alfietto1972

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve,

ho sostenuto una causa in cui , come attore, chiedevo al Tribunale di ordinare al Conservatore la cancellazione di un atto di compravendita di un appartamento di un mio vicino che riportava erroneamente lo stesso subalterno del mio appartamento.
Il Tribunale ha attribuito a me il sub conteso ma non ha ordinato la cancellazione dell'atto errato in quanto la pronuncia non rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la trascrizione richiamando gli artt. 2643 c.c. e seg.
Ritenete giusta questa interpretazione?
Questo comporterebbe che non posso ricomporre la continuità delle trascrizioni in quanto quell'atto non cancellato si frapporrebbe nella sequenza delle trascrizioni.

Grazie
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
non su sovrappone alla sequenza delle trascrizioni. ma perché invece il notaio non ha effettuato un successivo atto di rettifica di errore materiale? non c'è motivo di annullare la vendita e infatti così è stato.
 

alfietto1972

Membro Attivo
Privato Cittadino
...per essere più precisi si tratta di dichiarare inefficace l'atto così come è stato trascritto ovvero con quel sub. Non si tratta di cancellare l'atto.
Perché Luna dici che non si sovrappone nella sequenza?
Se faccio una visura ipotecaria reale (con quel sub) c'è di mezzo anche quell'atto.
 

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