversi. Ai fini reddituali, i proventi derivanti dalla sublocazione di beni immobili vanno indicati al rigo RL10: in colonna 1 (Redditi) andrà indicato il reddito da sublocazione percepito e in colonna 2 (Spese) le spese sostenute inerenti alla produzione del reddito (in pratica, lo stesso trattamento dell’usufrutto), corrispondenti, nel caso di specie, ai canoni di locazione passivi versati al locatore (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n°55/2002, punto 6): in sostanza, il reddito da dichiarare come reddito diverso è la differenza tra i canoni percepiti dal sublocatore e quelli versati al locatore.
 
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Illidan

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Con un po' di ritardo ritorno su questa discussione (sperando che gli up non siano vietati dal regolamento di questo forum).

Ringrazio Pennylove per le informazioni che mi ha dato e vi chiedo se gentilmente qualcuno sa dirmi dove posso reperire informazioni simili per quel che riguarda la regione Veneto (in particolare Venezia)

Grazie mille in anticipo
 

sirpappa

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Sull'esempio di Illidan, anche io chiedo gentilmente informazioni esaustive sull'argomento trattato da Pennylove riguardo la regione lazio e le sue province.
Grazie infinite in anticipo :)
 

francescocaocci89

Nuovo Iscritto
Professionista
Salve a tutti, sono appena entrato e spero di trovare informazioni utili.
Risiedo nel Regno Unito e sono iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, quindi non pago imposte sul reddito in Italia, e vorrei, vista la grande richiesta di conoscenti qua, mettere su una società chiaramente nel Regno Unito, di locazione casa vacanze prendendo queste in affitto dai proprietari,una sorta di Booking o Airbnb in cui però la mia azienda inglese si occupa di tutto, dalla prenotazione, cauzione, consegna chiavi e restituzione cauzione a fine locazione se tutto risulta in ordine.
Avrei la necessità di capire come impostare in modo legale e conforme al fisco italiano la locazione tra il proprietario e la mia azienda estera (chiaramente il proprietario verserà la sua parte al fisco in quanto intendo lavorare con pagamenti elettronici sia tra me ed il cliente che tra me ed il proprietario).
Spero qualcuno possa essere informato su una situazione così particolare,
Vi ringrazio, un saluto.
 

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