ozneten

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti,
vorrei un vostro aiuto su questa questione.Mio zio ha venduto nel dicembre 2009 appartamento
acquistato nel gennaio 2007 usufruendo dei benefici per la prima casa .Ha quindi venduto
prima dei cinque anni.In aprile 2013 riceve dall'Ade accertamento e sanzioni relative.
Se i termini per l'accertamento sono triennali è possibile a Vs. giudizio contestare l'accertamento?
Grazie
 
A

Abakab

Ospite
Ci stà: vendita prima casa nel quinquennio Dicembre 2009, mancato riacquisto entro un anno Dicembre 2010,. richiesta sanzioni Aprile 2013.
Sappi che la decorrenza dei tre anni parte dalla fine dell'anno successivo alla cessione dell'immobile.
 

ozneten

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie per le risposte velocissime.Approfitto che chiedere se Vi risulta possibile
rateizzare l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni e se si con quale
procedura?
 
A

Abakab

Ospite
Credo sia possibile. ma è solo un'ipotesi. Recati presso gli uffici dell 'Agenzia delle Entrate di competenza, sapranno dirti.
 

topcasa

Membro Storico
Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge. I tre anni decorrono quindi:
- dalla data dell'atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti;
- dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra località;
- dalla data di cambio di residenza per la vendita della casa entro cinque anni dall'acquisto, senza ricomprarne un'altra nei dodici mesi successivi.
Per poter procedere all'accertamento l'Ufficio delle Entrate deve portare prove circostanziate.
non è possibile rateizzare il debito. Quando arriverà la cartella esattoriale (equitalia), potrai chiedere la rateazione ovviamento di un importo maggiore Si sottolinea che opportuno pagare sotto consiglio dell'operatore dell'agenzia delle entrate solo gli interessi di mora, in modo da non pagarli triplicati quando arriverà la cartella equitalia. ci sono 2 correnti di pensiero sostenute da 2 circolari diverse.
Il termine previsto dall'articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (ora articolo 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, di seguito "testo unico"), secondo cui "l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni".

Il termine previsto è quello di cui all'articolo 76 del citato DPR n. 634 del 1972 (ora articolo 78 del testo unico), in base al quale "il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni".

Ultimamente si sostiene che il termine di 3 anni è legato all'eventuale richiesta di documentazione, se necessaria, per certificare la mancata agevolazione, ma il credito si prescrive in 10 anni.
E' meglio dare anche dare un'occhiata a come funziona la rateizzazione
Come funziona la rateazione

L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione, con la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 1° marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.


Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.

Infine, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.

Importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, in base al quale:
  • è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
  • l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
 

ozneten

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno,seguendo i Vs.apprezzati consigli ho contattato l'Ade e una funzionaria mi ha confermato che non è possibile una rateazione.Nel caso di
iscrizione a ruolo c'è una maggiorazione del 30% sull'importo non riscosso
più un 20% di incremento della sanzione (adesso ridotta a 1/3 e quindi al 10%) a parte gli interessi e l'aggio di Equitalia.Mi suggerisce di pagare
la sanzione ridotta nei 60 giorni dalla notifica almeno per bloccare questo
balzello.Eventuali pagamenti parziali nei 60 giorni attenueranno in proporzione il dovuto.
 

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