Portovenere

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno, provo ad esporre il mio quesito.
Circa 3 anni fa è stato chiesto l'intervento di un antennista in quanto tutta una colonna del condomino non riceveva più il segnale.
L'antennista ha emesso regolare fattura riscontrando subito che il problema era stato creato da un condomino si quella colonna (tale info però solo verbale).
Nel primo rendiconto pertanto la cifra spesa viene addebitata al relativo proprietario.
L'anno dopo in sede di assemblea un "parente" della proprietà impugna tale spesa sostenendo che assolutamente da "ladrocinio" ed essendo anche lui antennista può dimostrare che è tutto in regola.
Dopo tre anni ovvero quest' anno l'amministratore imputa tutta la spesa alla colonna!!!!
Chi ha effettuato il lavoro non ricorda più nulla o quasi visto il tempo trascorso, il danneggiate sostiene che il suo impianto è a norma e ora i danneggiati si ritrovano anche la beffa.
Come dobbiamo comportarci? Il lavoro può essere impugnato dopo 3 delibere assembleari o vi è un termine massimo? Grazie
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Buonasera Portovenere,
per approcciare correttamente il vostro caso bisogna iniziare dicendo che né l'assemblea né tantomeno l'amministratore sono dotati di poteri di "autodichia", cioè della facoltà di farsi giustizia da sé addebitando ad un condòmino una spesa di tipo personale. Questo a prescindere dal parere dell'antennista che ha riparato il guasto (e che si è guardato bene dal metterlo per iscritto). A meno che non vi sia stata un'ammissione spontanea di responsabilità da parte del condòmino oppure un provvedimento di un Giudice la delibera assembleare che approva il rendiconto annuale imputando ad un singolo una spesa di tipo personale è, per numerose e concordanti pronunce della Cassazione, palesemente nulla. Una delibera nulla, a differenza di una annullabile, non ha i 30 giorni di tempo per essere impugnata davanti all'Autorità Giudiziaria, ma può essere contestata in ogni tempo. Detto questo l'amministratore avrebbe dovuto imputare alla intera colonna fin da subito la spesa (come prevede la legge in assenza di ammissione spontanea di responsabilità) lasciando valutare all'assemblea l'opportunità di intentare nei confronti del condòmino "incriminato" un'azione di risarcimento del danno subito. Solamente alla fine dell'eventuale causa e con una sentenza di condanna in mano l'amministratore avrebbe potuto addebitare al singolo la spesa inizialmente anticipata da tutta la colonna.
 

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